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PDL 5432

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5432



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

con il ministro della difesa
(MARTINO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

e con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004

Presentato il 19 novembre 2004
 

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Onorevoli Deputati!

Introduzione

      Il processo di riduzione degli arsenali di armi di distruzione di massa iniziato dopo il 1989 e che ha visto coinvolti gli USA e la Federazione russa, così come gli altri Paesi di nuova indipendenza a seguito della dissoluzione dell'Unione Sovietica ha portato l'attenzione internazionale a focalizzarsi sugli immani problemi di natura tecnologica, ecologica e finanziaria connessi a tale processo.
      L'emergere di tali problemi e l'attenzione ad essi rivolta ha generato la consapevolezza della necessità di uno sforzo collettivo internazionale, specialmente indirizzato verso la Federazione russa ed i Paesi dell'ex Unione Sovietica per i quali le difficoltà economiche e sociali non solo rendevano impossibile gestire autonomamente tali attività, ma aumentavano anche i rischi inerenti al mancato controllo degli arsenali e del processo di distruzione delle armi non convenzionali.
      Si è così sviluppato un nuovo approccio a tali problemi: la «Riduzione cooperativa della minaccia» o, con l'acronimo inglese, CTR (Cooperative Threat Reduction). Sulla base di tale approccio, nel corso degli anni '90 Stati Uniti, Federazione russa, Unione europea, Giappone e Canada hanno fattivamente collaborato per mettere in sicurezza, smantellare e distruggere gli arsenali nucleari, chimici e biologici, unitamente ai loro vettori ed alle infrastrutture collegate.
      Il momento culminante si è avuto nel giugno 2002, in occasione del Vertice G8 di Kananaskis (Canada), allorché è stata lanciata l'iniziativa chiamata «Global Partnership» contro la diffusione delle armi di distruzione di massa. Al Vertice di Kananaskis i Paesi del G8 si sono impegnati ad investire, nell'arco di dieci anni, la somma complessiva di 20 miliardi di dollari USA per fronteggiare e ridurre la minaccia causata dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa e, in particolare, «prevenire il rischio che gruppi terroristici o loro fiancheggiatori possano acquisire o sviluppare sia armi nucleari, chimiche, radiologiche o biologiche, che i relativi vettori, equipaggiamenti materiali e tecnologie».
      In stretta relazione a tale impegno, i Paesi del G8 hanno adottato una serie di princìpi diretti a superare gli ostacoli precedentemente individuati nella realizzazione dei progetti di cooperazione per la distruzione e lo smantellamento delle armi di distruzione di massa. Tali princìpi prevedono l'utilizzo da parte dei Paesi del G8 di forme di partenariato, sia bilaterale che multilaterale, nello sviluppo, coordinamento, attuazione e finanziamento dei progetti e delle iniziative nel settore. La finalità comune di tutti i progetti consiste nell'affrontare le problematiche connesse alla non-proliferazione, al disarmo, al terrorismo ed alla sicurezza nucleare ed ambientale onde rafforzare la stabilità e la sicurezza internazionale.
      Sulla scorta di tali premesse, ogni Paese ha la responsabilità fondamentale di rispettare ed attuare i propri obblighi nei settori della non proliferazione, del disarmo, della lotta al terrorismo e nel settore della sicurezza nucleare, assicurando la propria collaborazione con le iniziative dei partner sulla base delle priorità individuate congiuntamente. Tali priorità sono state definite con particolare riguardo alla Federazione russa, dove le dimensioni del problema sono oggettiva- mente maggiori, e riguardano i seguenti settori principali:

          1) distruzione delle armi chimiche;

 

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          2) smantellamento dei sottomarini nucleari non più in servizio;

          3) smaltimento dei materiali fissili (quali, in primis, il plutonio);

          4) reimpiego degli scienziati precedentemente impiegati nella ricerca e nello sviluppo delle armi di distruzione di massa.

      Anche nella «Strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa», adottata dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2003, la «Riduzione cooperativa della minaccia» è indicata come una delle componenti principali, con l'obiettivo di contribuire al disarmo ed alla non proliferazione attraverso il miglioramento del controllo e della sicurezza dei materiali, delle infrastrutture e delle tecnologie sensibili. La predetta Strategia dell'Unione europea prevede un'estensione dei programmi comunitari di assistenza alla Federazione russa anche dopo il 2004. Negli ultimi dieci anni l'Unione europea ed i suoi Paesi membri hanno già destinato complessivamente circa 600 milioni di euro all'insieme delle iniziative nella Federazione russa. Al Vertice G8 di Kananaskis, infine, la Commissione europea ha previsto un ulteriore miliardo di euro per le aree di intervento della Global Partnership.
      In occasione del Vertice G8 di Kananaskis, il Presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato la volontà del Governo italiano di impegnare nella Global Partnership un miliardo di euro nel corso dei dieci anni successivi. L'Italia ha attivamente partecipato alle attività connesse alla «Riduzione cooperativa della minaccia» sin dalle sue prime battute. Già nel 1993 venne raggiunto un primo accordo bilaterale per migliorare la sicurezza nucleare e la protezione radiologica negli impianti russi di smaltimento e distruzione delle armi nucleari. Un secondo accordo bilaterale, relativo alla costruzione di un gasdotto per il servizio di un impianto russo di distruzione di armi chimiche, è stato firmato nel 2002; infine, nell'aprile 2003, è stato firmato un terzo accordo, concernente il completamento del predetto gasdotto.
      La volontà italiana di allocare un quota così rilevante di risorse discende dalla piena convinzione che la Global Partnership ha una fondamentale valenza nel miglioramento della sicurezza e della stabilità internazionale; essa costituisce un valido strumento per affrontare efficacemente il problema della proliferazione delle armi di distruzione di massa attraverso progetti ed iniziative concreti.
      Occorre poi evidenziare il ruolo determinante che la Global Partnership svolge anche nei settori della lotta al terrorismo e sotto il profilo della tutela delle popolazioni e del territorio. Da un lato, le armi di cui si occupa, in attesa di smantellamento e distruzione, tendono ad essere più vulnerabili ad attacchi terroristici e, dall'altro lato, la corretta e definitiva eliminazione di tali armi consente di prevenire danni alle popolazioni ed al territorio.
      In tale ottica, lo sforzo fin qui intrapreso da parte italiana ha riguardato le due aree d'intervento prioritarie previste dalla Global Partnership: la distruzione delle armi chimiche e lo smantellamento dei sottomarini nucleari della flotta russa del Nord, ritirati dal servizio e le attività collegate, relative, in particolare, alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito proveniente da tali unità. Dopo una trattativa con i Ministeri degli esteri e dell'energia atomica (MINATOM) della Federazione russa il 5 novembre 2003, in occasione della visita di Stato in Italia del Presidente Putin, è stato firmato a Roma un Accordo di cooperazione nel campo dello smantellamento dei sottomarini nucleari che prevede un impegno economico per l'Italia di 360 milioni di euro in un periodo di 10 anni.

Scopo, portata e motivi dell'Accordo

1. Il quadro di riferimento.

      A seguito della naturale obsolescenza tecnico-operativa e degli accordi sulla riduzione

 

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degli armamenti, sono stati messi fuori servizio, in Russia, nel corso dell'ultimo decennio, 193 sottomarini nucleari (117 appartenenti alla flotta del Nord e 76 a quella del Pacifico), di cui 133 sono sottomarini «general-purpose» (SSN) e 60, sottomarini strategici (SSBN). Dei 117 sottomarini della flotta del Nord ritirati dal servizio, 37 contengono ancora a bordo il combustibile irraggiato (Spent Nuclear Fuel - SNF), all'interno di 70 reattori nucleari (la maggior parte dei sottomarini è infatti dotata di due reattori nucleari per aumentarne l'affidabilità durante la navigazione).
      Il presente Accordo di cooperazione riguarda i sottomarini ed altro naviglio della flotta del Nord.
      I sottomarini nucleari della flotta del Nord compiono le operazioni di carico e scarico del combustibile in una serie di basi navali collocate in baie lungo le coste della regione di Murmansk e Arkhangelsk. Molte di queste basi sono oggi fuori uso, ma contengono ancora SNF e rifiuti radioattivi; fra queste, le due basi che contengono la maggiore quantità di materiale fissile e rifiuti sono ad Andreeva Bay e Gremikha Bay. I depositi per lo SNF e i rifiuti radioattivi presso le esistenti basi navali sono spesso saturi e in cattivo stato dal punto di vista del contenimento e della protezione ambientale. La radioattività complessiva esistente ad Andreeva Bay ammonta a svariati milioni di curie ed è paragonabile a quella di Chernobyl.
      Lo SNF viene trasportato per mare e successivamente per ferrovia e per navigazione fluviale fino al complesso di Mayak (possibili future destinazioni sono anche Tomsk e Krasnoyarsk) per il successivo ritrattamento ed il recupero dell'uranio altamente arricchito e del plutonio. A Mayak sono presenti ingenti quantità di SNF irraggiato, non ancora riprocessato, e di rifiuti radioattivi in forma liquida e solida.
      Lo smantellamento dei sottomarini nucleari pone quattro ordini di problemi:

          a) la rimozione e il trasporto dello SNF, la cui ultima destinazione è Mayak, e la predisposizione di tutta la logistica necessaria allo scopo. Quest'ultima comprende:

              il potenziamento di una o più basi navali per le operazioni di scarico del combustibile nucleare dai sottomarini;

              l'approntamento degli appositi contenitori per il trasporto e il deposito temporaneo del combustile;

              l'adeguamento delle linee ferroviarie e la costruzione di appositi carrelli ferroviari;

              l'approntamento di una o più navi opportunamente attrezzate per il trasferimento via mare del combustibile ed eventualmente dei compartimenti reattore nucleare ed altre parti;

          b) la realizzazione di depositi polmone (buffer) locali e di un deposito interinale nella regione della Russia nord-occidentale per l'accantonamento temporaneo dello SNF che non può essere inviato direttamente a Mayak, sia a causa della condizione e della natura del combustibile (combustibile danneggiato, presente in notevoli quantità, o di caratteristiche speciali, quali il combustibile dei reattori veloci al piombo-bismuto), sia perché la capacità di ritrattamento dell'impianto è ormai satura. La capacità di ricezione del deposito interinale dovrebbe essere di 30-40 mila elementi di combustibile;

          c) la gestione e l'accantonamento dei rifiuti radioattivi liquidi e solidi generati durante il passato esercizio e nelle operazioni di smantellamento dei sottomarini, per i quali non sono attualmente disponibili, o devono essere potenziate, le attrezzature necessarie (impianti per la solidificazione dei rifiuti liquidi e per la cementazione/compattazione di quelli solidi) e i depositi per lo stoccaggio dei rifiuti condizionati;

          d) le operazioni di smantellamento vero e proprio (circa 15 sottomarini all'anno). Queste avvengono separando il compartimento che contiene il reattore nucleare ed i sistemi ausiliari da tutto il

 

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resto. In una prima fase, il taglio avviene di norma in modo da lasciare affiancate al compartimento «nucleare» le due sezioni laterali, che una volta fondellate alle estremità, consentono al «compartimento» così ottenuto di poter essere conservato in mare in condizioni di galleggiamento. A Saida Bay sono conservati circa 40 compartimenti, in condizioni di galleggiamento che stanno diventando sempre più precarie. Il Governo russo ha firmato recentemente un accordo con il Governo tedesco per la realizzazione a Saida Bay di un centro attrezzato per il taglio dei due compartimenti laterali e lo stoccaggio a lungo termine (70 anni) di 120 compartimenti centrali, contenenti i reattori nucleari dei sottomarini, del valore di 300 milioni di euro.

2. Gli interventi previsti dall'Accordo di cooperazione.

      Nell'ambito dei campi di intervento identificati dall'Accordo e indicati nei successivi paragrafi, è stata individuata una serie di progetti di cooperazione, brevemente descritti qui di seguito, per i quali vengono anche fornite prime indicazioni di costo.
      L'insieme di tali progetti costituisce un pacchetto di riferimento iniziale che necessita di ulteriori approfondimenti e valutazioni nella prima fase dei lavori (punto 3) e che è suscettibile di revisioni ed integrazioni nei limiti del massimale finanziario di 360 milioni di euro stabilito dall'Accordo. I progetti concettuali preliminari sono stati elaborati dalla Società Gestione Impianti Nucleari (SOGIN) d'intesa con il MINATOM, e sentite le imprese nazionali potenzialmente interessate.

2.1 Lo smantellamento dei sottomarini nucleari

      L'Accordo di cooperazione italo-russo prevede di realizzare un progetto riguardante lo smantellamento di sottomarini nucleari ed altri mezzi navali (budget stimato 70 milioni di euro). Questo progetto costituisce il nucleo centrale dell'intero Programma italo-russo e dà notevole visibilità all'intervento italiano. I russi hanno chiesto, in particolare, fondi e apparecchiature per lo smantellamento di tre sottomarini nucleari ed un contributo per la messa in sicurezza, scarico del combustibile e smantellamento dell'incrociatore nucleare lanciamissili «Ammiraglio Usciakov». Oltre ad uno studio strategico sulla migliore organizzazione di cantiere, è prevista la fornitura di macchine di taglio dei sottomarini e di smembratura delle carcasse, nonché di macchine di saldatura, sistemi di movimentazione e di sollevamento.
      Dopo il taglio dei compartimenti centrali dei sottomarini, contenenti il reattore nucleare, è necessario trasportare detti compartimenti, nonché i rifiuti ed altri materiali radioattivi, in un luogo idoneo per lo stoccaggio a lungo termine. Il progetto consiste nella realizzazione di appositi mezzi navali (nave/chiatta) in grado di trasportare lungo costa tali compartimenti ed i contenitori con rifiuti radioattivi e/o combustibile irraggiato.

2.2 Il trattamento dei rifiuti radioattivi ed il ripristino del territorio

      I rifiuti radioattivi prodotti durante l'esercizio dei sottomarini e delle altre navi nucleari componenti la flotta del Nord e quelli che vengono e verranno prodotti durante il loro smantellamento, sono attualmente conservati in condizioni non idonee, sia dal punto di vista ambientale, sia da quello della protezione dei lavoratori, in svariati siti della penisola di Kola (in particolare Andreeva Bay e Gremikha Bay dove sono stoccate alcune migliaia di tonnellate di rifiuti radioattivi). Oltre ad immediati interventi tampone, comunque indispensabili, è necessario intervenire in una logica di più ampio respiro, anche per affrontare un altro importante aspetto connesso con il trattamento dei rifiuti radioattivi, ossia la bonifica ambientale dei terreni contaminati da sostanze radioattive.

 

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In questo contesto si colloca la richiesta del MINATOM di realizzare un centro regionale per il trattamento di rifiuti radioattivi, che, dotato delle più moderne soluzioni tecnologiche (impianti di cementazione, supercompattazione, decontaminazione, fusione e vetrificazione), possa creare il necessario punto di riferimento per affrontare e risolvere i gravi problemi sopra indicati.
      Con i fondi italiani si prevede la realizzazione di un impianto centralizzato a livello regionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi solidi finora accumulati e di quelli che deriveranno dalle operazioni di smantellamento, nonché di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti radioattivi liquidi. Il budget stimato ammonta complessivamente a 133 milioni di euro. A valle di uno studio strategico/economico per individuare le migliori tecnologie da utilizzare, si procederà alla progettazione dei due impianti ed alla fornitura delle apparecchiature e dei componenti necessari. In ragione di quanto illustrato al punto 1, lettera b), è stato inoltre proposto dalla Parte italiana di provvedere allo stoccaggio a medio termine del combustibile irraggiato in appositi contenitori metallici «a doppio scopo» (stoccaggio e trasporto).
      Infine, nell'ottica di una sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi derivanti dal trattamento di quelli esistenti e di quelli che deriveranno dalle ulteriori attività di smantellamento e di ripristino del territorio, il MINATOM ha richiesto uno studio per la realizzazione di un deposito definitivo per rifiuti a bassa e media radioattività da realizzare nella penisola di Kola.
      L'operazione dello smantellamento dei sottomarini nucleari, che ha una valenza strategico-militare, si inserisce nella più ampia iniziativa di bonifica della regione del Mare di Barens. Pertanto, tutti gli impianti e le infrastrutture necessari per la gestione dello SNF e dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento dei sottomarini nucleari devono essere dimensionati per fare fronte anche alle esigenze di ripristino della sicurezza del territorio. Tali operazioni rientrano tra i campi di cui all'articolo 2 dell'Accordo.

2.3 I sistemi di protezione fisica

      I sottomarini nucleari e gli altri mezzi navali ritirati dal servizio, i rifiuti radioattivi, il combustibile nucleare esaurito sono collocati in numerosi siti della penisola di Kola e della regione di Arkangelsk, spesso in condizioni precarie, non solo per quanto attiene la sicurezza ambientale e la protezione dei lavoratori, ma anche per il rischio di attentati terroristici e di sottrazione di materiali sensibili. In particolare, i sistemi di protezione fisica dei cantieri navali e dei depositi di materiale radioattivo sono del tutto carenti ed è pertanto necessario provvedere al loro completo rifacimento. Nel programma italo-russo è previsto un intervento su sette siti, indicati dal MINATOM, per quanto attiene sia i sistemi perimetrali, sia quelli interni (controllo accessi, monitoraggio radiologico), con un budget stimato di 45 milioni di euro.

3. Il programma temporale degli interventi

      Lo svolgimento dei lavori si articola in tre fasi principali.
      La prima fase, per la messa a punto definitiva dei progetti attraverso l'effettuazione di progetti concettuali e studi di fattibilità.
      La seconda fase, finalizzata all'emissione dei contratti di appalto per i singoli progetti, che riguarda la preparazione delle specifiche tecniche e dei dossier contrattuali fino all'emissione degli ordini.
      La terza fase, destinata alla realizzazione dei progetti, che comprende: la progettazione di dettaglio; la fabbricazione dei componenti e l'approvvigionamento delle apparecchiature; la costruzione delle opere civili; il montaggio, le prove di avviamento e l'esercizio provvisorio degli impianti realizzati.
      La durata delle singole fasi sarà diversa per ogni progetto; è tuttavia possibile stimare

 

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in circa due anni la durata complessiva delle prime due fasi; mentre la durata della terza fase varierà da un minimo di due anni, per i progetti più semplici, ad un massimo di sei anni (incluso l'esercizio provvisorio degli impianti realizzati) per i progetti più complessi.

Illustrazione dell'articolato dell'Accordo

      Vengono illustrati, di seguito, gli aspetti salienti degli articoli previsti dall'Accordo.
      L'articolo 1 indica il massimale complessivo di spesa per il programma di cooperazione, pari a 360 milioni di euro, e l'arco temporale delle attività, pari a 10 anni.
      Nel successivo articolo 2 vengono indicati i campi di intervento della cooperazione:

          1) smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare;

          2) riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;

          3) creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari;

          4) bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive;

          5) creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.

      L'articolo 3 individua gli Organi competenti per l'attuazione dell'Accordo, che sono il Ministero delle attività produttive, per la Parte italiana, e il MINATOM, per la Parte russa.
      La SOGIN è stata incaricata dal Ministero delle attività produttive di provvedere al coordinamento generale ed allo svolgimento delle attività amministrative e operative, finalizzate alla realizzazione dei progetti.
      L'articolo 4 prevede la costituzione di un Comitato direttivo, a livello governativo, formato da due rappresentanti per ognuna delle due Parti, avente lo scopo di favorire la cooperazione, vigilare sull'andamento complessivo dell'Accordo, approvare i singoli progetti che verranno selezionati e dirimere eventuali controversie. L'articolo 4 stabilisce, inoltre, che le attività tecnico-gestionali e la risoluzione delle questioni operative, citate in precedenza, saranno svolte da una Unità di Gestione Progettuale integrata, i cui costi di funzionamento saranno coperti con i fondi stanziati dall'Accordo. Il Comitato direttivo provvederà con propria delibera ad approvare la composizione dell'Unità di Gestione Progettuale, precisandone le competenze e le regole di funzionamento.
      L'articolo 5 stabilisce che i progetti approvati dal Comitato direttivo saranno realizzati in base a specifici Accordi esecutivi e Contratti, che verranno stipulati dal Committente russo e da un Fornitore principale scelto di comune accordo in base ad una gara, conformemente alla legislazione, alle norme ed alle regole della Federazione russa. I Contratti saranno avallati da parte italiana a garanzia del mantenimento degli impegni finanziari. I pagamenti relativi saranno effettuati direttamente dalla Parte italiana al Fornitore principale, aggiudicatario della gara.
      Nell'articolo 6 si precisa che l'Organizzazione russa, destinataria dell'assistenza, assume l'impegno di provvedere all'esercizio ed alla manutenzione delle apparecchiature ricevute, che saranno utilizzate nell'esclusivo rispetto delle finalità previste dall'Accordo.
      L'articolo 7 è di fondamentale importanza per l'operatività dell'Accordo, in quanto richiede che la Parte russa, oltre ad assicurare la tempestiva emissione di licenze e di permessi ed a fornire tutti i dati e le informazioni necessari per l'attuazione dei singoli progetti, consenta l'accesso ai siti in cui verranno realizzati i progetti. Nel caso di siti ad accesso limitato,

 

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verranno poste in atto procedure reciprocamente accettabili.
      L'articolo 8 stabilisce che la Parte russa è tenuta a presentare, su richiesta della Parte italiana, la contabilità di tutti i mezzi finanziari ricevuti, fermo restando che la Parte italiana può effettuare un controllo diretto, se possibile nei luoghi stessi dove l'assistenza viene fornita o utilizzata, per un periodo di sette anni a partire dalla conclusione di ogni progetto.
      L'articolo 9 definisce la classificazione delle informazioni che saranno scambiate nell'ambito delle attività dell'Accordo; viene precisato che le informazioni definite da una Parte come confidenziali o sensibili saranno trattate conformemente alla legislazione dello Stato della Parte che le riceve e non potranno essere trasmesse a terzi, senza l'assenso scritto della Parte che trasmetterà tali informazioni.
      L'articolo 10 riguarda le norme sulla protezione della proprietà intellettuale e sulla ripartizione dei relativi diritti, rimandando per le modalità operative a quanto verrà indicato negli Accordi esecutivi e nei Contratti.
      L'articolo 11, che riveste anch'esso fondamentale importanza per le sue implicazioni economiche, prevede che la Parte russa esenterà l'assistenza fornita nell'ambito del presente Accordo, da dazi doganali, imposte sul profitto, altre tasse e tributi simili e che saranno presi tutti i necessari provvedimenti per assicurare che non venga applicata nessuna tassa regionale e/o locale. Analoghe norme verranno applicate al personale delle ditte aggiudicatarie dei contratti che svolgeranno la propria attività in Russia, nell'ambito dell'Accordo, ed ai subfornitori russi delle medesime ditte. La Parte russa si farà carico di emettere i documenti necessari e le procedure che assicurino l'espletamento di quanto previsto da questo articolo.
      La questione della responsabilità civile per il danno nucleare (nuclear liability), trattata nell'articolo 12 dell'Accordo, è certamente uno dei problemi che ha reso difficile, finora, operare nel campo dell'assistenza alle centrali nucleari dell'ex Unione Sovietica e, nel caso particolare, in quello dello smantellamento dei sottomarini nucleari ed attività collegate. La formulazione di questo articolo è tale da fornire sufficienti garanzie in materia. Vi si precisa, infatti, che, salvo il caso di azioni od omissioni premeditate volte a procurare lesioni o danni, la Parte russa non avanzerà nessuna richiesta di indennizzo, né promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte italiana per perdite o danni di qualsiasi natura arrecati alle proprietà della Federazione russa, come risultato delle attività realizzate nell'ambito dell'Accordo. Nel caso particolare degli incidenti nucleari, la Parte russa provvederà inoltre alla necessaria difesa legale, esonererà dalla responsabilità civile, non avanzerà richieste di indennizzo, né promuoverà alcuna azione giudiziaria nei confronti della Parte italiana, in relazione alle richieste di indennizzo di una Parte terza, in qualsiasi foro o corte, sorte a seguito di attività svolte conformemente all'Accordo, per il danno nucleare arrecato sul territorio della Federazione russa o anche fuori di esso, come risultato di un incidente nucleare avvenuto sul territorio della Federazione russa. Tali impegni saranno ribaditi in una apposita Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilità civile per danno nucleare (il cui testo è allegato all'Accordo e ne forma parte integrante), che sarà rilasciata a qualsiasi contraente, subcontraente, consulente, fornitore o subfornitore che opererà in Russia nell'ambito dell'Accordo. Eventuali controversie saranno sottoposte a giudizio arbitrale, conformemente al Regolamento arbitrale della Commissione dell'ONU per il Diritto del Commercio Internazionale (UNCITRAL).
      L'articolo 13 precisa che l'Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti previsti da altri trattati internazionali, accordi o intese, ai quali esse abbiano aderito.
      L'articolo 14 prevede che eventuali controversie saranno risolte tramite consultazioni tra le Parti, coinvolgendo, eventualmente, il Comitato direttivo di cui all'articolo 4.
 

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      L'articolo 15, infine, prevede che l'Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica scritta delle Parti circa l'adempimento delle procedure statali interne necessarie per la sua entrata in vigore e avrà durata di 10 anni, salvo essere prorogato automaticamente per periodi biennali, se nessuna delle due Parti invierà all'altra una notifica scritta della propria intenzione di risolverlo. L'Accordo, infine, fa salva la facoltà da parte italiana di sospendere l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, qualora la Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile per il danno nucleare e il Protocollo congiunto riguardante l'applicazione della Convenzione di Vienna e della Convenzione di Parigi, entrino in vigore per la Federazione russa e per la Repubblica italiana.
      Gli articoli riguardanti l'accesso ai siti (articolo 7), l'esenzione fiscale (articolo 11) e la «nuclear liability» (articolo 12) sono formulati in conformità con il testo adottato, sugli stessi temi, dall'Accordo «Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation» (MNEPR). Tale Accordo internazionale definisce il contesto giuridico-amministrativo per i programmi di assistenza alla Russia, in materia ambientale e nucleare, che verranno posti in essere dalle Parti dell'Accordo. Il MNEPR, di cui l'Italia non fa ancora parte, è stato firmato nel maggio del 2003 dopo lunghi e complessi negoziati, durati alcuni anni, e rappresenta un passo in avanti di fondamentale importanza per facilitare la realizzazione di progetti di assistenza in Russia da parte dei Paesi occidentali.
 

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        L'Accordo in esame ha per oggetto principale l'assistenza finanziaria dell'Italia alla Federazione russa, finalizzata alla realizzazione delle opere ed alla fornitura di servizi necessari per lo smantellamento dell' arsenale nucleare esistente nel territorio della Federazione russa, per l'importo complessivo di 360 milioni di euro. Si tratta, quindi, di spese d'investimento.
        Come si è precisato nella relazione illustrativa, i campi di intervento indicati all'articolo 2 dell'Accordo sono i seguenti:

            smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare;

            riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;

            creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari;

            bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive;

            creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.

        Nell'ambito di queste aree di intervento è stata individuata, attraverso contatti a livello tecnico avuti con MINATOM, una prima serie di progetti di cooperazione, succintamente descritti nella relazione illustrativa dove sono anche fornite prime indicazioni sui costi relativi.
        Come già precisato, l'insieme di tali progetti costituisce un pacchetto di riferimento iniziale che necessita di ulteriori approfondimenti e valutazioni nella prima fase dei lavori (vedi punto 3 della relazione illustrativa) e che è suscettibile di revisioni ed integrazioni nei limiti del massimale finanziario di 360 milioni di euro stabilito dall'Accordo.
        I progetti definitivi saranno sottoposti all'approvazione del Comitato direttivo, previsto dall'Accordo.
        Come precisato dall'articolo 3 dell'Accordo, alla società SOGIN sarà affidato l'incarico di «provvedere al coordinamento generale ed allo svolgimento di attività amministrative e operative finalizzate alla realizzazione dei progetti». Il successivo articolo 4 dell'Accordo precisa inoltre che «Per lo svolgimento dell'attività tecnico-gestionale e la risoluzione delle questioni operative, riguardanti la realizzazione

 

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dei progetti nell'ambito del presente Accordo» sarà costituita una «Unità di Gestione Progettuale integrata».
        In particolare, i compiti che è prevedibile saranno affidati a tale Unità di Gestione Progettuale (UGP) riguardano:

            esecuzione degli studi preliminari e degli studi di fattibilità da effettuare per ciascun progetto;

            predisposizione delle specifiche tecniche e delle clausole commerciali che costituiscono i dossier contrattuali;

            supporto ai committenti russi nell'assegnazione e nella gestione degli ordini ai fornitori principali, e nell'assolvimento degli iter autorizzativi;

            svolgimento di azioni di sorveglianza sulla realizzazione di ciascun progetto;

            certificazione dello stato di avanzamento dei lavori ed autorizzazione al pagamento delle relative fatture;

            supporto tecnico al Comitato direttivo di cui all'articolo 4 dell'Accordo.

        L'UGP sarà costituita da esperti, sia di parte italiana che di parte russa, ed opererà, per tutta la durata dell'Accordo, presso un ufficio con sede a Mosca. Al funzionamento della UGP ed all'espletamento delle attività sopra indicate provvederà la società SOGIN, in base ad una Convenzione da stipulare con il Ministero delle attività produttive.
        I compiti suddetti sono quelli che, in campo internazionale, vengono normalmente assegnati alle Unità di Gestione Progettuale, come quella prevista dall'articolo 4 dell'Accordo, ed il costo per l'assolvimento di tali compiti ammonta di norma intorno al 10-15 per cento dei fondi destinati al progetto da realizzare. Su tali basi è prevedibile che i costi per la gestione dell'Accordo, previsti dalla Convenzione, ammontino a circa 40 milioni di euro, che dovranno essere coperti con fondi stanziati da parte italiana, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo.
      A carico dell'Accordo dovranno gravare per analogia, in quanto funzionali all'esecuzione dell'Accordo stesso, anche le spese derivanti dalle missioni che il Ministero delle attività produttive dovrà disporre per il monitoraggio e la verifica in loco dei lavori, come previsto dall'articolo 8, comma 2, dell'Accordo. Tali spese, sulla base del calcolo previsionale di massima, che si riporta in appendice, ammontano a 500.000 euro complessivi.
        Le valutazioni finora condotte consentono di operare una prima ripartizione dei fondi previsti dall'Accordo come segue:

1) smantellamento sottomarini e altri mezzi navali 66 milioni di euro

2) trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito di materiali e rifiuti radioattivi, del combustibile irraggiato, bonifica dei siti contaminati e delle relative infrastrutture 208,50 milioni di euro

 

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3) protezione fisica dei siti 45 milioni di euro

4) attività gestionali (Unità di Gestione Progettuale per 10 anni) 40 milioni di euro

5) copertura spese di missione per il funzionamento del Comitato direttivo 0,50 milioni di euro

Totale 360 milioni di euro.

        In relazione allo sviluppo delle attività progettuali sarà individuata la distribuzione annuale dei fondi per la durata dell'accordo. Gli impegni previsti per gli anni 2005 e 2006, sulla base dei fondi effettivamente disponibili, risultano rispettivamente di 8 milioni di euro e 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
        I fondi indicati per gli anni 2005 e 2006 saranno destinati allo svolgimento delle attività gestionali, degli studi preliminari, della preparazione delle specifiche tecniche e al pagamento delle prime rate connesse con i contratti principali. Nello specifico, è possibile ipotizzare, nel biennio indicato, l'effettuazione delle attività di seguito descritte.

Attività di smantellamento dei sottomarini.

        È prevista l'effettuazione di studi di fattibilità ai fini di una riorganizzazione dei cantieri, nonché la fornitura di apparecchiature di movimentazione, lo scarico del combustibile da un sottomarino nucleare e da altri mezzi navali e lo smantellamento completo di un sottomarino per un ammontare complessivo di 12,8 milioni di euro.

Miglioramento dei sistemi di protezione fisica dei siti e delle aree sensibili.

        È prevista la fornitura di apparecchiature e componenti per sistemi di sorveglianza e controllo per un ammontare complessivo di 7,5 milioni di euro. Si darà priorità ai siti ed alle aree che ospitano i materiali più pericolosi.

Trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi e combustibile irraggiato.

        È prevista l'effettuazione di studi di fattibilità per la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti radioattivi liquidi e solidi, la progettazione dell'impianto di condizionamento dei rifiuti solidi, la fornitura di un impianto mobile per il trattamento urgente di rifiuti liquidi, la riprogettazione dei contenitori per il trasporto del combustibile dei reattori veloci, incluse le attività di licensing e la fornitura di un prototipo da sottoporre a prove di certificazione. I costi previsti ammontano complessivamente a 15,6 milioni di euro.

Nave multiuso per trasporto rifiuti radioattivi e combustibile irraggiato.

        È prevista l'effettuazione dello studio di fattibilità di una nave speciale per il trasporto di rifiuti radioattivi e combustibile irraggiato

 

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e la progettazione della stessa. I costi previsti ammontano a 6,7 milioni di euro.

Deposito dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività.

        È prevista l'effettuazione di studi preliminari per la localizzazione di un deposito centralizzato per i rifiuti condizionati a bassa e media attività. Il costo previsto ammonta a 3,4 milioni di euro.

Attività della UGP.

        I costi previsti per lo svolgimento delle attività della UGP per gli anni 2005-2006 ammontano a 4 milioni di euro per le attività operative ed amministrative, e ad 1,3 milioni di euro per le attività tecniche (analisi e studi, preparazione specifiche tecniche, gestione tecnica dei contratti, eccetera) oltre a 0,7 milioni di euro per la preparazione delle relazioni progettuali.
        Per quanto riguarda l'effettuazione degli studi di fattibilità menzionati ai punti precedenti, stimati per un ammontare di 6 milioni di euro a valere sulle voci di spesa già evidenziate, l'UGP provvederà mediante contratti con imprese opportunamente selezionate.
        Si fa presente, infine, che l'onere connesso al provvedimento, è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive.
        Peraltro, le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al contributo indicato, nonché alla partecipazione italiana al Comitato direttivo ed alle visite di monitoraggio, costituiscono riferimento inderogabile ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

 

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APPENDICE

Calcolo previsionale di massima delle spese di missione del Ministero delle attività produttive a carico dell'Accordo (articolo 8, comma 2)


        1) missioni per le due riunioni annuali del Comitato direttivo (articolo 4 dell'Accordo) una volta a Mosca e una volta a Roma;

            a) prevedibili partecipanti: due funzionari di livello dirigenziale e tre esperti per la riunione a Mosca:

spese di viaggio per biglietti di aereo I classe Roma-Mosca, andata e ritorno:

costo del biglietto euro 1.200 x 5 = euro 6.000

diaria per la missione della durata di 5 giorni a Mosca per due alti dirigenti euro 150 x 5 x 2 = euro 1.500

diaria per la missione della durata di 5 giorni per tre esperti euro 100 x 5 x 3 = 1.500 euro

Totale a)... euro 9.000

            b) analogo calcolo per le missioni dei dirigenti ed esperti russi necessari per la riunione di Roma:

Totale b)... euro 9.000

Totale a) + b)... euro 18.000

Totale a) + b)... riferito a 10 anni = euro 180.000

        2) missioni di funzionari italiani a Mosca per visite di monitoraggio e verifica dei lavori (articolo 8, comma 2, dell'Accordo)

            prevedibile partecipazione di 3 funzionari per 5 visite annue della durata di 5 giorni ciascuna;

            spese di viaggio, biglietto di andata e ritorno Roma-Mosca costo: euro 1.200 x 3 x 5 = euro 18.000

costo unitario di diaria euro 100 x 5 x 3 = euro 1.500

Totale... = euro 19.500

Totale riferito a 10 anni:... = euro 195.000

Totale punto 1) + punto 2):... euro 180.000 + euro 195.000 = euro 375.000

Arrotondamento a... euro 500.000.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

        1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il disegno di legge mira alla ratifica dell'Accordo bilaterale con il quale l'Italia fornisce alla Federazione russa assistenza, a titolo gratuito, per la realizzazione delle opere necessarie per lo smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e per la conseguente gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato. Si tratta di un impegno molto urgente che ammonta a 360 milioni di euro da erogare nell'arco di 10 anni.
        Gli obiettivi dell'Accordo rientrano nel contesto dell'iniziativa Global Partnership promossa dal Vertice G8 di Kananaskis nel giugno 2002. Le intese raggiunte in quella sede hanno portato i Paesi del Gruppo ad assumere l'impegno di mettere a disposizione della Russia le risorse necessarie per lo smantellamento degli arsenali di armi nucleari e chimiche presenti sul suo territorio, concordando l'importo della quota gravante su ciascuno di essi.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti; analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario; analisi della compatibilità con la competenza delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Il disegno di legge non ha incidenza sulla normativa statale, primaria e secondaria, poiché tutta l'attività prevista dall'Accordo per la realizzazione degli scopi perseguiti (procedure di gara per la scelta delle imprese appaltatrici di opere e fornitrici di servizi, stipulazione dei contratti, eccetera) si svolgerà sul territorio della Federazione russa e sarà soggetta alla legislazione colà vigente.
        Il disegno di legge, inoltre, è compatibile con l'ordinamento comunitario, come già peraltro verificato nell'approvazione della legge 17 febbraio 2001, n. 34, con la quale il Parlamento autorizzava la ratifica del primo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa (Mosca, 20 gennaio 2000).
        Del resto anche gli altri Stati del G8 e membri dell'Unione europea (Francia, Germania e Regno Unito) hanno concluso, o sono in procinto di concludere, con la Federazione russa accordi nello stesso settore oggetto del presente disegno di legge.
        Infine, appare di tutta evidenza, per quanto sopra precisato, che nessuna incompatibilità sussiste tra l'Accordo da ratificare e le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

 

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C) Impatto amministrativo delle norme proposte.

        Gli obiettivi dell'Accordo verranno perseguiti senza particolari oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione e senza che si renda necessaria la creazione di nuove strutture. Infatti la partecipazione degli organi misti previsti dall'articolo 4 dell'Accordo (Comitato direttivo) sarà assicurata dal Ministero delle attività produttive attraverso i suoi organi ordinari, affidando, inoltre, l'incarico di svolgere le attività previste dall'articolo 3 dell'Accordo alla società SOGIN tramite una Convenzione da stipulare appositamente.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 360 milioni per il periodo 2005-2013, di cui euro 8 milioni per l'anno 2005 ed euro 44 milioni annui a decorrere dal 2006, per consentire la partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

 

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delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Progetto di Legge Allegato
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