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PDL 5434-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5434-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro della salute
(SIRCHIA)

e dal ministro della difesa
(MARTINO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro per la funzione pubblica
(MAZZELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana

Presentato il 20 novembre 2004

(Relatore: DI VIRGILIO)


NOTA:  La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 2 dicembre 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 5434 e rilevato che:

                esso reca un contenuto omogeneo, volto a modificare alcuni aspetti della struttura della Croce Rossa italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 31 luglio 1980, ai fini di una successiva revisione dello statuto dell'ente e dello svolgimento di nuove elezioni per il rinnovo delle cariche elettive;

                disciplina una materia che, in un lasso di tempo relativamente breve, è stata oggetto di una pluralità di provvedimenti appartenenti a diverse tipologie di fonti normative - sia di rango primario che secondario - che rendono difficile la ricostruzione del complessivo contesto normativo vigente non contribuendo alla definizione di una normativa unitaria che, viceversa, potrebbe maggiormente garantire il pieno rispetto delle esigenze di conoscibilità della normativa;

                novella, all'articolo 2, norme contenute in un provvedimento di rango secondario (il regio decreto 12 maggio 1942, n. 918), circostanza questa che il Comitato per la legislazione, per giurisprudenza costante, ritiene non rispettosa delle esigenze di corretto utilizzo dello strumento normativo di rango primario;

                la tecnica della novellazione, all'articolo 4, comma 1, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                reca, all'articolo 1 - ove ci si riferisce alla promozione della "diffusione della coscienza trasfusionale" - un'espressione non pienamente rispondente alle esigenze di chiarezza normativa e, all'articolo 6, comma 2, un riferimento generico alla decadenza dalle cariche elettive, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, che sarebbe opportuno specificare;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

 

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                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si sopprima l'articolo 2, che novella gli articoli 8 e 12 del Regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, in materia di disciplina del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare contenuti di provvedimenti di rango subordinato;

        il Comitato osserva altresì che:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 3, comma 1, capoverso 3), n. I), lettera d), - ove si prevede, al primo periodo, che il collegio dei revisori esercita le sue funzioni "in seduta permanente" e al secondo periodo che i membri "devono essere convocati, a pena di invalidità" - dovrebbe valutarsi l'opportunità, da un lato, di specificare la portata normativa della previsione che tale collegio operi in seduta permanente e, dall'altro lato, di chiarire l'ambito del riferimento all'obbligatorietà della convocazione dei suoi componenti a pena di invalidità, specificando quali riunioni o attività costituiscano oggetto della convocazione e, conseguentemente, quale sia l'oggetto dell'eventuale invalidità;

            all'articolo 6, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire il riferimento alla possibilità che l'incarico di Commissario straordinario venga "ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale", atteso che non appare ravvisabile una precedente proroga ex lege dell'incarico, su cui si innesterebbe la citata possibilità di "ulteriore" proroga; inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di verificare se la disposizione in esame non costituisca una modifica indiretta del citato articolo 57 dello statuto della Croce Rossa, che fissa in 24 mesi il periodo massimo di commissariamento dell'ente.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

    Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 5434, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 276 del 2004, nel testo emendato

 

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dalla Commissione in sede referente e recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa,

          rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono nel loro complesso riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

          ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

          a) ai fini di una corretta formulazione del testo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata normativa del secondo periodo del primo comma dell'articolo 2, con particolare riferimento alle modalità di designazione dell'ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

      Il Comitato permanente per i pareri della II Commissione,

          esaminato in provvedimento in titolo,

          ritenuto che, all'articolo 5 del decreto-legge, il riferimento alle autorità di cui al primo comma (dell'articolo 4 del decreto del Presidente della repubblica n. 613 del 1980) si presta a dubbi interpretativi, poiché nel primo periodo dello stesso comma si fa riferimento, ai fini di alcuni adempimenti, alla «Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della sanità, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri», mentre al secondo periodo si fa riferimento esclusivamente al «Presidente del Consiglio» e al «Ministro della sanità» ai fini di altri adempimenti,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

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      con la seguente osservazione:

          all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la sanzione pecuniaria è prevista per irregolarità nella esibizione di documenti o trasmissione di informazioni nei confronti (oltre che del Presidente nazionale dell'ente) solamente della Presidenza del Consiglio e del Ministro della salute o anche nei confronti del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

      La IV Commissione,

          esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5434, recante «Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana»,

      premesso che:

          l'articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2003, recante nomina del Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce Rossa, affida a quest'ultimo il compito di provvedere «d'intesa con i Ministeri vigilanti, alla riorganizzazione della struttura centrale e territoriale della Croce Rossa italiana, anche attraverso le necessarie modifiche del vigente statuto»;

          l'incarico del citato Commissario è stato confermato dall'articolo unico del D.P.C.M. 15 ottobre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 novembre 2003, n. 265, «fino alla ricostituzione degli organi statutari e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data del presente decreto»;

          l'articolo 6 del citato decreto-legge, infatti, prevede, da un lato, l'emanazione di norme di modificazione e di integrazione dello statuto della Croce Rossa italiana, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e, dall'altro lato, la possibilità di riconfermare l'incarico del Commissario straordinario fino alla nomina del Presidente nazionale della Croce Rossa italiana in attuazione della nuova disciplina;

          la previsione di tale possibilità non chiarisce se il Commissario, nominato ai sensi del D.P.C.M. 18 aprile 2003 e prorogato ai sensi del D.P.C.M. 15 ottobre 2003, sia ulteriormente prorogato ex lege, ovvero se risulti necessaria a tal fine l'emanazione di un nuovo D.P.C.M.;

 

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          in questo quadro, mediante l'aggiunta delle lettere d-bis) e d-ter) dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio, n. 613, sono attribuiti nuovi compiti della Croce Rossa italiana;

      considerato che:

          la citata lettera d-ter) dell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio, n. 613, risulta priva di contenuto normativo, in quanto, relativamente ai servizi sociali ed assistenziali, non attribuisce alcun compito specifico alla Croce Rossa italiana, limitandosi a rinviare alla legislazione vigente e allo statuto medesimo;

          la decadenza delle cariche non elettive prevista dagli articolo 2, comma 1-bis, e dall'articolo 6, comma 2, a differenza della decadenza delle cariche elettive, non risulta giustificata dalle modifiche introdotte alla struttura della Croce Rossa italiana dal decreto-legge in esame;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

      all'articolo 1, comma 1, sia soppresso il capoverso d-ter);

      all'articolo 2, sia soppresso il comma 1-bis, conseguentemente, all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, le parole da: «di tutte le cariche» fino a: «dei nuovi titolari delle cariche decadono siano sostituite dalle seguenti: di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono».


PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        Sul testo del provvedimento:

        preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

            dall'incremento del numero dei componenti del collegio unico dei revisori dei conti, previsto all'articolo 3, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale collegio svolgerà le sue funzioni nei confronti di tutti gli organi della Croce Rossa italiana;

            contestualmente si provvederà alla soppressione dei collegi regionali e dei revisori provinciali, già previsti dalla normativa preesistente;

 

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            rilevata la necessità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 7, al fine di chiarire che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

        all'articolo 7, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

        «1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

(parere espresso il 1o dicembre 2004)

        Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

        rilevato che:

          la previsione, di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso 3, lettera d), del diritto dei dipendenti pubblici componenti del collegio dei revisori dei conti ad essere collocati fuori ruolo o in aspettativa appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

      All'articolo 3, comma 1, capoverso 3, lettera d), siano soppresse le seguenti parole: «che, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa in conformità ai rispettivi ordinamenti».

(parere espresso il 2 dicembre 2004)

 

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TESTO
del disegno di legge
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TESTO
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana.

      1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa italiana, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.       2. Identico.


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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

        All'articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) è sostituita dalla seguente:

      «d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».

        All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        «1. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.
        1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo»;

        la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie)».

        All'articolo 3:

        al comma 1, capoverso 3), numero I):

      alla lettera a), le parole: «i soci attivi; il quale» sono sostituite dalle seguenti: «i soci attivi, il quale»;

        alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «; nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali»;

        alla lettera d), le parole: «in seduta permanente» sono soppresse e le parole: «riferisce dei controlli» sono sostituite dalle seguenti: «riferisce sui controlli»;

 

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        al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: «il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal Presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;» sono soppresse.

        All'articolo 5:

        al comma 1, capoverso, dopo le parole: «da euro cinquecento a» è inserita la seguente: «euro»;

        dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: "Ha altresì l'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo"».

        All'articolo 6, al comma 2, la parola: «elettive» è soppressa ovunque ricorra.

        All'articolo 7, al comma 1, le parole da: «decreto-legge» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

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DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 276
 

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Decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 2004.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione

Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare
la funzionalità della Croce Rossa italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante disposizione sul riordino della Croce Rossa italiana, di seguito denominata C.R.I.;

        Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n.    208, recante approvazione del nuovo statuto della C.R.I. ed in particolare l'articolo 57;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza dì procedere alla revisione di alcune disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al fine di garantire, anche mediante una sollecita riforma dello statuto della C.R.I., l'assolvimento dei compiti stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2003;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della salute e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Compiti della Croce Rossa italiana).

Articolo 1.
(Compiti della Croce Rossa italiana).

        1. All'articolo 2, primo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

        1. Identico:

            «d-bis) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

            «d-bis) identica;


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            d-ter) svolgere altri servizi sociali ed assistenziali in materia sanitaria indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana e consentiti dalla legge».             d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana».

Articolo 2.
(Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana).

Articolo 2.
(Corpo militare della Croce Rossa italiana e Corpo delle infermiere volontarie).

        1. All'articolo 8, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente; la nomina e la conferma sono disposte sentito il Presidente nazionale della C.R.I.».

        1. Il vertice del Corpo militare della Croce Rossa italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana. L'ispettrice nazionale dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.
      1-bis. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede alla nomina dei titolari degli organi di cui al comma 1 secondo le modalità indicate nel presente articolo.

        2. L'articolo 12 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, è sostituito dal seguente:         2. Identico.

        «Art. 12. - Le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'ispettorato durano in carica quattro anni e sono confermabili per non più di una volta consecutivamente. Le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando; durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente».

Articolo 3.
(Struttura della Croce Rossa italiana).

Articolo 3.
(Struttura della Croce Rossa italiana).

        1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il numero 3) è sostituito dal seguente:

        1. Identico:

        «3) Strutture, da articolarsi secondo il seguente modello:

        «3) identico:

            I) un'organizzazione centrale composta:

            I) identico:

                a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi; il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

                a) dal Presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea nazionale e del consiglio direttivo nazionale;

                b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna

                b) dall'assemblea nazionale della C.R.I., costituita dal Presidente nazionale, dai presidenti regionali, da membri eletti da ciascuna


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assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.; assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente, in numero definito dallo statuto secondo un criterio di proporzione con i soci attivi della regione, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionale delle componenti della C.R.I.; nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali;

                c) dal consiglio direttivo nazionale, costituito dal Presidente nazionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti della C.R.I.;

                c) identica;

                d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni in seduta permanente su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

                d) da un unico collegio dei revisori dei conti, che esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della C.R.I. e assiste alle sedute del consiglio direttivo nazionale, composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza; il collegio, i cui componenti devono essere convocati, a pena di invalidità, verifica la legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute; il collegio può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

            II) un'organizzazione regionale composta dai comitati regionali, istituiti presso ciascuna regione e che si articolano nei seguenti organi:

            II) identico:

                a) il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della regione, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale;

                a) identica;

                b) l'assemblea regionale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;

                b) identica;

                c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.; il consiglio è integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;

                c) il consiglio direttivo regionale, costituito dal presidente regionale e da dodici membri soci della C.R.I., di cui sei elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e sei di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti della C.R.I.;


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            III) un'organizzazione provinciale composta dai comitati provinciali, che si articolano nei seguenti organi:             III) identico;

                a) il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale;

                b) l'assemblea provinciale, costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della provincia, secondo criteri di proporzionalità, in numero stabilito dallo statuto e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

                c) il consiglio direttivo provinciale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea provinciale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice provinciali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato provinciale;

            IV) un'organizzazione locale composta dai comitati locali, che si articolano nei seguenti organi:

            IV) identico;

                a) il presidente locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, il quale assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale;

                b) l'assemblea locale, costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale;

                c) il consiglio direttivo locale, costituito dal presidente, da sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti e, quali membri di diritto, dagli organi di vertice locali delle componenti della C.R.I., che operino nell'ambito territoriale del comitato locale;

            V) attribuzione da parte dello statuto al consiglio direttivo nazionale ed ai consigli direttivi provinciali, oltre agli altri compiti statutari, anche di poteri di controllo sull'attività dei comitati locali, con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione».

            V) identico».

Articolo 4.
(Incompatibilità delle cariche sociali).

Articolo 4.
(Incompatibilità delle cariche sociali).

        1. All'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al numero 4) dopo le parole: «incarichi retribuiti dall'Associazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «o, al di fuori dei casi previsti dal presente decreto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato. La carica di Presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto Presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le

        Identico.


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diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto Presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto Presidente nazionale».

Articolo 5.
(Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).

Articolo 5.
(Tenuta dell'elenco dei soci con diritto di elettorato attivo).

        1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

        1. Identico:

            «Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689».

            «Il libro dei soci è aggiornato ogni sei mesi. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto che essendovi tenuto omette o ritarda l'aggiornamento dei libri è punito con la sanzione pecuniaria da euro duecento a euro milleduecento. Salvo che il fatto costituisca reato, colui che, essendovi tenuto, omette intenzionalmente di esibire i libri dei soci e le relative informazioni o trasmette consapevolmente dati falsi o inesatti alle autorità di cui al primo comma e al Presidente nazionale, è punito con la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro tremila. Le sanzioni sono irrogate dal Ministero della salute ed il relativo procedimento è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689».

        1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: «Ha altresì l'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «L'Associazione della C.R.I. ha altresì l'obbligo».

        2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'associazione da almeno ventiquattro mesi; tale qualità si presume, salvo prova contraria, in favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano essere regolarmente iscritti nell'elenco dei soci delle rispettive componenti.         2. Identico.

Articolo 6.
(Statuto della Croce Rossa italiana).

Articolo 6.
(Statuto della Croce Rossa italiana).

        1. Lo statuto della C.R.I. e le norme di modificazione ed integrazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Presidente nazionale della C.R.I., fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, udita la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

        1. Identico.


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        2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche elettive; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche elettive decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.         2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate le disposizioni di revisione dello statuto vigente della C.R.I.. A seguito della data di entrata in vigore delle norme di revisione si procede alla immediata ricostituzione di tutte le cariche; dalla data di nomina dei nuovi titolari delle cariche decadono, contestualmente, anche in deroga ad ogni contraria disposizione, i titolari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'incarico di Commissario straordinario della C.R.I. può essere ulteriormente prorogato fino alla data di nomina del Presidente nazionale della C.R.I., in attuazione della nuova disciplina statutaria.
        3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.         3. Identico.

Articolo 7.
(Disposizioni finali).

Articolo 7.
(Disposizioni finali).

        1. Dall'applicazione del presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

        1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 19 novembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sirchia, Ministro della salute.
Martino, Ministro della difesa.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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