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PDL 5450

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5450



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAZZARA

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità degli oneri per gli agenti e rappresentanti di commercio

Presentata il 24 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il lavoro degli agenti e dei rappresentanti di commercio si caratterizza soprattutto perché svolto non all'interno di un ufficio ma in ambienti esterni, essendo essi stessi a dover contattare e raggiungere i clienti presso le loro sedi.
      In considerazione della mobilità dell'esercizio di tale attività, si configurano, quali strumenti fondamentali e indispensabili per il lavoro, l'automobile e il telefono cellulare, il cui costo di acquisto e di utilizzo dovrebbe, quindi, essere totalmente deducibile dal reddito ai fini della tassazione.
      La necessità dell'utilizzo di un veicolo comodo, nonché sicuro e idoneo a una notevole percorrenza chilometrica annuale, tenuto conto dei prezzi, sempre crescenti, rende inadeguato il limite della deducibilità delle spese di acquisto inizialmente fissato a 18.075,99 euro, che appare giusto, quindi, aumentare fino ad un più congruo e attuale importo 60.000 euro.
      In tale ottica si propone la presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 9 dell'articolo 102, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale di cui al primo periodo è altresì elevata al 100 per cento con riguardo agli oneri relativi alla telefonia mobile per gli apparecchi utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio per l'esercizio della loro attività limitatamente ad un solo apparecchio».

Art. 2.

      1. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è sostituito dal seguente: «Il predetto limite di 18.075,99 euro è elevato a 60.000,00 euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti e da rappresentanti di commercio per l'esercizio della loro attività limitatamente ad un solo veicolo».


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