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PDL 5472

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5472



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DIDONÈ

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Presentata il 2 dicembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il testo unico in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro n. 1124 del 1965 risulta di ben quaranta anni fa, per cui è inevitabile che contenga norme anacronistiche o, comunque, non in linea con il mutato scenario socio-economico, occupazionale e legislativo.
      Ecco perché da più parti si sottolinea l'esigenza di una riforma organica, per proseguire nel riordino della normativa già avviato con il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
      Esigenza sentita dall'associazione di categoria Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANML), che sta raccogliendo le firme per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare. Ma riconosciuta anche dallo stesso Istituto assicuratore, tanto è che il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha istituito una commissione ad hoc per la revisione del testo unico, la quale risulta abbia già elaborato una bozza. Si tratta, comunque, di proposte di legge delega i cui tempi (approvazione della legge delega, emanazione dei decreti delegati, entrata in vigore del nuovo testo unico), tutti conosciamo.
      La presente proposta di legge ha, quindi, per finalità quella di apportare alcune modifiche urgenti alla vigente normativa in materia di assicurazione contro infortuni, quali: la riduzione del grado minimo di indennizzabilità (stante la vigente disciplina, i danni fino al 6 per cento vanno in franchigia), l'abbassamento della soglia per la liquidazione dell'indennizzo in capitale (attualmente le menomazioni ricomprese tra il 6 per cento e il 15 per cento danno luogo a un indennizzo in capitale in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato,
 

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crescente al crescere della menomazione medesima e decrescente al crescere dell'età, variabile in funzione del sesso considerando la maggiore longevità delle donne; mentre le lesioni di grado pari o superiore al 16 per cento sono indennizzate sotto forma di rendita vitalizia, a prescindere sempre dal reddito e in misura crescente al crescere della menomazione) e l'esplicita previsione di un meccanismo di rivalutazione degli importi previsti nelle tabelle di indennizzo. Queste ultime, infatti, sono ferme da quattro anni, in quanto fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, adottato sulla base di una delibera dell'INAIL del 23 marzo precedente, calcolata sui dati congiunturali del 1999.
      L'articolo 1 è, pertanto, finalizzato ad abbassare al 4 per cento il grado minimo di indennizzabilità, in considerazione di una maggiore restrittività delle tabelle introdotte dal citato decreto legislativo n. 38 del 2000, nonché a portare all'11 per cento quello massimo per la liquidazione dell'indennizzo in capitale, al fine di privilegiare l'indennizzo in rendita, rispetto a quest'ultimo, per le invalidità comprese tra l'11 e il 15 per cento.
      L'articolo 2, invece, è volto a prevedere una rivalutazione annuale degli indennizzi per danno biologico previsti dalla tabella di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
      Infine, l'articolo 3 intende riordinare e armonizzare la materia, prevedendo la sostituzione della nozione di «attitudine al lavoro» con quella di «menomazione dell'integrità psico-fisica» in tutta la normativa infortunistica e rideterminando le soglie di invalidità di cui alle tabelle allegate. Ciò perché, con l'introduzione del concetto di «danno biologico», di cui all'articolo 13 del più volte citato decreto legislativo n. 38 del 2000, si prevede per gli infortuni sul lavoro verificatisi e per le malattie professionali denunciate, a decorrere dal 25 luglio 2000, un nuovo sistema di indennizzo del danno permanente, sostituendo la nozione di «attitudine al lavoro» con quella di «menomazione dell'integrità psico-fisica», limitatamente alla liquidazione delle prestazioni, in capitale o in rendita, erogate in luogo della precedente rendita per inabilità permanente. Ne deriva che per gli altri istituti giuridici riguardanti gli invalidi al lavoro presenti nella normativa infortunistica (assegno di incollocabilità, riconoscimento di «grande invalido del lavoro», rendita di passaggio per silicosi/asbestosi, eccetera) continuano a restare valide la vecchia nozione di «attitudine al lavoro» e le relative tabelle valutative. Per cui, ogni qualvolta si tratta di riconoscere oltre all'indennizzo in capitale o in rendita anche una delle altre prestazioni accessorie, l'INAIL deve procedere ad una doppia valutazione del danno permanente.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, le parole: «di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di grado pari o superiore al 4 per cento ed inferiore all'11 per cento» e le parole: «dal 16 per cento è erogato in rendita» sono sostituite dalle seguenti: «dall'11 per cento è erogato in rendita».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è inserito il seguente:
      «3-bis. Le tabelle di cui al comma 3 sono rivalutate annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati».

Art. 3.

      1. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono inseriti i seguenti:
      «10-bis. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al secondo comma dell'articolo 178 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché per le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, subiscano una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado pari o superiore al 60 per cento";

 

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          b) al primo comma dell'articolo 150, dopo le parole: "purché non superiore all'ottanta per cento," sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con menomazione dell'integrità psico-fisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento,";
          c) all'articolo 220, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per cento," sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché per le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai titolari di rendita per menomazione dell'integrità psico-fisica di grado non inferiore al 35 per cento,";
          d) al primo comma dell'articolo 76, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché per le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei casi di invalidità";
          e) al primo comma dell'articolo 218, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché per le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei casi di invalidità".
      10-ter. All'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché per le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrità psico-fisica di grado non inferiore al 48 per cento".
 

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      10-quater. Al numero 1) del terzo comma dell'articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché per le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, menomazione psico-fisica di grado superiore al 20 per cento".
      10-quinquies. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: "con un grado di invalidità superiore al 33 per cento," sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché per le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado superiore al 20 per cento,"».


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