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PDL 5463-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5463-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

e dal ministro delle attività produttive
(MARZANO)

di concerto con il ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro della salute
(SIRCHIA)

Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica

Presentato il 29 novembre 2004

(Relatore: de GHISLANZONI CARDOLI)


NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 13 dicembre 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 5463 e rilevato che:

              esso dispone un intervento normativo a carattere prettamente ordinamentale volto a definire «un quadro normativo minimo» per garantire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture attualmente praticabili in agricoltura;

              la pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale, intervenuta a distanza di 18 giorni dalla deliberazione del Consiglio dei ministri e di 7 giorni dalla sua emanazione, suscita perplessità circa la correttezza dell'impiego dello strumento del decreto-legge, con particolare riguardo all'osservanza della disposizione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n. 400 del 1988, che stabilisce che «il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione»;

              non reca clausole espresse di coordinamento con la normativa vigente in materia di organismi geneticamente modificati, rappresentata principalmente dal decreto legislativo n. 212 del 2001 e dal decreto legislativo n. 224 del 2003; tale circostanza appare suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi nel rapporto tra le discipline recate dai diversi atti legislativi, che riguardano soprattutto l'eventuale superamento - che sembrerebbe desumersi dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3 - del precedente regime autorizzatorio, nonché la coesistenza del Comitato di cui all'articolo 7 con altri organismi collegiali chiamati ad un'attività consultiva in materia di organismi geneticamente modificati e previsti dai predetti decreti legislativi (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 212 del 2001 e articolo 6 del decreto legislativo n. 224 del 2003);

              sono presenti una pluralità di espressioni che in rapporto al contesto normativo nel quale sono inserite non appaiono sufficientemente specificate e sono quindi anch'esse suscettibili di ingenerare dubbi interpretativi (ad esempio: la «determinazione» di cui all'articolo 2, comma 1, «ogni forma di presenza occasionale» di cui al comma 2 del medesimo articolo, le «aree omogenee» di cui all'articolo 3, comma 2);

              ulteriori incertezze circa l'ambito di applicazione sembrano insorgere da discrasie esistenti tra il contenuto della relazione di

 

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accompagnamento al disegno di legge di conversione e la formulazione testuale delle norme (ad esempio: con riferimento all'articolo 4 la relazione prevede che «all'interno delle aree omogenee, le regioni e le province autonome promuovano il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, finalizzati ad assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche», mentre dalla lettera dell'articolo 4 non sembra potersi dedurre che tali accordi debbano essere raggiunti nell'ambito delle aree omogenee);

              non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

              non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

      osserva quanto segue:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

          agli articoli 3 e 7 andrebbe valutata l'opportunità di verificare la coerenza con il vigente sistema delle fonti del combinato disposto dei commi 1 e 3 di tali articoli, che demanda ad un decreto ministeriale emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui allo stesso articolo 7, la definizione di norme quadro per la successiva attività regionale di cui all'articolo 4;

          all'articolo 7, comma 2, appare opportuno chiarire la natura giuridica del decreto ministeriale ivi previsto - al quale si demanda la definizione dell'organizzazione e delle modalità di funzionamento del Comitato istituito, ai sensi del comma 1, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - specificando in particolare se si tratti di decreto ministeriale da emanarsi ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si segnala l'opportunità di indicare un termine per l'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti;

          all'articolo 5, commi 1 e 2, andrebbe valutata l'opportunità di una riformulazione delle disposizioni idonea ad assicurare una più puntuale definizione dell'ambito soggettivo ed oggettivo delle disposizioni in materia di responsabilità ivi previste, in particolare meglio specificando l'ambito e la portata della prevista responsabilità per danni, nonché le modalità applicative dell'inversione dell'onere probatorio, nel loro rapporto con le norme generali sulla responsabilità aquiliana di cui agli articolo 2043 e seguenti del codice civile.

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 5463, di conversione in legge del decreto-legge n. 279 del 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, nel testo modificato dalla Commissione di merito;

            rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono, con particolare riguardo alle loro finalità, sostanzialmente riconducibili alle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, nonché alle materie «tutela della salute» e «alimentazione», che sono ricomprese nell'ambito della potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

            considerato che, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha novellato ampiamente le disposizioni dettate dal titolo V della parte seconda della Costituzione, è venuta meno per lo Stato la possibilità di emanare atti di indirizzo e coordinamento nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, come peraltro esplicitato dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001», e che la Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 376 del 2003 e n. 17 del 2004, ha avviato un indirizzo giurisprudenziale che sembra consentire allo Stato, in relazione alle materie rientranti, a titolo sia residuale che concorrente, nella competenza regionale, soltanto l'adozione di atti di mero coordinamento tecnico;

            ritenuto che non sussistano altri motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            agli articoli 3, comma 1, e 7, comma 4, valuti la Commissione di merito la congruità del rinvio ad un decreto ministeriale per la definizione delle norme quadro per la coesistenza delle colture e per l'adozione delle misure relative all'omogeneizzazione delle modalità di controllo e all'individuazione delle tipologie di risarcimento danni, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa in materia di potere di indirizzo e coordinamento.

 

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)


        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge in oggetto,

            osservato che al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge è stabilito che «la responsabilità relativa danni causati dall'inosservanza delle misure del piano», di cui all'articolo 4, «grava, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, su coloro che espongono altri soggetti ai danni suddetti» e che «sui soggetti che non osservano le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse»;

            rilevato che la formulazione dell'articolo 5 non definisce in maniera puntuale l'ambito soggettivo ed oggettivo della citata responsabilità civile, per le seguenti ragioni:

                non è chiaro se vi sia coincidenza tra i soggetti, di cui al primo periodo dell'articolo 5, che sono tenuti ad osservare il piano di coesistenza, e «coloro che espongono altri soggetti ai danni» derivanti dall'inosservanza del piano, di cui al secondo periodo del medesimo comma;

                appare superfluo il richiamo all'articolo 2043 del codice civile, concernente la responsabilità extracontrattuale, in quanto è di tutta evidenza la natura della responsabilità e, quindi, l'applicabilità del citato articolo;

                non è chiara la portata dell'inversione dell'onere della prova «derivante dall'inosservanza delle misure» del piano di coesistenza, occorrendo precisare il contenuto della prova che deve essere fornita dal soggetto responsabile;

            ritenuto che, al fine di superare tali dubbi interpretavi, occorre:

                eliminare la distinzione tra i soggetti obbligati ad osservare il piano di coesistenza e coloro che «espongono altri soggetti» ai danni derivanti dall'inosservanza del piano, in quanto si tratta dei medesimi soggetti;

                eliminare il richiamo all'articolo 2043 delle codice civile;

                meglio specificare l'oggetto della prova posta a carico di colui che non abbia osservato le misure del piano;

            osservato inoltre che all'articolo 7, comma 4, è stabilito che tra i compiti del Comitato consultivo in materia di coesistenza tra colture

 

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transgeniche, convenzionali e biologiche istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, vi è anche, nonostante che si tratti di un organo amministrativo, quello di proporre le misure relative all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            all'articolo 5, comma 1, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: «Chiunque cagiona danni ad altri a causa della inosservanza delle misure prescritte dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4, è tenuto al risarcimento»;

            all'articolo 7, comma 4, sopprimere le parole: «ed alla individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni»;

        e con la seguente osservazione:

            all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare la portata dell'inversione dell'onere della prova prevista dall'ultimo periodo.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

          sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione in merito;

          preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

              all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 e al comma 4 dell'articolo 5 le regioni e te province autonome possono provvedere nell'ambito di disponibilità già esistenti nei rispettivi bilanci, per cui le relative disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

          rilevato che:

              la formulazione del comma 5 dell'articolo 7 non riproduce interamente il contenuto della relazione tecnica la quale precisa che

 

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alle spese derivanti dal funzionamento e dalle attività del Comitato si farà fronte con risorse finanziarie già disponibili nel bilancio a legislazione vigente;

              risulta necessario riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, al fine di chiarire che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

          il comma 5 dell'articolo 7 sia sostituito dal seguente: «5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

          l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

          «Art. 9. - (Norma finanziaria) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 5463, recante conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, come risultante dagli emendamenti approvati;

            preso atto che il decreto-legge tratta una materia di particolare delicatezza, soprattutto in relazione agli aspetti di tutela ambientale;

 

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            ritenuto peraltro opportuno segnalare alcuni aspetti che riguardano la disciplina della materia, che deve essere valutata in modo da contemperare i diversi ambiti di competenza;

            osservato, al riguardo, che il provvedimento va valutato soprattutto in relazione alla direttiva 2001/18/CE, che ha disciplinato l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che, in tal senso, il decreto-legge presenta aspetti problematici di coordinamento con la disciplina comunitaria, in particolare all'articolo 8, il quale stabilisce che fino all'adozione dei singoli piani di coesistenza regionali (entro il 31 dicembre 2005) le colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato non sono consentite, laddove l'ordinamento comunitario non sembra permettere agli Stati membri la possibilità di vietare, in linea generale ed anche se transitoriamente, la coltivazione di varietà geneticamente modificate;

            preso atto che, alla luce del termine ordinatorio fissato al 31 dicembre 2005 e della disciplina dei poteri regionali introdotta dalla riforma del Titolo V della Costituzione, l'eventuale inerzia delle regioni rispetto all'emanazione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 4, potrebbe, di fatto, compromettere l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto-legge;

            rilevato altresì che sarebbe auspicabile adottare adeguate precauzioni volte ad evitare un impatto eccessivamente restrittivo del provvedimento sulle attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, tale da precludere eventuali opportunità per il settore agroalimentare e, in generale, per il progresso tecnologico;

            considerato, infine, il grado elevato di competenze tecnico-scientifiche che necessariamente deve caratterizzare i componenti del Comitato, previsto all'articolo 7, chiamato a definire le linee guida per la definizione delle norme quadro per la coesistenza delle colture;

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            a) considerato che il decreto legislativo n. 224 del 2003, di attuazione della direttiva 2001/18/CE, ha previsto rilevanti competenze in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per quanto concerne l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, sia garantito il coordinamento tra la normativa citata ed il decreto-legge in esame, facendo sì che - in particolare - i provvedimenti regionali di cui all'articolo 4 non si pongano in contrasto con la legislazione comunitaria vigente;

            b) in relazione alla predetta esigenza ed all'opportunità che l'eventuale inerzia regionale non vanifichi il dettato del provvedimento in esame, si provveda altresì all'integrazione degli articoli 4 e 8 del decreto-legge, disponendo che, nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non adottino il piano di coesistenza entro il termine di cui

 

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al comma 1 del medesimo articolo 4, le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati possono comunque essere consentite;

        e con le seguenti osservazioni:

            1) si verifichi la possibilità di introdurre, tra le finalità del provvedimento, ferme restando le eccezioni di cui agli articoli 1 e 8, anche forme di sostegno all'attività di ricerca che si svolge in Italia, dalla quale emergano brevetti dotati del requisito della compatibilità ambientale, incentivando in concreto la sperimentazione in campo, al fine dell'immissione in commercio dei prodotti tipici dell'ambiente agronomico nazionale, con l'obiettivo di mantenere le biodiversità italiane ed eventualmente di migliorare le caratteristiche agronomiche e organolettiche e di proteggere la proprietà intellettuale;

            2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 7, in modo che i componenti del Comitato ivi previsto siano prevalentemente soggetti esperti nei settori della ricerca e sperimentazione scientifica in campo ambientale e che, in ogni caso, sia rafforzata la presenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, peraltro, alla luce della normativa vigente, detiene significative competenze in materia.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

NULLA OSTA


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica
Art. 1.
Art. 1.
      1. È convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.       1. Il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

      All'articolo 1:

          al comma 1, dopo la parola: «sperimentazione» sono inserite le seguenti: «autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,» e dopo la parola: «economica,» sono inserite le seguenti: «il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale».

      All'articolo 2:

          dopo il comma 2, è inserito il seguente:

          «2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. È fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette»;

          al comma 3, dopo la parola: «assicurare» sono inserite le seguenti: «agli agricoltori, agli operatori della filiera ed» e le parole: «transgenici e non transgenici» sono sostituite dalle seguenti: «convenzionali, biologici e transgenici».

      All'articolo 3:

          al comma 1, le parole: «transgeniche e non transgeniche,» sono sostituite dalle seguenti: «transgeniche, biologiche e convenzionali,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,».

      All'articolo 4:

          al comma 1, le parole: «con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «per realizzare»;

          al comma 3, le parole: «imprenditori agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «conduttori agricoli» e la parola: «dirette» è sostituita dalle seguenti: «previste dal piano di coesistenza di cui al comma 1»;

 

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          dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

          «3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla inosservanza del piano di coesistenza, ferme restando le previsioni dell'articolo 5, comma 1, possono istituire un apposito fondo, il cui funzionamento è determinato con le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 4».

        All'articolo 5:

            al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

        «Chiunque cagiona danni ad altri a causa della inosservanza delle misure prescritte dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 è tenuto al risarcimento»;

          al comma 2, le parole: «L'imprenditore» sono sostituite dalle seguenti: «Il conduttore».

      All'articolo 7:

          al comma 1, dopo la parola: «Comitato» è inserita la seguente: «consultivo»;

          al comma 2, dopo le parole: «nella materia» sono inserite le seguenti: «e di documentata indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie di cui al presente decreto,» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché due designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)»;

          al comma 3, la parola: «predispone» è sostituita dalla seguente: «propone» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato acquisisce i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228»;

          al comma 4, le parole: «ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni» sono soppresse;

          il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

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        All'articolo 8:

            al comma 1, le parole: «destinate all'immissione sul mercato» sono sostituite dalle seguenti: «, ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di sperimentazione, ».

        L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

            «Art. 9 - (Norma finanziaria). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

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Decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004.
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione;
        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro normativo minimo che consenta l'attuazione delle misure necessarie per garantire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente possono essere praticate, in considerazione dell'imminente approvvigionamento delle sementi per la prossima campagna di semina;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e della salute;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Finalità).
Articolo 1.
(Finalità).
        1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione, nonché quelle convenzionali e biologiche, al fine di garantire la libertà di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei consumatori.         1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in

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  base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, nonché quelle convenzionali e biologiche, al fine di garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale.
        2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:         2. Identico.

            a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

            b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

            c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere a) e b).

Articolo 2.
(Salvaguardia del principio di coesistenza).

Articolo 2.
(Salvaguardia del principio di coesistenza).

        1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno di altre.

        1. Identico.

        2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di presenza occasionale.         2. Identico.
          2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. È fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette.
        3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.         3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare agli agricoltori, agli operatori della filiera ed ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti convenzionali, biologici e transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

Articolo 3.
(Applicazione delle misure di coesistenza).

Articolo 3.
(Applicazione delle misure di coesistenza).

        1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,

        1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali, con decreto del Ministro delle politiche agricole e


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d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto è notificato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998. forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto è notificato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998.
        2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.         2. Identico.

Articolo 4.
(Piani di coesistenza).

Articolo 4.
(Piani di coesistenza).

        1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

        1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche per realizzare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

        2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.         2. Identico.
        3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche.         3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra conduttori agricoli, al fine di adottare le misure di gestione previste dal piano di coesistenza di cui al comma 1 per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche.
          3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla inosservanza del piano di coesistenza, ferme restando le previsioni dell'articolo 5, comma 1, possono istituire un apposito fondo, il cui funzionamento è determinato con le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 4.

Articolo 5.
(Responsabilità).

Articolo 5.
(Responsabilità).

        1. L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo. La responsabilità relativa ai danni

        1. Chiunque cagiona danni ad altri a causa della inosservanza delle misure prescritte dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 è tenuto al risarcimento. Sui soggetti che non osservano le misure


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diretti ed indiretti causati dall'inosservanza delle misure del piano grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che non osservano le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. del piano incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse.
        2. L'imprenditore agricolo è esente dalle responsabilità di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.         2. Il conduttore agricolo è esente dalle responsabilità di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.
        3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi genericamente modificati è tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, dei decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonché a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate.         3. Identico.
        4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalità e procedure per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.         4. Identico.

Articolo 6.
(Sanzioni).

Articolo 6.
(Sanzioni).

        1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.

        Identico.

        2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.  

Articolo 7.
(Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza).

Articolo 7.
(Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza).

        1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il «Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche».

        1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il «Comitato consultivo in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche».

        2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato è composto da esperti qualificati nella materia, di cui due nominati dal Ministro         2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato è composto da esperti qualificati nella materia e di documentata indipendenza da

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delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza. soggetti portatori di interessi nelle materie di cui al presente decreto, di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza, nonché due designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).
        3. Il Comitato di cui al comma 1 predispone, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorità nazionale competente i risultati di detta attività di monitoraggio.         3. Il Comitato di cui al comma 1 propone, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorità nazionale competente i risultati di detta attività di monitoraggio. Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato acquisisce i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
        4. Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle modalità di controllo ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni. Le relative misure sono adottate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.         4. Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle modalità di controllo. Le relative misure sono adottate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.
        5. Al funzionamento del Comitato ed alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa.         5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al funzionamento del Comitato e alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8.
(Norme transitorie).

Articolo 8.
(Norme transitorie).

        1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato non sono consentite.

        1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche, ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e sperimentazione, non sono consentite.

Articolo 9.
(Norma finanziaria).

Articolo 9.
(Norma finanziaria).

        1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


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Articolo 10.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 22 novembre 2004.

 

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali.
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Sirchia, Ministro della salute.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

 


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