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PDL 5052

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5052



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANELLA

Disposizioni per la tutela della salute dei lavoratori esposti al ciclo del cloruro di vinile monomero

Presentata il 9 giugno 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Tra i cicli produttivi e le attività lavorative a più elevato rischio per la salute, in conseguenza della presenza di agenti cancerogeni o mutageni, uno dei più nocivi e micidiali è certamente quello relativo al ciclo del cloruro di vinile monomero (CVM).
      Ad oggi, circa il 55 per cento dei processi chimici dipende dall'impiego di cloro: una quota che, nel settore farmaceutico, cresce fino all'85 per cento. All'interno di questo comparto del cloro, un «peso» importante è appunto quello del ciclo del CVM, sostanza sintetizzata o utilizzata dalle industrie nei vari processi produttivi, ed elemento base nella produzione del cloruro di polivinile (PVC) delle plastiche più largamente utilizzate al mondo.
      I costi contenuti unitamente all'elevata resistenza all'usura, hanno fatto sì che il CVM venisse sin dall'inizio utilizzato, e ancora oggi è così, come elemento base nella produzione di plastica, vernici a spruzzo, propellenti per lacche, bottiglie, aerosol, e altro ancora.
      Un composto che si è però guadagnato una fama del tutto particolare, ed è stato classificato dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) come certamente cancerogeno per l'uomo.
      Ma quando si parla di CVM non si può non parlare di Porto Marghera, il centro petrolchimico più importante nel nostro Paese, dai cui impianti esce annualmente una quantità di CVM pari a 240.000 tonnellate, ossia il 40 per cento di tutto il PVC italiano.
      Una delle aree più avvelenate d'Italia e tra le più pericolose al mondo.
      Un polo industriale tristemente famoso per le vicende giudiziarie che hanno portato sul banco degli imputati i vertici della chimica italiana per la morte di 187 lavoratori a causa di patologie connesse all'esposizione di CVM.
 

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      È tra l'altro di questi giorni la scoperta da parte del pubblico ministero Felice Casson, di un documento del 1972 - presentato al processo di appello per i morti al Petrolchimico di Porto Marghera - comprovante un vero e proprio «accordo di segretezza» tra i maggiori rappresentanti delle industrie chimiche europee e americane, per nascondere uno studio condotto in Italia che dimostrava la cancerogenicità delle esposizioni al CVM utilizzato da molte aziende.
      Ma accanto a Porto Marghera, sul nostro territorio abbiamo Porto Torres, Brindisi, Ravenna, Priolo, ed altri impianti petrolchimici.
      Ricordiamo che già a metà degli anni '60 cominciarono a rinvenirsi i primi collegamenti tra il CVM e alcune patologie specifiche legate all'esposizione da CVM, quali patologie degenerative alle ossa, come l'acroosteolisi.
      Già nel 1970, il dottor Viola, che lavorava per conto della Solvey a Rosignano in Toscana aveva spiegato di aver riscontrato tumori nei ratti esposti a CVM a 30.000 parti per milione per 4 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana e per 12 mesi.
      Tali studi non erano passati inosservati ai responsabili delle industrie chimiche, così come non erano passati inosservati agli stessi gli studi condotti da Cesare Maltoni, dell'università di Bologna. La verifica di Maltoni non solo portò alla conferma dei risultati di Viola ma andò oltre, dimostrando la cancerogenicità del CVM in topi e criceti in concentrazioni di «soli» 250 parti per milione.
      Lo studio del professor Maltoni sulla cancerogenesi correlata all'esposizione a CVM inizia nel 1971 e dura fino al 1983. Ha compreso più di 7.000 animali, per la maggioranza sottoposti a trattamento cronico, e tenuti sotto osservazione fino alla loro morte spontanea. Sono stati esaminati più di 200.000 preparati istologici. Per quanto ne sappiamo, si tratta dello studio di cancerogenicità piu ampio mai condotto in un solo laboratorio su un unico composto industriale. Questo progetto ha fornito una grande quantità di informazioni importanti, e tra queste:

          1) ha dimostrato senza ombra di dubbio che il CVM è una sostanza cancerogena che causa vari tumori in tessuti e organi diversi;

          2) ha indicato che l'angiosarcoma epatico è il marker più specifico fra i tumori correlati all'esposizione a CVM;

          3) ha promosso le ricerche epidemiologiche che hanno portato alla diagnosi di angiosarcoma nei lavoratori esposti al CVM.

      Le persone che sono state esposte per lunghi anni alle concentrazioni relativamente elevate presenti nei luoghi di lavoro hanno spesso sviluppato il cancro al fegato, e in alcuni casi al cervello, ai polmoni e alcuni tipi di cancro del sangue. L'insorgenza di queste malattie è notevole soprattutto fra i lavoratori che operavano tra gli anni '60 e '70, quando la tutela sanitaria del personale era praticamente subordinata agli interessi economici delle aziende. Oggi la normativa prevede valori di esposizione massimi consentiti certamente inferiori a quelli di qualche anno fa. L'allegato VIII-bis annesso al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66, pone infatti come valore limite di esposizione professionale al CVM un TLV-TWA di 3 ppm pari a 7,77 mg/mc.
      Nonostante ciò, il rischio sanitario per quei lavoratori esposti quotidianamente a tale sostanza rimane comunque molto, troppo alto.
      Per questo motivo si ripropone con maggiore forza l'esigenza di una più solerte vigilanza e di una maggiore attenzione al problema della salvaguardia della salute dei lavoratori, laddove vi siano occasioni di rischio per la salute dei lavoratori stessi.
      In questa ottica non si può che perseguire l'obiettivo di una messa al bando di tutte le lavorazioni particolarmente nocive, o comunque la necessità di eliminare o di minimizzarne l'esposizione.
      In particolare, hanno essenziale rilievo l'adozione del ciclo chiuso per il CVM, e la

 

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disponibilità e l'adozione degli appropriati dispositivi di protezione ambientale e individuale, finalizzati a controllare e minimizzare l'esposizione a livelli praticamente nulli. Dal combinato disposto degli articoli 32, primo comma, 35, primo comma, e 41, della nostra Carta costituzionale, emerge che la salute e la sicurezza dei lavoratori costituiscono beni cardine di rango costituzionale prioritario, rispetto ai quali ogni altro interesse deve cedere il passo.
      È per queste ragioni che con la proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione, è stabilita una serie di misure volta a tutelare i lavoratori interessati al ciclo del CVM, quali il divieto di esporre i suddetti lavoratori a qualsiasi contatto con il CVM prevedendo l'obbligo del ciclo chiuso in tale lavorazione, e l'estensione dei benefìci previdenziali previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per i lavoratori esposti al rischio amianto, ai lavoratori esposti al rischio chimico connesso alle esposizioni al CVM.
      Ad oggi, il numero totale degli addetti alla produzione primaria di CVM, destinatari della presente proposta di legge, è valutato in circa 1.200 lavoratori.
      Si ricorda che la citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, regola, tra le altre cose, il trattamento pensionistico di quei lavoratori che sono stati esposti, per motivi di lavoro, e per oltre 10 anni, alle dannose conseguenze sulla salute che derivano dal contatto con l'amianto, disponendo l'adozione di benefìci a sostegno di questi lavoratori a prescindere dalla tipologia dell'attività produttiva svolta dall'impresa di appartenenza. Questi benefìci consistono in una maggiorazione nel calcolo della prestazione pensionistica.
      Si vuole tra l'altro ricordare che è proprio in questa direzione che si è recentemente mosso il legislatore, quando ha disposto proprio con la legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350 (articolo 3, comma 133), l'estensione ai lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dei benefìci previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto.
      La proposta di legge che si pone alla vostra attenzione consiste di cinque articoli.
      L'articolo 1 reca il divieto di esporre i lavoratori a qualsiasi contatto con il CVM e prevede l'obbligo del ciclo chiuso in tale lavorazione e di non assumere alcun valore limite di nocività tollerabile. Viene previsto, altresì, l'obbligo di monitoraggio permanente dell'ambiente di lavoro a carico dell'imprenditore.
      L'articolo 2 propone l'effettuazione da parte delle regioni di un apposito censimento dei siti in cui si riscontra la presenza del CVM per quanto riguarda la produzione, lo stoccaggio e il deposito di residui.
      L'articolo 3 stabilisce l'estensione dei benefìci previsti dall'articolo 13, comma 8, della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, a quei lavoratori che sono stati esposti, indipendentemente dagli anni di esposizione, al rischio da CVM. Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce un tempo massimo entro il quale il lavoratore deve presentare la domanda per la concessione di tali benefìci. E questo al fine di poter quantificare con una certa precisione il fenomeno e programmare correttamente le risorse finanziarie necessarie.
      L'articolo 4 prevede la prosecuzione di una sorveglianza sanitaria anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa - peraltro in parte contemplata dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994 - per tutti i lavoratori che hanno operato nel ciclo del CVM, sorveglianza sanitaria comunque gratuita e su base volontaria.
      Infine l'articolo 5 indica la necessaria copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Tutela dall'esposizione al cloruro di vinile monomero).

      1. In attuazione di quanto previsto dai titoli I e VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è fatto divieto al datore di lavoro che a qualsiasi titolo produce, impiega o trasporta cloruro di vinile monomero (CVM), di esporre ad esso i lavoratori addetti.
      2. In mancanza di sostanza sostitutiva al CVM la produzione, il trasporto e qualsiasi impiego devono essere a ciclo chiuso.
      3. Non sono ammessi valori limite all'esposizione al CVM.
      4. Il datore di lavoro assicura il monitoraggio permanente dell'ambiente di lavoro e sottopone i lavoratori ad appositi controlli sanitari effettuati con periodicità semestrale.

Art. 2.
(Censimento).

      1. Il Ministro della salute adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito atto di indirizzo alle regioni al fine di far effettuare, entro e non oltre dodici mesi, un censimento dei siti di produzione, di stoccaggio e di deposito di residui, nei quali vi è presenza di CVM, in conformità a quanto stabilito per l'amianto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Benefìci previdenziali).

      1. I benefìci previdenziali previsti dal comma 8 dell'articolo 13 della legge 27

 

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marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2004, ai lavoratori esposti, indipendentemente dagli anni di esposizione, al ciclo del CVM.
      2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, individua con proprio decreto le attività lavorative e le categorie di lavoratori a favore delle quali trovano applicazione i benefìci di cui al comma 1.
      3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale di cui al comma 1 devono essere presentate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.

Art. 4.
(Sorveglianza sanitaria).

      1. Al fine di garantire un costante monitoraggio sanitario dei lavoratori esposti ai rischi connessi alle lavorazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, la sorveglianza sanitaria prevista dal capo IV del titolo I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è estesa, su base volontaria, ai medesimi lavoratori anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
      2. Le attività di sorveglianza sanitaria specifica per i lavoratori di cui al comma 1 sono svolte periodicamente e a titolo gratuito dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Con il decreto di cui al comma 2, sono altresì individuate idonee forme di informazione e di sensibilizzazione a favore dei soggetti già esposti alle lavorazioni

 

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di cui alla presente legge, al fine del loro coinvolgimento nella attività di sorveglianza sanitaria specifica prevista al medesimo comma 2.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stimato in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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