Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5480

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5480



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GALLO

Disposizioni in materia di commercializzazione e uso dei caschi per ciclomotoristi e motociclisti

Presentata il 9 dicembre 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La normativa proposta intende riordinare il settore della commercializzazione dei caschi per ciclomotoristi e motociclisti e individuare strumenti atti a garantire una maggiore sicurezza per gli utilizzatori dei veicoli a due ruote.
      L'entrata in vigore della legge 7 dicembre 1999, n. 472, estendendo l'obbligo di indossare il casco anche ai maggiorenni, ha fatto sì che centinaia di vite umane fossero salvate e che tantissimi cittadini non divenissero invalidi.
      Tuttavia, il numero di vite umane sacrificate all'asfalto tra i ciclomotoristi e i motociclisti è ancora alto, tanto che da un recente studio del CENSIS è emerso che nel 2003 nel nostro Paese sono morti a causa, di incidenti stradali 320 minori, di cui il 40 per cento era alla guida di un veicolo a due ruote, e che secondo le statistiche sanitarie gli incidenti stradali rappresentano la più frequente causa di morte in adolescenza e tra i giovani adulti.
      In un momento in cui l'attenzione del legislatore, delle istituzioni tutte e delle associazioni attive sul territorio è tesa a diffondere tra gli utenti dei veicoli a due ruote una maggiore prudenza e un maggiore rispetto del codice della strada con particolare riferimento all'utilizzo del casco, non può essere consentito oltre che gli utilizzatori dei caschi non siano informati circa l'arco di tempo entro il quale essi possono essere considerati affidabili.
      L'assenza di una normativa ad hoc ha fatto sì che ogni azienda costruttrice e importatrice di caschi si ritenesse libera e non obbligata a fornire ogni informazione in merito alla copertura di garanzia per eventuali difetti dei materiali e di fabbricazione e in merito al periodo trascorso dopo il quale i caschi non sarebbero più da considerarsi affidabili.
 

Pag. 2


      Ciò che desta stupore e incertezza, è che talune aziende pur garantendo i caschi per un certo numero di anni per quanto attiene agli eventuali difetti dei materiali e di fabbricazione, raccomandano vivamente chi li acquista di prendere in considerazione la possibilità di acquistare a tutela della loro sicurezza un nuovo casco allorquando sono trascorsi gli anni di garanzia.
      Quanto detto sempre dalle aziende, che però non affrontano mai in modo palese la problematica riguardante il periodo entro il quale i caschi possono essere ritenuti affidabili, è a loro dire giustificato dal fatto che particolari fattori ambientali, uso improprio del prodotto, urti accidentali, normale usura dell'interno e dell'esterno, coinvolgimento in incidenti seppure di lieve entità potrebbero aver influito in misura rilevante sulle caratteristiche meccaniche/fisiche del prodotto pregiudicandone le sue proprietà.
      I caschi, ovvero i materiali utilizzati per la realizzazione delle loro parti più importanti quali la calotta esterna e interna, trascorso un certo periodo di tempo sono affidabili tanto da offrire un certo grado di sicurezza a chi li utilizza?
      Altro problema nei cui riguardi non si può rimanere indifferenti, è quello connesso alla recente commercializzazione di accessori per telefonia mobile quali gli auricolari e i bluetooth da applicare ai caschi per ciclomotoristi e per motociclisti. Accessori, come spiegato dagli stessi rivenditori, che consentono di rispondere e di terminare una chiamata premendo un pulsante allo scopo fissato su una delle pareti laterali del casco.
      È inaccettabile suggerire a un guidatore di un veicolo a due ruote di sistemare sul fianco, preferibilmente sinistro, del casco il pulsante di risposta, così da mantenere la mano destra ben salda al manubrio e impegnare la mano sinistra per premere il pulsante per rispondere e poi terminare una chiamata! Attimi, quelli utili a premere un pulsante, che inducono il conducente del veicolo a due ruote a distrarsi dalla guida e che possono esporlo al rischio di incidenti.
      L'acquisto di un casco non può non essere subordinato alla misurazione della circonferenza del capo espressa in centimetri o quantomeno alla misurazione di due o più caschi. È provato infatti che quando tale misurazione o prova è sottovalutata, le conseguenze che ne derivano possono essere spiacevoli, tanto che un casco troppo stretto può causare dolori mentre un casco troppo largo può muoversi sulla testa. Sintomi che oltre a causare turbolenze e rumorosità durante la marcia, possono limitare la concentrazione di chi guida e creare problemi di visibilità.
      Pertanto, non può essere consentito oltre che i caschi siano commercializzati anche in centri commerciali che non dispongono di personale addetto al reparto.
      Alla luce di quanto detto si può ipotizzare di imporre l'obbligo a tutte le aziende costruttrici e importatrici di caschi commercializzati nel territorio nazionale di fornire agli acquirenti il giusto attestato dal quale si evince per quanti anni dalla data di fabbricazione o di acquisto il prodotto è garantito per eventuali difetti dei materiali e di fabbricazione, per quanti anni dalla data di fabbricazione o di acquisto il prodotto è considerato affidabile e risponde ai requisiti di sicurezza nonché di vietare la commercializzazione dei caschi in esercizi che non dispongono di personale qualificato.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo a tutte le aziende produttrici e importatrici di caschi per ciclomotoristi e motociclisti commercializzati sul territorio nazionale, di trasmettere ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive le specifiche dei prodotti commercializzati con riferimento agli anni di garanzia e di affidabilità degli stessi a decorrere dalla data di fabbricazione o di acquisto.
      2. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo a tutti i rivenditori di caschi per ciclomotoristi e motociclisti di dotare gli acquirenti di tali prodotti di un attestato di garanzia in originale nel quale sano riportati l'anno di fabbricazione, il codice di omologazione, il giorno, il mese e l'anno di vendita, il giorno, il mese e l'anno di scadenza della garanzia e l'anno entro il quale il prodotto è comunque da considerare affidabile anche se è scaduto il periodo di garanzia.
      3. A decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende costruttrici e importatrici dei caschi per ciclomotoristi e motociclisti commercializzati sul territorio nazionale che hanno ottemperato alle disposizioni di cui al comma 1, autorizzano i rivenditori a rilasciare l'attestato di garanzia per i caschi venduti non oltre un anno prima dalla data di entrata in vigore della presente legge che da accertamenti sommari risultano integri e non danneggiati.
      4. Chiunque commercializza sul territorio nazionale caschi per ciclomotoristi e motociclisti omettendo di rilasciare l'attestato di garanzia in osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

 

Pag. 4

di una somma da 687,75 euro a 2.754,15 euro. La sanzione amministrativa è aggravata del sequestro e della relativa confisca dei caschi quando questi sono stati fabbricati da aziende che non hanno ottemperato alle disposizioni di cui al comma 1.
      5. È vietata la commercializzazione dei caschi per ciclomotoristi e motociclisti nei centri commerciali che non dispongono di personale addetto al reparto.

Art. 2.

      1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo a tutti i conducenti di ciclomotori e motocicli di essere muniti durante la circolazione dell'attestato di garanzia del casco.
      2. Il ciclomotorista e il motociclista che circola senza essere munito dell'attestato di garanzia del casco è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,25 euro a 275,10 euro. Quando il mancato rispetto del presente comma riguarda un minorenne trasportato, della violazione risponde il conducente e la sanzione amministrativa pecuniaria è aggravata del fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni.

Art. 3.

      1. L'azienda costruttrice del casco per ciclomotoristi e motociclisti che danneggiandosi nel periodo di garanzia a seguito di accertati difetti dei materiali o di fabbricazione è causa di compromissione della salute e della incolumità dell'utilizzatore, è soggetta al risarcimento del danno secondo le disposizioni vigenti in materia.
      2. L'accertamento del difetto dei materiali o di fabbricazione ai sensi del comma 1 comporta il sequestro e la relativa confisca dei caschi della stessa produzione anche se utilizzati.

 

Pag. 5


Art. 4.

      1. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di accessori per telefonia mobile del tipo auricolare e bluetooth da applicare a qualsiasi parte del casco per ciclomotoristi e motociclisti il cui utilizzo richiede il disimpegno di una delle mani dal manubrio.
      2. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale gli accessori di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da 687,75 euro a 2.754,15 euro, nonché al sequestro e alla relativa confisca degli accessori stessi.
      3. Il conducente di ciclomotore o motociclo che applica al casco l'accessorio per telefonia mobile di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,25 euro a 275,10 euro, al sequestro del casco e al fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni quando trasporta un passeggero.

Art. 5.

      1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per circolare su strade extraurbane è fatto obbligo ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motocicli di indossare il casco integrale.
      2. Il conducente o il passeggero che circola su strada extraurbana indossando un casco non a protezione integrale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,25 euro a 275,10 euro. Quando il mancato rispetto del presente comma riguarda un minorenne trasportato, della violazione risponde il conducente e la sanzione amministrativa pecuniaria è aggravata del fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni.

Art. 6.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su