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PDL 5456

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5456



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Concessione di amnistia per i delitti di sottrazione al servizio civile commessi fino al 15 novembre 2004

Presentata il 25 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 6 marzo 2001, n. 64, ha istituito il servizio civile nazionale e ha stabilito che a decorrere dalla data di sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile sarà prestato esclusivamente su base volontaria.
      È bene ricordare che il servizio civile si affermò come modalità non sostitutiva ma alternativa al servizio militare, completamente autonomo da questo. Esso, con il trascorrere del tempo, è divenuto un fenomeno integrante delle politiche sociali del nostro Paese, dato che in esso si coniuga la possibilità di crescita della personalità dei giovani con la possibilità di offrire soluzioni reali ai bisogni della comunità. Si tratta di un servizio alternativo per adempiere, ugualmente, al dovere costituzionale di difesa della Patria (articolo 52 della Costituzione).
      Pertanto l'obbligatorietà del servizio presupponeva che in caso di mancata prestazione dello stesso si sarebbe ricorsi a sanzioni penali, in virtù di quanto dispongono gli articoli 151 e 152 del codice penale militare di pace. È altrettanto chiaro che l'applicabilità di tali norme, dal gennaio 2005, sarà soltanto per i fatti pregressi.
      Pertanto, la presente proposta di legge prevede di concedere l'amnistia a tutti coloro che si sono rifiutati di prestare il servizio civile, a meno che l'interessato non faccia l'esplicita richiesta di non volerne usufruire.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Amnistia).

      1. È concessa amnistia per i delitti previsti dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente il rifiuto di prestare il servizio civile.
      2. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita richiesta di non volerne usufruire.
      3. L'amnistia ha efficacia, nei limiti previsti dalla presente legge, per i reati commessi fino al 15 novembre 2004.

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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