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PDL 5436

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5436



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DIDONÈ, CÈ, GUIDO ROSSI, BRICOLO, DARIO GALLI, LUSSANA

Disposizioni in materia di anatocismo

Presentata il 23 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'anatocismo degli interessi bancari è oggi argomento di grande attualità in seguito alla pronuncia della Cassazione che, con sentenza n. 21095 del 7 ottobre-4 novembre 2004, ha dichiarato illegittimi gli interessi anatocistici, ossia la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, e ha sentenziato in particolare la retroattività degli effetti della sentenza, condannando la banca parte in causa alla restituzione dei medesimi.
      Anche in passato ci sono state precedenti pronunce di condanna del fenomeno, ma solo in seguito all'intervento legislativo del Governo D'Alema nel 1999, che ha varato il cosiddetto «decreto-salva banche», ossia il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, le banche hanno cessato di applicare l'anatocismo. Infatti l'articolo 25 del citato decreto legislativo modifica l'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sul calcolo degli interessi, stabilendo che essi vadano calcolati con la medesima scadenza temporale di quelli attivi.
      Con il provvedimento suddetto c'è stato un criticabile tentativo di salvaguardare le clausole sulla capitalizzazione degli interessi preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 342 del 1999. Ma, con sentenza della Corte costituzionale il comma 3 dell'articolo 25 è stato dichiarato incostituzionale, in quanto comunque per il vigore delle norme anteriori al citato decreto legislativo n. 342 del 1999, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è nulla in quanto viola espressamente l'articolo 1283 del codice civile.
 

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      Nonostante le tesi sostenute dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle banche che insistono a dare legalità alla procedura di applicare interessi sugli interessi, in quanto conseguente a clausole inserite nei contratti conformi agli usi negoziali delle banche, ad onor del vero le suddette clausole non possono rientrare negli usi normativi, per il semplice motivo che non esiste norma che preveda la convenzione anatocistica.
      Anzi, è chiaro il dettato dell'articolo 1283 del codice civile, che dispone che: «In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi».
      Dunque l'anatocismo è consentito solo se concordato con l'utente con convenzione separata.
      Invece, da sempre gli istituti di credito hanno inserito le clausole anatocistiche nei contratti bancari, approfittando della buona fede del contraente più debole, il risparmiatore, che volente o nolente ha sempre avuto necessità di usufruire del credito bancario e non ha mai avuto alternativa per poter contestare le regole dei contratti bancari proposte con illegittima uniformità da tutte (o quasi) le banche.
      Non si ritiene necessario dimostrare l'illegittimità di tale prassi bancaria, ma è opportuno valutare le conseguenze che la citata sentenza della Cassazione ha provocato. Infatti, già dopo qualche giorno dalla diffusione della medesima sono giunte a migliaia le richieste di rimborso dei risparmiatori.
      In realtà, seppure i clienti danneggiati abbiano il diritto di ottenere la restituzione, in pratica le banche non accorderanno alcun rimborso a fronte di una semplice lettera di messa in mora.
      Tramite l'ABI, gli istituti di credito hanno già dichiarato che pagheranno solo se condannati al risarcimento con sentenza. Ciò significa che il risparmiatore dovrà adire le vie legali e instaurare una causa davanti al tribunale.
      Gli oneri da sostenere in tale caso sono spesso elevati ed in alcuni casi non sarà conveniente procedere per vie legali, in quanto le spese da anticipare potrebbero superare il risarcimento richiesto.
      Infatti, per instaurare una causa civile i risparmiatori devono rivolgersi ad avvocati specializzati in materia, reperire tutta la documentazione del conto corrente bancario o altro rapporto, da richiedere alla banca a proprie spese, commissionare la perizia tecnica per calcolare gli interessi anatocistici che può costare intorno ai 1.000 euro per i casi semplici o a qualche migliaia di euro per i casi più complessi. Inoltre, bisogna anticipare i costi per contributo unificato e varie.
      Da quanto sopra esposto si evince che molti risparmiatori non saranno in grado, sia per la difficoltà delle procedure, sia per oneri finanziari, di fare causa alla propria banca. Rimarranno pertanto impossibilitati a recuperare quanto pagato illegittimamente per anni.
      Si consideri anche la preoccupazione delle banche che «in teoria» sono chiamate a restituire ingenti cifre per interessi anatocistici, importi che potrebbero mettere in seria difficoltà il sistema bancario.
      Al fine di tutelare la parte contraente più debole - il cliente - con la presente proposta di legge si intende prospettare una soluzione che consenta agli utenti danneggiati dall'anatocismo di ottenere il risarcimento degli interessi evitando la causa civile con la propria banca.
      Si propone di promuovere accordi stragiudiziali fra le parti, che consentano la restituzione senza oneri degli interessi illegittimamente addebitati in un periodo determinato individuato dal 1o gennaio 1987 al 19 ottobre 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 342 del 1999, cosiddetto «decreto salva-banche», che ha posto termine alla pratica dell'anatocismo degli interessi bancari.
      Il risparmiatore dovrà semplicemente fare richiesta alla banca mediante lettera raccomandata. In tale caso è previsto l'obbligo per la banca di aderire all'accordo proposto dal risparmiatore. Il rimborso
 

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dovrà avvenire nel termine di centottanta giorni dalla data della richiesta.
      A fronte della certezza e semplicità con cui l'avente diritto otterrà il rimborso, la contropartita è rappresentata dalla rinuncia a pretendere gli interessi anatocistici precedenti al 1o gennaio 1987.
      Dall'altra parte, si ritiene che le banche abbiano convenienza a chiudere le liti con i risparmiatori, limitando l'onere degli esborsi per quanto sopra esposto.
      Si rammenti che in seguito alla sentenza della Cassazione sono già pervenute migliaia di richieste di risarcimento alle banche. Anche se la platea dei risparmiatori che adirà alle vie legali sarà limitata, comunque le banche dovranno affrontare oneri correlati alla difesa nei vari giudizi, che con ogni probabilità perderanno.
      La soluzione proposta consentirà anche di evitare l'intasamento dei tribunali per la moltitudine delle cause per anatocismo che saranno instaurate.
      Nell'articolato si definiscono le modalità generali per pervenire alla transazione. Si demanda ad un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e la Banca d'Italia, l'individuazione delle modalità di attuazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Finalità della presente legge è legittimare la sottoscrizione di accordi transattivi stragiudiziali finalizzati alla restituzione degli interessi passivi addebitati in violazione dell'articolo 1283 del codice civile ai risparmiatori da parte delle banche e degli istituti di credito disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, presso cui i medesimi hanno o hanno intrattenuto rapporti di conto corrente, evitare l'assunzione degli oneri di azioni giudiziali da parte dei correntisti e conseguire una riduzione dei tempi di rimborso.

Art. 2.
(Condizioni
dell'accordo stragiudiziale).

      1. L'accordo stragiudiziale ha come oggetto la restituzione integrale dei soli interessi anatocistici, applicati a decorrere dalla data del 1o gennaio 1987 e fino al 19 ottobre 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, da effettuare entro centottanta giorni dalla data della domanda di cui all'articolo 3 della presente legge.
      2. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1 da parte del cliente comporta la rinuncia ad esperire qualsiasi tipo di azione legale per gli interessi passivi relativi ai periodi precedenti la data del 1o gennaio 1987. A tale fine contestualmente al rimborso il cliente firma una liberatoria alla banca o all'istituto di credito.
      3. Le banche e gli istituti di credito, che ricevono la domanda di cui all'articolo 3,

 

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hanno l'obbligo di aderire alla richiesta del risparmiatore.

Art. 3.
(Modalità
dell'accordo stragiudiziale).

      1. I risparmiatori inviano alla banca o all'istituto di credito, presso cui intrattengono o hanno intrattenuto rapporti, domanda mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante la richiesta di aderire all'accordo stragiudiziale per la restituzione automatica degli interessi anatocistici. Nella domanda devono essere specificati il periodo da analizzare ai fini della restituzione e l'eventuale richiesta di calcolo del totale degli interessi anatocistici addebitati.
      2. Entro novanta giorni dalla data della spedizione della domanda di cui al comma 1, la banca o l'istituto di credito ricevente deve inviare al cliente la certificazione degli interessi anatocistici indebitamente prelevati nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1.
      3. Per la produzione della certificazione di cui al comma 2 non può essere addebitato al cliente alcun costo in deroga all'articolo 119, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
      4. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della certificazione di cui al comma 2, il cliente della banca o dell'istituto di credito comunica alla medesima banca o istituto l'adesione all'accordo stragiudiziale e l'accettazione dei conteggi. In caso di contestazione delle somme oggetto di restituzione il risparmiatore può produrre propria perizia tecnica entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della certificazione.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e la Banca d'Italia, adotta entro due mesi dalla

 

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data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il regolamento recante le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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