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PDL 5473

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5473



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CUSUMANO

Istituzione dei Servizi dipartimentali di psicologia
nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere

Presentata il 2 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni, si è evidenziata una forte crescita della domanda di psicologia che proviene dalla società.
      Così i singoli cittadini, come le istituzioni e le organizzazioni sociali, richiedono costantemente interventi psicologici e clinici per la promozione della salute della persona, della famiglia, della comunità, dell'organizzazione, e per la promozione della sicurezza del lavoro.
      Diverse regioni d'Italia, sensibili alla crescita di tali istanze sociali, hanno promosso l'attivazione di strutture autonome di psicologia, variamente denominate e organizzate, al fine di consentire il coordinamento e il miglioramento della qualità dell'attività psicologica delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.
      In linea con le più recenti definizioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, che insistono sulla necessità di preservare l'equilibrio eco-bio-psico-sociale e di collegare ad esso il benessere psico-fisico della persona, le strutture di psicologia già esistenti hanno svolto interventi a favore:

          a) della persona, vista nella sua interezza culturale, sociale, comportamentale, relazionale, emotiva e affettiva;

          b) delle organizzazioni sanitarie nel loro complesso al fine di contribuire al loro adeguato funzionamento;

          c) di altri enti territoriali che, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvalgono di competenze psicologiche.

      Per quanto premesso, appare opportuna l'adozione di una legge quadro nazionale al fine di consentire la diffusione e la omogeneizzazione delle strutture autonome di psicologia in tutto il territorio italiano e il coordinamento delle diverse legislazioni regionali.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'ambito professionale sanitario degli psicologi, come definito all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, riguarda le attività di prevenzione, abilitazione, riabilitazione e sostegno psicologici, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, le attività di sperimentazione, ricerca e didattica e, ai sensi degli articoli 3 e 35 della citata legge n. 56 del 1989, e successive modificazioni, l'attività psicoterapeutica, svolte dai soggetti in possesso di una specializzazione quadriennale o di una specifica formazione ufficialmente riconosciuta.

Art. 2.

      1. Al fine di consentire un adeguato livello di specificità professionale degli psicologi e il coordinamento razionale della loro attività nelle diverse aree di intervento, le regioni, nell'ambito della loro autonomia legislativa, prevedono l'istituzione di Servizi dipartimentali autonomi di psicologia, quali strutture complesse delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.

Art. 3.

      1. I Servizi dipartimentali di psicologia di cui all'articolo 2 sono posti alle dipendenze del direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale e ospedaliera. Essi garantiscono:

          a) l'erogazione diretta delle prestazioni psicologiche di cui all'articolo 1 in favore dei cittadini che ne fanno richiesta, attraverso propri ambulatori specifici e autonomi;

 

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          b) l'attivazione di centri anti-mobbing nell'ambito del territorio di competenza;

          c) l'attivazione di centri in favore degli adolescenti;

          d) l'apporto di psicologia alle diverse articolazioni aziendali che ne fanno richiesta o previste da norme previgenti, attraverso protocolli operativi condivisi;

          e) l'aggiornamento e la educazione continua in medicina degli psicologi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere;

          f) la formazione psicologica degli operatori sanitari non psicologi;

          g) l'adeguamento delle dotazioni organiche di psicologi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere;

          h) il monitoraggio delle attività psicologiche svolte nel contesto dell'azienda sanitaria locale e ospedaliera e la ricerca applicata in psicologia;

          i) la definizione degli obiettivi psicologici annuali e pluriennali dell'azienda sanitaria locale e ospedaliera;

          l) l'elaborazione di linee guida e di protocolli operativi per le attività psicologiche aziendali.

Art. 4.

      1. Le attività psicologiche di cui all'articolo 3 sono rivolte ai pazienti, ai familiari, agli operatori, alle stesse aziende sanitarie locali e ospedaliere e ad altri enti territoriali. Al fine di consentire la diffusione capillare delle suddette attività in tutto il territorio di competenza delle citate aziende, di preservare e implementare adeguati livelli di specializzazione degli interventi, i Servizi dipartimentali autonomi di psicologia sono articolati in:

          a) unità operative distrettuali, che garantiscono l'omogeneità territoriale degli interventi;

          b) unità operative interdistrettuali specialistiche, che garantiscono l'omogeneità scientifico-metodologica degli interventi nelle diverse aree.

 

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Art. 5.

      1. Gli strumenti e i metodi che gli psicologi utilizzano per realizzare l'insieme degli obiettivi periodicamente definiti ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 sono propri della psicologia nelle sue diverse aree e, in particolare, nelle seguenti: psicologia clinica, psicoterapia, psicologia della salute, psicologia dell'età evolutiva, psicologia del lavoro e dell'organizzazione, psicologia di comunità.
      2. Le attività degli psicologi possono essere distinte in: attività preventive; attività psicodiagnostiche e di valutazione psicologica; attività psicoterapeutiche; attività di consulenza; attività di abilitazione e di riabilitazione; attività di consulenza; attività organizzative; attività di formazione; attività di ricerca; attività finalizzate al miglioramento continuo della qualità nonché altre attività rientranti nell'ambito professionale definito dall'articolo 1.

Art. 6.

      1. L'attività dei Servizi dipartimentali autonomi di psicologia si svolge all'interno dell'azienda sanitaria locale e ospedaliera e, previa definizione di apposite intese o convenzioni, in favore di altri enti territoriali che, per il raggiungimento dei propri obiettivi, hanno la necessità di avvalersi di competenze psicologiche.
      2. Le regioni, nell'ambito della propria competenza legislativa, in intesa con l'Ordine professionale degli psicologi, definiscono il valore economico da attribuire alle prestazioni psicologiche nei diversi ambiti, al fine sia del pagamento del ticket da parte dei singoli cittadini, sia di definire standard di riferimento per la stipula delle intese con altri enti territoriali.

Art. 7.

      1. La dotazione organica dei Servizi dipartimentali autonomi di psicologia deve

 

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tenere conto dell'ampiezza e della diversificazione dell'attività psicologica. Deve comunque essere garantito almeno uno psicologo ogni 5.000 abitanti rientranti nel bacino di utenza dell'azienda sanitaria locale.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il parametro di riferimento minimo per le aziende ospedaliere è di uno psicologo ogni due strutture organizzative sanitarie complesse dell'azienda.



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