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PDL 5423

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5423



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DANIELE GALLI, CATANOSO, DI VIRGILIO, GALVAGNO, MESSA, MILANESE, PAOLONE, PERROTTA, PITTELLI, RAISI, RAMPONI, RICCIUTI, ROMOLI, ROSSO, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SAVO, SGARBI, SPINA DIANA, TUCCI, ZACCHERA

Disposizioni per incrementare il risparmio energetico
sui vecchi e nuovi impianti di riscaldamento

Presentata il 15 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - In questi anni caratterizzati da un andamento economico generale non favorevole, a causa di molteplici fattori, l'esagerato aumento del prezzo del petrolio ha determinato una crescita eccessiva dei costi di riscaldamento in ambito immobiliare sia per l'utenza pubblica che per quella privata. La presente proposta di legge intende intervenire al fine di garantire un risparmio energetico su tutti gli edifici di nuova costruzione, siano essi pubblici o privati, integrandosi con un piano di attuazione, come previsto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, in materia di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini, come detto, del contenimento dei consumi di energia, indispensabile anche per esigenze di equilibrio della bilancia commerciale del nostro Paese.
      L'articolo 1 dispone che indifferentemente dalla loro destinazione d'uso e dalle caratteristiche tecniche dell'impianto termico, è obbligatorio prevedere anche in fase progettuale, per ogni immobile, uno schema dell'impianto con evidenziato il posizionamento di appositi regolatori ambientali della temperatura, da applicare ad ogni punto termico irradiante, di qualsiasi natura esso sia. Con l'articolo 2 si prevede che il rilascio delle concessioni a edificare, nonché delle certificazioni di abitabilità o
 

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di agibilità, è condizionato, oltre che alle normali leggi ordinatorie del settore, anche all'effettiva ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1. L'articolo 3 stabilisce che gli edifici esistenti, sia pubblici che privati, devono essere adeguati come previsto dagli articoli 1 e 2, in caso di ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie sugli impianti specifici o ampliamenti o frazionamenti in sub-unità. Il comma 2 del medesimo articolo prevede, in fine, che a decorrere dal decimo anno dalla data di entrata in vigore della legge, ogni edificio dovrà essere adeguato alle disposizioni previste dall'articolo 1.
      L'intento complessivo, in definitiva, è quello del risparmio energetico. In altri termini, è necessario imprimere una accelerazione delle azioni dirette al contenimento dei canoni energetici il cui costo diventa sempre più pesante per i cittadini e per l'intera economia del nostro Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Regolatori ambientali di temperatura).

      1. In tutti gli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, qualunque siano le loro destinazioni d'uso e le caratteristiche tecniche dell'impianto termico o di condizionamento ambientale previsto, nonché il tipo di alimentazione o di combustibile usato, è obbligatorio prevedere, anche in fase progettuale, in aggiunta a quanto previsto ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, lo schema dell'impianto con evidenziato il posizionamento di appositi regolatori ambientali della temperatura, da applicare ad ogni punto termico irradiante, di qualsiasi natura esso sia.
      2. I regolatori ambientali di temperatura di cui al comma 1 devono essere collegati funzionalmente al termostato ambientale generale che deve essere previsto in ogni locale o vano abitabile o agibile.

Art. 2.
(Rilascio delle concessioni).

      1. Il rilascio delle concessioni a edificare, nonché delle certificazioni di abitabilità o di agibilità è condizionato al rispetto, oltre che delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia, di quanto stabilito dall'articolo 1.

Art. 3.
(Disposizioni per gli edifici preesistenti).

      1. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,

 

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pubblici e privati, devono essere adeguati, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1 e 2, in caso di ristrutturazioni, di manutenzioni straordinarie sugli impianti specifici, di ampliamenti o di frazionamenti in sub-unità.
      2. A decorrere dal decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni edificio, pubblico o privato, deve essere adeguato ai sensi di quanto disposto dalla medesima legge.


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