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PDL 5343

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5343



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LOLLI, CAPITELLI, GRIGNAFFINI, SASSO, SANDI

Disposizioni per l'introduzione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola primaria

Presentata l'11 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Dalla nascita in poi lo sviluppo globale del bambino si realizza attraverso le esperienze di movimento che sono il primo linguaggio con cui l'uomo si relaziona e si adatta all'ambiente. Negli ultimi venti anni numerosi studi da parte di medici, psicologi, pedagogisti e sociologi hanno analizzato e descritto l'ontogenesi del movimento, l'acquisizione degli schemi motori di base e delle abilità nell'uomo, evidenziando nella prima infanzia una relazione diretta fra sviluppo motorio e sviluppo cognitivo e socio-relazionale. Altri studi scientifici più recenti di carattere auxologico, biochimico e igienico-sanitario hanno altresì dimostrato come una attività motoria abitudinaria produca effetti positivi sullo sviluppo degli apparati osteo-articolare, cardiovascolare, muscolare e nervoso, contribuendo in modo significativo al mantenimento della funzionalità degli stessi e prevenendo di fatto l'assunzione di posture scorrette e le situazioni di sovrappeso, oggi ricorrenti fin dalla prima infanzia.
      Inoltre, dobbiamo prendere atto che sta progressivamente scomparendo quell'attività libera di carattere ludico svolta nei cortili, negli spazi verdi e nei campi da gioco improvvisati che per anni ha contribuito a sviluppare in modo spontaneo la motricità, la creatività e la socialità di intere generazioni di bambini.
      L'educazione motoria svolge un ruolo insostituibile nel processo di crescita equilibrata del bambino e la scuola primaria deve necessariamente offrire a ogni piccolo allievo la possibilità di realizzare diversificate esperienze motorie al fine di creare le premesse per un sano e corretto stile di vita e per un graduale avvicinamento alla pratica sportiva.
 

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      La proposta di una efficace attività motoria scolastica per la fascia di età tra i 6 e gli 11 anni richiede a chi la deve proporre una ampia e differenziata quantità di competenze che spaziano dalla fisiologia alla psicologia, dalla metodologia alla didattica, dalla auxologia alla valutazione psicomotoria e funzionale. Tali competenze vengono oggi sviluppate e integrate unicamente nella figura del laureato in scienze motorie, che, a differenza di altri operatori spesso improvvisati e poco preparati, può inserirsi nel processo di crescita in maniera positiva sapendo adottare e individualizzare il proprio intervento alla particolare situazione di ogni bambino in età evolutiva.
      L'educazione motoria, fisica e sportiva si è definita in questi ultimi anni come componente essenziale per un'equilibrata crescita umana, culturale e sociale dei giovani e degli adulti per tutto l'arco della loro vita.
      Già il Consiglio d'Europa e successivamente l'Organizzazione mondiale della sanità ritengono e considerano le attività motorie benefiche non solo per lo sviluppo della personalità, ma anche per il conseguimento della buona salute.
      Così il Piano triennale nazionale della sanità 1999-2001 invita: «(...) a promuovere l'adozione di comportamenti (...) ad aumentare l'attività motoria per i giovani (...)».
      Il documento International Council of Sport and Physical Education dell'UNESCO pone l'accento sulla «quantità» di attività fisica necessaria per un adeguato curriculum educativo (almeno 1/6 del tempo scolastico totale).
      Ricordiamo inoltre che in quasi tutti i Paesi europei l'educazione motoria, fisica e sportiva è obbligatoria in tutto il percorso scolastico, per un monte ore annuale decisamente superiore a quello italiano.
      Si sottolinea ancora che l'applicazione di corretti ed efficaci programmi di attività motoria richiede da parte dell'insegnante un livello di competenze specifiche sostenute solo da una formazione qualificata di grado universitario (diploma di istituto superiore di educazione fisica e laurea in scienze motorie) che attualmente non è prevista per l'insegnamento nella scuola primaria.
      In conclusione, per assolvere ai compiti descritti, con la presente proposta di legge si introduce la figura del consulente-docente di educazione fisica in possesso di laurea in scienze motorie.
      Il consulente-docente opera in totale sinergia con le altre figure professionali e all'interno dei programmi della scuola primaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica, al fine di promuovere la formazione e il pieno sviluppo della persona umana riconoscendo l'educazione motoria e sportiva quale espressione di un valore personale, ne assicura lo svolgimento all'interno del programma obbligatorio nella scuola primaria. Tale insegnamento si avvale della consulenza e della docenza di personale in possesso della laurea in scienze motorie.

Art. 2.

      1. Per la realizzazione dei fini indicati all'articolo 1, la consulenza e la docenza dell'educazione motoria e sportiva sono affidate a:

          a) personale abilitato per le classi di concorso A029 e A030 di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998;

          b) personale in possesso di diploma di Istituto superiore di educazione fisica o di laurea in scienze motorie che ha conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria.

Art. 3.

      1. Lo stato giuridico ed economico del docente di educazione motoria e sportiva è il medesimo dei docenti di scuola primaria.
      2. L'orario di servizio del docente di educazione motoria e sportiva, pari a ventidue ore settimanali per docente, comprende

 

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anche attività di consulenza e di supporto tecnico-organizzativo ai colleghi.
      3. L'attività di docenza con gli alunni è svolta su gruppi di alunni non necessariamente coincidenti con la classe o con la sezione di scuola primaria ed è organizzata su progetti curriculari elaborati dai gruppi di docenti dei quali il docente di educazione motoria e sportiva è parte integrante a tutti gli effetti.
      4. I progetti curriculari di cui al comma 3 sono formulati in conformità a criteri generali stabiliti annualmente nell'ambito dei piani dell'offerta formativa di istituto.

Art. 4.

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Art. 5.

      1. Nel primo triennio di attuazione della presente legge, con modalità stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli istituti della scuola primaria prevedono una fase di sperimentazione relativamente all'introduzione dell'educazione motoria e sportiva, realizzata presso i circoli didattici o gli istituti compresi nell'ambito territoriale di ogni capoluogo di regione.

Art. 6.

      1. Al termine del triennio di sperimentazione previsto dall'articolo 5, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adottare il regolamento per l'attuazione della presente legge.
      2. Le direzioni scolastiche regionali provvedono a realizzare un monitoraggio costante al fine di verificare lo stato di attuazione della presente legge, inviando,

 

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con cadenza annuale, i relativi dati agli enti locali, alle organizzazioni sindacali, alle agenzie del territorio nonché agli enti e alle associazioni sportive.

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 137 milioni di euro per l'anno 2004 e a 352 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante le entrate derivanti dai nuovi giochi e scommesse istituiti in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
      2. Fino alla concorrenza degli oneri di cui al comma 1 per gli anni 2004, 2005 e 2006, sono sospese le destinazioni di spesa previste dall'articolo 16, comma 2, lettera b) , della legge 13 maggio 1999, n. 133.


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