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PDL 817-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 817-1085-1198-2596-2635-A



RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA)

presentata alla Presidenza il 23 settembre 2004

(Relatore: de GHISLANZONI CARDOLI)

sulle

 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 817, d'iniziativa del deputato MOLINARI

Disposizioni per la promozione, la tutela e la valorizzazione dell'agriturismo e delle risorse culturali e naturali nei territori rurali, collinari e montani

Presentata il 13 giugno 2001

n. 1085, d'iniziativa dei deputati

de GHISLANZONI CARDOLI, MISURACA, SCALTRITTI, COLLAVINI, AMATO, DORINA BIANCHI, CUCCU, FRATTA PASINI, GRIMALDI, JACINI, LAVAGNINI, ANTONIO LEONE, MARINELLO, MARRAS, MASINI, NICOTRA, ONNIS, RICCIUTI, ROMELE, SANTORI, SCHERINI, TARDITI, VERRO, ZAMA

Disciplina dell'attività agrituristica

Presentata il 27 giugno 2001


NOTA: Per i testi delle proposte di legge nn. 817, 1085, 1198, 2596 e 2635 si vedano i relativi stampati.
 

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n. 1198, d'iniziativa dei deputati

LOSURDO, FASANO, FATUZZO, FRANZ, LA GRUA,
ONNIS, VILLANI MIGLIETTA

Disciplina dell'attività agrituristica

Presentata il 5 luglio 2001

n. 2596, d'iniziativa dei deputati

ROSSIELLO, RAVA, PREDA, SEDIOLI, BORRELLI,
FRANCI, OLIVERIO, SANDI, STRAMACCIONI

Disciplina dell'attività agrituristica e del turismo rurale

Presentata il 2 aprile 2002

n. 2635, d'iniziativa del deputato ROCCHI

Disciplina dell'agriturismo

Presentata l'11 aprile 2002
 

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Onorevoli Colleghi! L'esercizio dell'agriturismo ha rappresentato in questi anni, per una parte significativa delle imprese agricole italiane, un decisivo sostegno economico e un efficace veicolo di valorizzazione dei prodotti, del territorio, del patrimonio culturale ed ambientale delle nostre campagne. Tuttavia, rispetto alle straordinarie risorse di cui l'Italia dispone, abbiamo tutti visto come questo settore appaia ancora largamente sottodimensionato.
      Avvertiamo l'urgenza e la necessità che hanno tante aziende agricole italiane di valorizzare la propria produzione per trovare nuove autonome fonti di reddito, vista la costante riduzione degli aiuti comunitari, conseguente alla riforma di medio termine della PAC. Pensiamo poi alle numerosissime dimore rurali abbandonate o sotto utilizzate, per lo più rispondenti a modelli architettonici tradizionali, veri e propri monumenti spontanei nel paesaggio, che potrebbero essere recuperate.
      La legge 5 dicembre 1985, n. 730, che attualmente disciplina l'agriturismo, ha rappresentato la prima esperienza di normativa a sostegno della multifunzionalità agricola. È stata emanata in tempi in cui lo scenario agricolo era molto diverso dall'attuale, costituendo una felice anticipazione di indirizzi di sviluppo che ora fanno parte integrante della politica agricola regionale, nazionale ed europea. Tuttavia, proprio per la particolarità della materia agrituristica, gli operatori del settore sulla base delle indicazioni provenienti dalle regioni, dalle associazioni, dalle imprese, ritengono che la citata legge esiga oggi una meditata revisione, che ne confermi sostanzialmente i contenuti innovativi e positivi, apportando correzioni mirate laddove diciassette anni di applicazione hanno evidenziato limiti o difficoltà interpretative.
      L'opportunità di un nuovo intervento legislativo è confermato dal fatto che il settore dell'agriturismo, pur in costante espansione, evidenzia uno sviluppo ancora al disotto delle potenzialità espresse dal nostro territorio e soprattutto tale sviluppo appare spesso non ben connotato sotto il profilo qualitativo.
      Ogni anno le persone che praticano l'agriturismo sono circa due milioni, un quarto delle quali provenienti dall'estero. La distribuzione territoriale evidenzia due aree di alta concentrazione (Trentino-Alto Adige e Toscana-Umbria), che da sole rappresentano il 48 per cento dell'offerta, Per quanto riguarda i principali servizi, circa l'80 per cento delle aziende offre alloggio, poco più del 60 per cento offre ristorazione, circa il 20 per cento propone turismo equestre, il 10 per cento agricampeggio. Il reddito netto medio per azienda e quindi il sostegno economico che l'agriturismo apporta all'attività agricola è stimato nell'ordine di 25 mila euro.
      Il testo che sottoponiamo all'esame dell'Aula, pur confermandone sostanzialmente l'impostazione, sostituisce integralmente la legge n. 730 del 1985, allo scopo di proporre un testo unico di più facile ed esauriente applicazione. In esso si tiene conto anche di molte esperienze normative regionali che hanno dimostrato di contribuire positivamente allo sviluppo e alla qualificazione dell'attività agrituristica.
      Premesso dunque che i risultati raggiunti dalla legge n. 730 del 1985 possono sicuramente valutarsi positivamente, soprattutto considerando il carattere assolutamente innovativo che questo provvedimento ebbe al tempo dell'emanazione, emerge l'esigenza di norme più efficaci per
 

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favorire la crescita e la qualificazione dell'agriturismo.
      Le norme che andiamo ad esaminare recepiscono fra l'altro l'esigenza (espressa anche in alcune interrogazioni parlamentari) di una più chiara disciplina della somministrazione di pasti e di bevande nell'agriturismo.
      L'Italia è l'unico Paese dell'Unione Europea che ha una specifica normativa che disciplina l'agriturismo, inteso come ospitalità svolta dall'azienda agricola valorizzando in modo particolare le risorse legate all'attività agricola stessa. Altrove questo particolare tipo di ospitalità viene compreso nel più generale settore del turismo rurale, del quale fanno parte anche i piccoli alberghi di campagna, le case private e i piccoli alberghi gestiti da residenti nei paesi.
      Questa particolarità tutta italiana, ha provocato, a volte, una interpretazione confusa del rapporto fra l'agriturismo e il turismo rurale, inducendo taluni a confondere i due settori e altri a considerarli antitetici.
      L'agriturismo è una delle componenti del turismo rurale, non essendovi dubbio che esso rappresenti un servizio turistico realizzato nello spazio rurale, quindi al di fuori di centri abitati più o meno grandi.
      Occorre anche precisare che, per la propria specifica collocazione all'interno dell'azienda agricola e per la stretta connessione che l'accoglienza deve avere con l'attività agricola, l'agriturismo rappresenta oggi certamente la forma più forte ed incisiva di turismo rurale.
      Da qui la necessità di rivisitare oggi la legge n. 730 del 1985 riconducendola ad una politica coerente di sviluppo che possa salvaguardare, con le necessarie rifiniture, ciò che l'agriturismo ha di per sé imposto nell'offerta turistica nazionale.
      L'agriturismo non è mai stato per vocazione un turismo povero: al contrario, esso contiene già nella propria definizione i requisiti qualificanti di un'offerta turistica assolutamente d'eccellenza.
      Basti pensare all'obbligo previsto dall'attuale legge n. 730 del 1985 di riutilizzare gli antichi edifici aziendali, oppure all'aspettativa di un contatto personale diretto e fecondo di scambi culturali fra l'ospite e l'imprenditore agricolo; all'emergente profilo della fattoria didattica, all'offerta di ambienti agronaturalistici e paesaggistici opportunamente tutelati nella loro antica originalità, alla reintroduzione di antiche varietà vegetali e razze animali nell'offerta gastronomica.
      Dobbiamo quindi lavorare tutti insieme, Stato e Regioni, affinché queste attrattive, queste preziose risorse, non vadano smarrite.
      Nella predisposizione della nuova legge quadro siamo partiti dall'esaminare i rimedi da porre in atto contro due possibili rischi che l'esperienza ha portato alla nostra attenzione: da una parte la complessità delle procedure per iniziare l'attività, che spesso ha scoraggiato le imprese e snaturato l'offerta; dall'altra la perdita di quella connotazione agricola che è il vero punto di forza dell'ospitalità che gli agricoltori possono proporre.
      Questi possono sembrare ad un primo impatto due obiettivi in contraddizione tra loro: semplificare l'accesso all'agriturismo può sembrare il modo per controllarne meno efficacemente lo sviluppo. Ma è stata ancora l'esperienza passata a suggerirci che non è così.
      Procedure complesse hanno portato spesso, ugualmente, ad autorizzare e non controllare adeguatamente attività che impoveriscono, quando non negano del tutto, le premesse istitutive dell'agriturismo.
      Abbiamo ritenuto, quindi, facendo tesoro dell'esperienza maturata in questi anni dall'entrata in vigore della legge n. 730 del 1985 di correggere, crediamo opportunamente, ciò che ancora non si è rivelato del tutto a punto. In questo la collaborazione tra Stato e Regioni, nel rispetto dei ruoli istituzionali di ciascuno sarà essenziale.
      Riteniamo importante che la nuova legge quadro che stiamo delineando indichi in modo più chiaro e condivisibile dalle Regioni, le condizioni generali di esercizio dell'attività agrituristica; crediamo anche sia opportuno attribuire al Mipaf una funzione di raccordo tra le
 

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esperienze regionali, capace di governare via via tutti i possibili processi di armonizzazione fra i sistemi agrituristici regionali.
      A tal fine abbiamo previsto la costituzione di un Osservatorio nazionale del settore, sottolineando altresì l'esigenza, nell'interesse della domanda e dell'offerta, di armonizzare i sistemi di classificazione, affinché siano comprensibili, confrontabili e quindi efficaci.
      La funzione dello Stato deve dunque essere quella di mettere a disposizione delle regioni strumenti istituzionali di incontro, di confronto, di elaborazione comune. I sistemi regionali partiranno da qui, con l'obiettivo di esaltare e qualificare al meglio le peculiarità agricole e ambientali di ciascun territorio, in un quadro condiviso di riferimento legislativo comune.
      Il testo unificato sana posizioni discordanti che hanno in passato danneggiato proprio la produzione legislativa regionale e crea le condizioni per valorizzare, nel rispetto delle singole specificità territoriali, un'attività che necessita di norme generali chiare e condivise.
      Infatti la proposta in oggetto dispone correttamente che le regioni dettino criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento di una attività agrituristica che tenga conto delle caratteristiche del territorio regionale (articolo 4); precisa che siano le regioni, per evitare distorsioni che rendano l'attività agrituristica autonoma rispetto all'attività agricola prevalente, a stabilire norme di confronto tra il tempo di lavoro convenzionale tra le due attività; promuove e sostiene i prodotti tipici locali, allargando la possibilità di utilizzare le materie prime a tutte le produzioni agricole regionali (articolo 2); consente alle leggi regionali di disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 3).
      Fornisce ai Comuni (articolo 6) gli strumenti per snellire le procedure amministrative, determina l'esclusiva competenza regionale per l'istituzione dell'esame per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, quale requisito indispensabile per ottenere le autorizzazioni su richiamate (articolo 7); consente alle regioni di incentivare la vendita diretta dei prodotti propri (articolo 11) e di elaborare ed aggiornare periodicamente il programma agrituristico regionale, anche nel quadro delle azioni e degli interventi dell'Unione Europea finalizzati allo sviluppo del turismo rurale (articolo 12).
      Come delineato, quindi, la normativa proposta assegna finalmente un ruolo strategico ed impegnativo alle regioni nell'ottica di un'esperienza passata, spesso caratterizzata da improvvisazioni e disomogeneità.
      Inquadra e disciplina inoltre correttamente, alla luce delle modifiche introdotte al titolo V della Costituzione, un'attività in continuo progresso e consente alle autonomie regionali di operare in un quadro generale certo, tale da poter sviluppare appieno le potenzialità insite nella valorizzazione del proprio territorio e dei propri prodotti tipici, in un'ottica di sviluppo globale, coordinato e regolato, del settore agrituristico italiano.
      Occorre però, innanzitutto, considerare la legittimità di un intervento statale in tale materia, alla luce soprattutto delle recenti modifiche apportate al titolo V della Costituzione, relative al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni.
      D'altro canto anche una presunta competenza esclusiva regionale richiede la definizione delle inevitabili interferenze con altri settori contigui e fortemente cointeressati all'agricoltura, ad esempio la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che sicuramente è parte costituente di un processo normativo che voglia inquadrare legislativamente l'attività agrituristica e che rimangono di competenza esclusiva dello Stato.
      Occorre poi considerare che tra le materie di legislazione concorrente si ritrovano quelle attinenti a: i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, riguardanti i finanziamenti comunitari nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale; la regolamentazione delle
 

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professioni, ai fini della classificazione dei diversi operatori del settore agrituristico; la tutela della salute ed alimentazione, nella quale rientra la disciplina relativa alla preparazione e somministrazione di cibi e bevande propri dell'azienda agrituristica; il governo del territorio, in quanto l'agriturismo sostiene le attività agricole (soprattutto nelle zone marginali), indirizza tali attività verso metodi di produzione ecocompatibile, salvaguarda e valorizza il paesaggio e l'ambiente come fattori di richiamo turistico; la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, la promozione ed organizzazione di attività culturali, riferibile al ruolo dell'agriturismo nel tutelare e far conoscere le culture locali (gastronomia, artigianato, paesaggio eccetera).
      Si è pervenuti ad un giusto livello di equilibrio tra piani di intervento territoriali e norme giuridico-istituzionali, in un quadro che ha determinato i principi fondamentali di riforma del settore, lasciando alle regioni la competenza e l'indispensabile intervento esclusivo della loro potestà legislativa.
      L'esperienza del passato ci ha suggerito di proseguire in direzione di una sempre migliore qualificazione del «prodotto agriturismo», perfezionandone gli strumenti di promozione, anche ai fini della leale concorrenza con gli altri settori del turismo.
      Si è cercato di sottolineare in ogni aspetto la connessione dell'ospitalità con l'agricoltura, la natura e la cultura del territorio.
      A questo scopo abbiamo cercato di delineare una disciplina più precisa della ristorazione (articolo 2), così da evitare sovrapposizioni e conflitti con gli operatori commerciali e soprattutto tale da valorizzare le peculiarità della «tavola agrituristica» (articolo 4, comma 3, e articolo 10).
      Ritornando alle motivazioni che hanno fatto da filo conduttore al nostro lavoro si è manifestata poi con forza anche un'altra esigenza: l'agriturismo esige di qualificarsi indirizzandosi verso un'offerta di alta qualità, che contenga in sé una forte connotazione agricola e ambientale, tale da distinguersi nettamente da altri tipi di offerta turistica, con i quali può e deve integrarsi.
      In linea generale questo rappresenta un obiettivo che è insito nella cultura e nelle doti imprenditoriali del nostro mondo agricolo. Ci siamo quindi impegnati affinché, ciascuno nel proprio ambito di attività e responsabilità, sia in grado di ottimizzare ogni fattore che incide sullo sviluppo dell'agriturismo, perché sia sviluppo forte, qualificato, capace di offrire al consumatore una immagine coerente e ben definita di ciò che l'agriturismo è.
      L'agriturismo rappresenta un servizio che coinvolge la produzione stessa, indirizzandola verso la tipicità e l'alta qualità, e incrementandone in modo significativo il valore aggiunto attraverso la vendita diretta e la ristorazione.
      Per molte aziende agricole l'agriturismo rappresenta dunque un sostegno fondamentale, una vera e propria condizione di sopravvivenza, particolarmente importante laddove assicura il presidio dei territori più difficili da coltivare e da difendere dall'erosione.
      È tuttavia necessario uno sviluppo della cultura d'impresa, di una più diffusa sensibilità e capacità di iniziativa per condurre lo sviluppo agrituristico verso cifre, qualitative e quantitative, più rilevanti delle attuali.
      L'agriturista chiede sempre più di mangiare i prodotti dell'azienda, di assaggiare le specialità della cucina locale, di essere guidato in escursioni ecologiche che gli permettano di conoscere a fondo il territorio, di andare a cavallo o in bicicletta, di partecipare ai momenti tradizionali della vita locale. Di tutto questo abbiamo tenuto conto nell'elaborazione della nuova «Legge Quadro». Ad esempio, abbiamo voluto promuovere (articolo 12) la cultura rurale e l'educazione alimentare, la preferenza di prodotti tipici caratterizzati dai marchi Dop, Igp, Igt, Doc e Docg o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, la possibilità consentita all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, di
 

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pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, attività sempre finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale (articolo 2, lettera d). In particolare allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre e in funzione anche di sostegno al settore, le regioni potranno incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Potranno essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche stesse e i circoli ippoturistici (articolo 12, comma 3).
      Sono state poi assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme che si riferiscono alle attività svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca (articolo 13).
      Infine, in riferimento alla esigenza di coordinamento nazionale dell'agriturismo, abbiamo ritenuto, come all'inizio ricordato, di disciplinare il ruolo di indirizzo e coordinamento del Ministero delle politiche agricole e forestali, prevedendo l'istituzione di un Osservatorio Nazionale (articolo 14) che acquisisca costantemente dati sull'andamento del settore agrituristico e che favorisca lo scambio d'informazioni fra le regioni in un quadro di reciproca e necessaria collaborazione ed elabori le linee generali di sviluppo del settore. Riteniamo che le norme contenute in questo testo saranno utili alle regioni nel disciplinare con maggiore chiarezza l'agriturismo, che daranno inoltre fiducia agli imprenditori agricoli per intraprendere la loro attività e indirizzeranno lo sviluppo dell'agriturismo verso la qualità e la caratterizzazione dell'accoglienza.
      Abbiamo cercato, in conclusione, nella nuova legge quadro, di dare un segnale di sistema per valorizzare l'ambiente e la naturalità dei luoghi, rifuggendo dal creare poli ricreativi di massa legati a «giochi» che nulla hanno a che vedere con le qualità del territorio.
      Qualcuno obietterà che troppi vincoli rischiano ancora di deprimere lo sviluppo turistico, proponendo modelli di soggiorno statici e non adeguati alle esigenze del turista moderno.
      L'esperienza insegna esattamente il contrario: le zone rurali meglio conservate e più protette dall'omologazione turistica di massa, sono quelle dove si sviluppa un turismo di alta qualità, disposto a pagare, e bene, il raro privilegio di un contesto ricettivo non caotico, non rumoroso, non inquinato e non massificato.
      Abbiamo immaginato insomma non un modello rigido, che avrebbe umiliato la grande varietà e specificità delle condizioni di esercizio dell'attività agrituristica, ma abbiamo puntato a realizzare una strategia volontaria di autocontrollo dell'alta qualità che permetta ai migliori di eccellere, trascinando tutti gli altri in un costante e più generale processo di sviluppo qualitativo.
      Onorevoli colleghi, ci troviamo in presenza di una realtà nuova, in costante evoluzione: occorre prendere atto del fatto che, per dispiegare efficacemente i propri effetti positivi a sostegno delle imprese agricole, l'attività agrituristica non può più essere concepita come marginale o accessoria nel contesto dell'azienda; essa deve al contrario integrarsi con tutte le risorse di cui l'azienda stessa dispone, valorizzandole al meglio, secondo le vocazioni territoriali e le capacità imprenditoriali disponibili.
      Il testo al Vostro esame inquadra e disciplina correttamente, alla luce delle modifiche introdotte al titolo V della Costituzione, un'attività in continuo progresso e consente alle autonomie regionali di operare in un quadro generale certo, tale da poter sfruttare appieno le potenzialità insite nella valorizzazione del proprio territorio e dei propri prodotti tipici, in un'ottica di sviluppo globale, coordinato e regolato, del settore agrituristico italiano e permette poi di realizzare un'importante funzione di sostegno dei redditi agricoli e quindi anche di conservazione di un presidio agricolo sul territorio a difesa dei
 

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suoli, come vera alternativa al turismo di massa.
      Questa riforma organica che ci accingiamo a delineare può rappresentare un rinnovato slancio allo sviluppo delle imprese agricole italiane ed essere nel contempo un efficace veicolo di valorizzazione dei prodotti, del territorio, di tutto il patrimonio culturale ed ambientale delle nostre campagne.
      Nella nuova legge ci siamo indirizzati proprio in questa direzione: promuovere una politica agrituristica di qualità, omogenea e condivisa, capace di offrire al settore nuove prospettive e all'iniziativa agricola nuove opportunità.

de GHISLANZONI CARDOLI,
Relatore.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il testo unificato della proposta di legge A.C. 817 e abb. in materia di agriturismo,

            rilevato che le disposizioni del testo unificato appaiono incidere su materie come «agricoltura» e «turismo» che, non essendo incluse tra quelle assegnate alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sembrerebbero essere riservate, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117, alla competenza legislativa delle regioni,

            rilevato altresì che alcuni aspetti della regolazione della materia «agriturismo» contenuta nel testo unificato appare interessare sia aspetti, quali quelli dell'ordinamento civile, del sistema tributario e della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, affidati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato sia aspetti, quali quelli delle professioni, della tutela della salute, dell'alimentazione, del governo del territorio e della valorizzazione dei beni ambientali, affidati alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

            rilevata per tali motivi l'esigenza che la Commissione di merito valuti, in linea generale, l'opportunità di un intervento legislativo statale in una materia che presenta profili di stretta connessione con ambiti di competenza legislativa delle regioni,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione la congruità delle disposizioni contenute negli articoli 4, 6, 8 e 12 che incidono su aspetti della regolamentazione dell'attività agrituristica che appaiono prevalentemente riconducibili alla competenza legislativa delle regioni;

            all'articolo 6, valuti la Commissione l'opportunità di riformulare il comma 3 al fine di adeguare la procedura di comunicazione di inizio attività alle disposizioni dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, richiamato dal comma i del medesimo articolo.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

            preso atto dei chiarimenti sul nuovo testo unificato del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

            preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in merito: alla congruità della quantificazione delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 7 e 11, recata dalla clausola di copertura finanziaria dì cui all'articolo 17;

            rilevato che la vigente disciplina contabile prevede l'obbligo di indicare, per ogni disposizione, da cui derivino minori entrate, il relativo onere;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

            provveda la Commissione a quantificare distintamente, all'articolo 17, gli oneri derivanti, rispettivamente, dagli articoli 2, 7 e 11.

(Parere espresso il 19 maggio 2004)

PARERE FAVOREVOLE
(Parere espresso il 16 giugno 2004).


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione finanze,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 817 Molinari ed abbinate, recante disposizioni in materia di agriturismo;

 

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            evidenziata l'opportunità di stabilire con maggiore precisione i limiti per l'esercizio dell'attività agrituristica, anche al fine di meglio definire l'ambito di applicazione della speciale disciplina tributaria prevista per tale tipologia di attività;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) in riferimento all'articolo 10, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se dalla perdita della ruralità degli immobili dedicati ad attività agrituristiche, nell'ipotesi disciplinata dal provvedimento, possano derivare conseguenze ai fini dell'iscrizione catastale ditali immobili;

            b) in riferimento all'articolo 11, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che il regime tributario di cui all'articolo 5 della legge n. 413 si applica non alla vendita di prodotti, ma alle attività di vendita;

            c) in riferimento all'articolo 12, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se tra le misure di incentivazione che le regioni possano prevedere per favorire l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella nelle aziende agrituristiche, nonché l'allestimento delle relative attrezzature, siano comprese anche agevolazioni di carattere fiscale.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge A.C. 817 e abbinate, in materia di agriturismo;

            rilevato che il provvedimento è finalizzato a favorire il sostegno all'agricoltura attraverso la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne;

            considerato che, alla luce dell'attuale riparto di competenze tra Stato e regioni, le materie dell'agricoltura e del turismo appaiono suscettibili di un intervento legislativo statale solo nel limite in cui tale intervento riguardi aspetti e profili rimessi alla competenza esclusiva dello Stato ovvero alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni;

            considerato che la disciplina dell'agriturismo, pur se volta a favorire lo sviluppo del comparto agricolo nazionale, non può prescindere anche da una stretta interazione con le politiche di promozione dell'offerta turistica, in larga parte di competenza delle regioni;

            considerato che, laddove sussistano esigenze di uniformità di misure ed interventi sul territorio nazionale - in particolare a tutela della concorrenza tra imprese -, la inscindibile connessione dei profili agricolo e turistico nella disciplina della materia presuppone un ruolo attivo da parte delle amministrazioni competenti per il compatto turistico;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 9, comma 2, ove si ritenga necessaria la definizione di criteri di classificazione sostanzialmente omogenei sul territorio nazionale delle aziende che esercitano l'attività agrituristica, si preveda che tale definizione sia realizzata anche con il coinvolgimento del Ministero delle attività produttive;

            b) in relazione all'articolo 14, si valuti la effettiva necessità di un Osservatorio nazionale dell'agriturismo, rispetto alla cui istituzione sussistono notevoli perplessità e che, ove istituito, dovrebbe peraltro vedere il coinvolgimento anche di rappresentanti del Ministero delle attività produttive.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 817 ed abbinate in materia di agriturismo,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità che all'articolo 5, comma 6, si preveda che nelle strutture adibite ad attività agrituristica siano presenti percorsi e servizi igienici accessibili alle persone disabili.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE
 

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Testo unificato della Commissione

Disciplina dell'agriturismo

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

          a) qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

          b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;

          c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

          d) recuperare, difendere e consolidare le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;

          e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

          f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

          g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;

          h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

 

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Art. 2.
(Definizione di attività agrituristiche).

      1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
      2. I fondi e gli edifici destinati allo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola, a tutti gli effetti.
      3. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
      4. Rientrano fra le attività agrituristiche:

          a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

          b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

          c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

 

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          d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

      5. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
      6. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Art. 3.
(Locali per attività agrituristiche).

      1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo medesimo.
      2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Art. 4.
(Criteri e limiti dell'attività agrituristica).

      1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

 

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      2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni stabiliscono, fra l'altro, criteri per il confronto fra la consistenza dell'attività agricola e la consistenza dell'attività agrituristica, assumendo come parametro di riferimento il tempo di lavoro convenzionale necessario all'esercizio delle due attività. Nella determinazione di tali criteri si tiene conto, applicando coefficienti correttivi, degli obiettivi generali di sviluppo dell'agriturismo e della necessità di particolare sostegno alle attività agrituristiche in zone montane, svantaggiate e sensibili dal punto di vista ambientale, paesaggistico, storico e architettonico, nonché dell'esigenza di rivitalizzazione delle aree rurali.
      3. Il confronto di cui al comma 2 non si effettua quando la ricettività e la eventuale somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti, purché l'azienda coltivi una superficie di almeno 2 ettari, salvo diverso limite stabilito dalle regioni.
      4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:

          a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;

          b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;

          c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

 

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          d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;

          e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza;

          f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

      5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Art. 5.
(Norme igienico-sanitarie).

      1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità

 

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degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.
      2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
      3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
      4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.
      5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.
      6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali.

Art. 6.
(Disciplina amministrativa).

      1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che intendono svolgere attività agrituristiche, presentano al comune ove avrà sede l'attività stessa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una comunicazione di inizio dell'attività, nella quale, sotto propria responsabilità, sono attestati:

          a) la descrizione dettagliata delle attività previste con l'indicazione delle caratteristiche

 

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dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, di eventuali periodi di sospensione dell'attività nell'arco dell'anno e delle tariffe massime, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si intendono praticare per l'anno in corso;

          b) gli elementi per la verifica del requisito della connessione dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola, secondo i limiti stabiliti dalla regione ai sensi dell'articolo 4;

          c) la conformità dell'iniziativa alle norme di igiene e di sicurezza pubblica, con particolare riferimento allo smaltimento dei reflui, alla idoneità degli impianti, alla prevenzione del rischio alimentare;

          d) il possesso del libretto sanitario da parte delle persone addette all'esercizio dell'attività agrituristica nei casi previsti dalla normativa vigente in materia;

          e) il possesso delle autorizzazioni o delle concessioni eventualmente previste per l'esecuzione delle opere edilizie eseguite sui fabbricati aziendali destinati all'attività agrituristica;

          f) l'insussistenza delle condizioni soggettive incompatibili con l'esercizio dell'attività agrituristica, di cui al comma 2, attestata tramite autocertificazione;

          g) il possesso, da parte del titolare, del certificato di abilitazione di cui all'articolo 7;

          h) gli estremi della autorizzazione sanitaria in presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

      2. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

          a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode

 

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nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

          b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

      3. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.
      4. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro trenta giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge di cui al comma 1.

Art. 7.
(Abilitazione, elenchi regionali e disciplina fiscale. Controlli).

      1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.
      2. Ai fini delle attività di accertamento svolte dai comuni preliminarmente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, e successivamente ai fini delle attività di controllo periodico sull'offerta agrituristica, le regioni possono stabilire apposite procedure amministrative dirette a verificare la sussistenza e la permanenza

 

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del requisito di connessione dell'attività agrituristica con l'attività agricola.
      3. Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi del comma 1.
      4. Il possesso del certificato di abilitazione e l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 sono condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività agrituristica.
      5. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

Art. 8.
(Periodi di apertura e tariffe).

      1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
      2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

Art. 9.
(Riserva di denominazione.
Classificazione).

      1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è

 

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riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.
      2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri di classificazione sostanzialmente omogenei su tutto il territorio nazionale, fatta salva l'introduzione di specifici parametri di valutazione riconducibili a peculiarità regionali.

Art. 10.
(Perdita del requisito di connessione).

      1. Qualora un'azienda agricola che eserciti l'attività agrituristica incrementi la propria attività ricettiva e di somministrazione di pasti e di bevande oltre i limiti fissati dalla regione ai sensi dell'articolo 4, per continuare l'attività deve ottenere dal comune l'autorizzazione commerciale e di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività poste in essere, secondo la legislazione vigente.
      2. Gli edifici destinati all'attività ricettiva ai sensi del presente articolo perdono, ai fini fiscali, catastali e urbanistici, il requisito di ruralità di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 11.
(Trasformazione e vendita dei prodotti).

      1. Al fine di rendere più efficace la funzione dell'agriturismo a sostegno dell'agricoltura, di sviluppare le produzioni agroalimentari locali, nonché di favorire la riconversione e la diversificazione produttiva delle aziende agricole, le regioni possono incentivare la vendita diretta dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali

 

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con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti.
      2. Alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
      3. Alla vendita, effettuata dall'imprenditore agricolo, dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, che non rientrino nei limiti previsti dall'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Le stesse disposizioni si applicano altresì alla vendita di prodotti non propri nei limiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 12.
(Programmazione e sviluppo dell'agriturismo).

      1. Al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell'agriturismo, le regioni elaborano e aggiornano periodicamente il programma agrituristico regionale, nell'ambito del quale sono individuate le zone di prevalente interesse agrituristico, stabilite le procedure di accesso ai contributi finanziari, determinate le future linee di sviluppo del settore, tenuto conto delle diverse vocazioni territoriali, e le attività di sostegno previste al comma 2. Nel programma agrituristico regionale si tiene conto degli strumenti previsti per la valorizzazione di percorsi tematici volti a favorire il turismo nelle aree caratterizzate da produzioni agricole tipiche o di qualità.
      2. Le regioni, anche nel quadro delle azioni e degli interventi dell'Unione europea finalizzati allo sviluppo del turismo rurale, concedono agli imprenditori agricoli incentivi per realizzare attività agrituristiche.

 

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Nella destinazione di tali incentivi si tiene conto, fra l'altro:

          a) della ubicazione dell'azienda entro una zona di prevalente interesse agrituristico;

          b) della conduzione dell'azienda da parte di un giovane imprenditore ovvero di una donna imprenditrice;

          c) dell'attuazione congiunta di più servizi agrituristici;

          d) del prevalente orientamento della produzione verso la diversificazione e la tipicizzazione di colture e di allevamenti;

          e) dell'attuazione, nell'ambito delle disposizioni vigenti, di rilevanti programmi di agricoltura biologica o di agricoltura ecocompatibile.

      3. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.
      4. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.
      5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13.
(Attività assimilate).

      1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse

 

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ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.

Art. 14.
(Osservatorio nazionale dell'agriturismo).

      1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore, dal programma agrituristico regionale aggiornato e da eventuali disposizioni emanate in materia.
      2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.
      3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.
      4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.
(Norme transitorie e finali).

      1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.
      2. Le regioni uniformano ai princìpi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di

 

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agriturismo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
      3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge, ovvero disciplinano il rilascio della licenza turistico-commerciale di cui all'articolo 10.

Art. 16.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

Art. 17.
(Copertura finanziaria).

      1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma 1, e 7, comma 5, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2005 e in 0,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, dell'articolo 2, comma 2, valutate in 0,6 milioni di euro per l'anno 2005 e in 0,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, nonché dell'articolo 11, comma 3, valutate in 5,2 milioni di euro per l'anno 2005 e in 2,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.
(Relazione al Parlamento).

      1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sugli effetti prodotti dalle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelli sulla finanza pubblica derivanti dalla fruizione dei regimi agevolati previsti dalla legge stessa.


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