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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2151-2186-A |
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in esame come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 16 marzo 2004, nel corso della quale è stata abbinata la proposta di legge C. 2186, di analogo contenuto,
ricordato il parere adottato dal Comitato pareri della I Commissione Affari costituzionali il 2 dicembre 2003, che richiamava, in premessa, il parere reso il 9 luglio 2002,
rilevato che le modifiche apportate dalla Commissione di merito non presentano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
Il Comitato permanente per i pareri,
sull'ulteriore nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,
esprime
TESTO | |||||||||||||||||||||||||||
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1. Il ruolo d'onore si applica anche agli appartenenti al Corpo militare della Croce Rossa Italiana (ufficiali, sottufficiali e truppa). |
1. È istituito il ruolo d'onore per gli appartenenti al Corpo militare della Croce Rossa Italiana. Nel predetto ruolo sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari di truppa del Corpo militare della Croce Rossa Italiana che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio per: | ||||||||||||||||||||||||||
a) mutilazioni o invalidità, riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo da ascrivere a una delle categorie previste dalla tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla corrispondente tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
b) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria da ascrivere ad una delle suddette categorie.
2. Gli ufficiali e i sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, con il loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace, soltanto in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.
1. Nel ruolo d'onore, gli ufficiali del Corpo militare della Croce Rossa Italiana possono conseguire l'avanzamento fino al grado di colonnello.
1. Agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, per quanto attiene all'avanzamento nel ruolo d'onore, si applicano le disposizioni sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Areonautica militare e dell'Arma dei carabinieri contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137, 3 febbraio 1957, n. 34, 18 febbraio 1958, n. 160, 27 febbraio 1958, n. 295, e 16 ottobre 1964, n. 1148.
1. Ai fini dell'avanzamento nel ruolo d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, 18 febbraio 1958, n. 160, 16 ottobre 1964, n. 1148 e 22 novembre 1973, n. 872.
Soppresso.
1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia retroattiva.
1. Gli eventuali richiami in servizio del personale iscritto nel ruolo d'onore di cui all'articolo 1 sono disposti dalla Croce Rossa Italiana nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.
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