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PDL 5479

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5479



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Cooperativa di Argenta

Presentata il 9 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'oggetto della presente proposta di legge fa riferimento ad un fatto gravissimo, passato tra l'altro in silenzio su tutta la stampa. Mi sto riferendo al fallimento della famosa Cooperativa edile di Argenta. Questa Cooperativa è stata un vero colosso economico. Per diversi anni ha svolto un ruolo importante nel settore edile nazionale e internazionale, ma gli organi preposti alla gestione non erano preparati a dirigere un gruppo di notevole rilevanza dal punto di vista economico. Vorrei, inoltre, ricordare che in questo fallimento del valore di 2.000 miliardi di vecchie lire, migliaia e migliaia di ex dipendenti hanno investito la loro liquidazione in un «Fondo sociale» gestito dalla stessa Cooperativa di Argenta che, in questo modo, evitava di dover chiedere prestiti in misura maggiore alle banche. La Cooperativa in questione attirava capitali, attraverso i canali delle banche, speculando sui risparmi di tutte le persone che avevano investito in essa.
      In una intervista televisiva, la moglie dell'amministratore delegato della Cooperativa affermava che i problemi erano sorti solo per lotte interne alla Lega delle cooperative (e ciò spiega il silenzio della stampa).
      Nel dibattito inerente la Commissione parlamentare di inchiesta sulla Parmalat ed altri casi similari, ho cercato di introdurre anche la cooperativa di Argenta tra le aziende su cui indagare, ma inutilmente! Quindi, per evitare il verificarsi di nuovi episodi di questo genere, propongo, con il presente progetto di legge, di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta ad hoc.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta).

      1. È istituita per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Cooperativa di Argenta, di seguito denominata «Commissione», avente i seguenti compiti:

          a) svolgere indagini atte a fare luce sulle operazioni finanziarie e societarie, nonché sulle transazioni bancarie effettuate dalla Cooperativa;

          b) individuare le connessioni tra eventuali attività illecite effettuate dalla Cooperativa, e in particolare verificare la congruità dei prezzi pagati per eventuali acquisizioni o partecipazioni;

          c) verificare l'attuazione delle normative vigenti da parte della Cooperativa e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

          d) verificare le modalità di gestione delle aziende costituenti la Cooperativa, in rapporto alla rilevanza sociale delle stesse;

          e) proporre soluzioni legislative e amministrative atte ad evitare il ripetersi di situazioni analoghe;

          f) proporre soluzioni finalizzate ad impedire la penalizzazione dei risparmiatori e dei dipendenti della Cooperativa.

      2. La Commissione riferisce al Parlamento semestralmente con relazioni su aspetti particolari dell'inchiesta o con relazioni generali, ogni qualvolta ne ravvisa la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

 

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      3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.
(Testimonianze).

      1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti).

      1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti e non, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono

 

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meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      3. Il segreto funzionale riguardante atti o documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
      2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più

 

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comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
      3. Tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
      4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strutture messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa fra loro.
      6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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