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PDL 5440

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5440



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Disposizioni in materia di contrasto della manipolazione mentale

Presentata il 23 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La Corte costituzionale, con sentenza 8 giugno 1981, n. 96, ha rilevato un evidente contrasto tra l'articolo 603 del codice penale («Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni») e gli articoli 21 e 25 della Costituzione e, di conseguenza, ha dichiarato illegittima la norma che configurava il delitto di plagio, osservando che: «(...) la norma denunciata viola il principio di tipicità di cui all'articolo 25, in quanto appare sfornita nei suoi elementi costitutivi di ogni chiarezza. Il legislatore, prevedendo una sanzione penale per chiunque sottoponga una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, avrebbe in realtà affidato all'arbitraria determinazione del giudice l'individuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato a dolo generico, a condotta libera e ad evento non determinato.
      Il pericolo di arbitrio, sotto il profilo della eccessiva dilatazione della fattispecie penale, sarebbe tanto più evidente considerando come il riferimento al "totale stato di soggezione" può condurre ad un'applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall'ordinamento giuridico, quali il proselitismo religioso, politico o sindacale. D'altra parte non conferirebbe maggior chiarezza alla determinazione concreta della fattispecie, l'osservazione che la soggezione psichica deve essere "totale".
      (...) Per quanto riguarda l'articolo 21 della Costituzione, (...) la libertà di manifestazione del pensiero incontra un limite nell'interesse dell'integrità psichica della
 

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persona, solo in quanto si concretizzi in mezzo di pressione violenta o subdola, quali la minaccia o la frode; ciò stante, l'evento della soggezione psicologica di un soggetto ad altro soggetto, in quanto risultante dall'adesione ai modelli di comportamento da altri proposti, non può costituire illecito senza intaccare il diritto costituzionalmente protetto(...)».
      La norma, insomma, a giudizio della Corte, violava il principio di tassatività previsto in materia penale, lasciando ampi spazi all'arbitrio del giudice, a causa della vaga formulazione della fattispecie incriminata.
      Non è nostra intenzione, a distanza di tanto tempo, ridiscutere la decisione della Corte costituzionale, ma evidenziare come la cancellazione del reato di plagio, così come formulato nell'abrogato articolo 603 del codice penale, non può essere intesa come riconoscimento della condotta di plagio, fenomeno che, anzi, negli ultimi tempi, ha assunto nella società moderna forme e dimensioni inimmaginabili solo fino a qualche tempo fa.
      Ragione per la quale da più parti si reclama la necessità di un intervento atto a colmare il vuoto legislativo che quell'abrogazione ha prodotto nel nostro ordinamento, essendo venuta a mancare la previsione di altri reati destinati a coprire la stessa area di tutela.
      Non essendo più accettabile che determinati reati vengano affidati unicamente alla copertura offerta dal delitto di riduzione in schiavitù, o da quelli di violenza privata e sequestro di persona, oggi si avverte la necessità di una norma a difesa della libertà psichica del cittadino, così come espressamente previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o qualunque altra pratica di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare gravemente la capacità di autodeterminazione, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
      2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito nell'intento di commettere un reato, la pena è elevata da un terzo alla metà.
      3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione.


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