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PDL 5481

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5481



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI TEODORO

Disposizioni per la promozione e l'attivazione di politiche
a favore dei giovani

Presentata il 10 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - I giovani oggi nel nostro Paese non hanno nessuno che tuteli i loro interessi o li rappresenti politicamente.
      I giovani sono i nuovi proletari tendenzialmente esclusi dalla «Cittadella delle tutele» del Welfare e del mercato del lavoro, nonché dall'effettivo godimento dei diritti economici, sociali e politici.
      Il nostro Paese appare così attraversato dalla spaccatura tra garantiti e non garantiti, occupati e disoccupati, integrati ed emarginati, laddove ad essere esclusi, disoccupati, non garantiti e privi di rappresentanza politica sono soprattutto i giovani.
      La spaccatura tra rappresentanza e non rappresentanza politica sottende una frattura generazionale: i figli di oggi sono di fatto esclusi dai diritti di cittadinanza, di benessere e di tutela che il sistema fa valere solo per i padri. Il 37 per cento della popolazione italiana appartiene alla fascia di età compresa tra i 15 e 29 anni di età. È sensato che la politica non dia rappresentanza a quest'immane blocco sociale?
      La proposta di legge che segue vuole occuparsi della disperata assenza dei giovani dai processi decisionali che li riguardano.
      Il blocco delle forze politiche di sinistra dà voce e tutela soprattutto agli interessi del blocco sociale formato dalle categorie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, cioè dalla generazione di persone che hanno beneficiato di più dell'esplosione delle reti pubbliche di protezione e della sindacalizzazione massiccia del mercato del lavoro avvenute alla fine degli anni '60 e negli anni '70.
      La politica «progressista» welfarista e filo-sindacale nega alle generazioni più giovani il diritto al futuro in nome della difesa ad oltranza dei diritti acquisiti dei padri: la previdenza pubblica, ad esempio,
 

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che il Governo Berlusconi ha recentemente riformato attirando le ire dei grandi sindacati confederali e dell'opposizione di sinistra, sta chiedendo ai figli, per continuare a garantire oggi le pensioni di anzianità ai loro padri, di sacriflcare la propria possibilità di avere una pensione domani.
      Lo Stato sociale, che non garantisce in nulla i più giovani, grava come un macigno sulle loro spalle, sul costo del loro lavoro, rendendolo sempre più oneroso per le imprese e quindi sempre meno competitivo. Oneri che determinano l'incidenza così elevata, vicina al 50 per cento, dei costi sociali e previdenziali sul costo del lavoro: l'impresa che vuole assumere un giovane è costretta a spendere il doppio di quanto gli corrisponderà come remunerazione effettiva. Oltre i due terzi della spesa sociale oggi sono assorbiti dalle pensioni: questo spiega perché lo Stato sociale non ha risorse sufficienti da spendere a sostegno di politiche davvero efficaci di inserimento a favore dei giovani e delle donne, categorie economicamente e contrattualmente deboli.
      I grandi sindacati, con il loro protezionismo corporativistico, rischiano di combattere non la disoccupazione ma i disoccupati e di tutelare non il diritto di tutti al lavoro, ma il privilegio di chi già lavora, sancendo di fatto l'esclusione per i «nuovi arrivati», che non riescono ad inserirsi in un mercato chiuso e rigidamente monopolistico. L'eccesso di garanzie per i già integrati si è sempre tradotto in un difetto di opportunità per coloro che sono alla ricerca di inserimento nel mercato. Una forte speranza di apertura in questo senso è stata affidata dalla attuale maggioranza di Governo alla riforma Biagi del mercato del lavoro, non a caso anch'essa fortemente contrastata da sindacati e opposizione di sinistra.
      In sintesi, la stragrande maggioranza dei giovani non può sentire oggi rappresentati e tutelati i propri diritti e i propri interessi dalle forze politiche e sindacali più tradizionali. Queste difendono, invece, le conquiste previdenziali, statali, sindacali, ottenute attraverso il '68, il cui costo di mantenimento sta letteralmente erodendo il diritto al futuro delle nuove generazioni, cioè la possibilità che anche le generazioni più giovani abbiano le stesse chances di vita della generazione attualmente predominante (che è proprio la generazione degli ex sessantottini).
      La sinistra per tradizione e cultura non può che sostenere una politica sindacale, protezionistica, welfarista, che strutturalmente esclude e sempre più tenderà ad escludere i giovani dall'accesso alla distribuzione delle risorse del sistema, siano esse il lavoro, le pensioni, le tutele sociali, gli investimenti, il credito, la rappresentanza politica. È per questo che oggi presento questa proposta di legge, sottoponendola all'attenzione di tutti i colleghi della Casa delle Libertà, perché possa finalmente esser data la parola anche alle generazioni più giovani nell'ambito delle decisioni cruciali che interessano soprattutto loro in quanto riguardano il futuro assetto della nostra vita in comune e nella consapevolezza che a compiere questo passo politico deve esser la maggioranza riformatrice che oggi governa il Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il particolare rilievo che rivestono le problematiche giovanili in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico.
      2. In conformità a quanto previsto dal comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», un ufficio diretto ad acquisire una conoscenza specifica e approfondita della condizione giovanile e a coordinare gli interventi e le politiche a favore dei giovani attivate dalle regioni.
      3. L'ufficio di cui al comma 2 coordina e promuove l'attività dei Forum regionali per le politiche giovanili istituiti presso le regioni ai sensi dell'articolo 3.
      4. L'ufficio di cui al comma 2 è posto sotto la responsabilità politica di un Sottosegretario di Stato appositamente delegato dal Ministro per le pari opportunità, è presieduto da un vice capo dipartimento del Dipartimento per le pari opportunità ed è composto da sei membri oltre al presidente, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno in rappresentanza del Ministero delle attività produttive, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza delle regioni, nominato dalla Conferenza Stato-regioni e uno in rappresentanza delle autonomie locali, nominato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      5. L'ufficio di cui al comma 2 è organo consultivo del Governo nelle problematiche attinenti alle politiche giovanili ed

 

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elabora il Piano nazionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 2.
      6. Con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono emanate le disposizioni relative alla costituzione dell'ufficio.

Art. 2.

      1. Il Governo adotta il Piano nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato «Piano», con cadenza triennale. Il Piano è adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni.
      2. Il Piano individua i princìpi e i criteri generali per la programmazione degli interventi a favore dei giovani. In particolare il Piano è diretto a:

          a) favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica, economica e culturale;

          b) promuovere forme di consultazione dei giovani in forma individuale e associata al fine di favorire la partecipazione degli stessi alla vita pubblica a tutti i livelli istituzionali;

          c) analizzare e approfondire, con il concorso delle associazioni rappresentative del mondo giovanile, le tematiche attinenti alla condizione dei giovani;

          d) promuovere un sistema coordinato di informazione istituzionale rivolto ai giovani;

          e) favorire l'inserimento dei giovani nella società e nel mondo del lavoro;

          f) prevenire il disagio giovanile e contrastare l'emarginazione giovanile;

          g) incentivare lo sviluppo dell'associazionismo giovanile;

          h) coordinare gli interventi rivolti ai giovani in materia di formazione, di istruzione e di occupazione, di servizi sociali e di prevenzione sanitaria;

 

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          i) favorire scambi culturali giovanili a carattere internazionale.

Art. 3.

      1. Presso ogni regione e provincia autonoma, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i Forum per le politiche giovanili diretti a promuovere a livello territoriale l'attuazione del Piano.
      2. I Forum di cui al comma 1 durano in carica per l'intero mandato del consiglio regionale, sono presieduti dal presidente dello stesso consiglio regionale o da un suo delegato e sono convocati almeno due volte all'anno.

Art. 4.

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di politiche giovanili, provvedono, sentiti i Forum regionali per le politiche giovanili di cui all'articolo 3, alla presentazione di progetti finanziabili ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5.

      1. È istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo per l'attuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Piano dell'importo di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i progetti per l'attuazione del Piano attinenti alle materie di cui all'articolo 2, comma 2.
      3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari

 

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opportunità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, determina le modalità di presentazione dei progetti, i criteri per la concessione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'attuazione dei programmi finanziati ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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