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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5179-ter |
[Già articolo 9 del disegno di legge n. 5179, approvato dal Senato della Repubblica il 20 luglio 2004, nel testo approvato dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 27 ottobre 2004 (v. stampato Camera n. 5179-A/R), stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 2 dicembre 2004]
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1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tener conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, comma 2, della direttiva.
3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 apporteranno al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;
c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia. A tale fine anche la Banca d'Italia esercita i poteri indicati nell'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva;
d) assicurare la conformità alla direttiva della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio;
e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;
f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:
1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;
2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la
g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;
h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo un termine per detta revoca non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole;
i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;
l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;
m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;
n) conferire alla CONSOB la delega a disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:
1) utilizzo delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;
2) obbligo di deposito, presso la CONSOB, di un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato
3) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;
4) casi nei quali richiedere la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;
o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;
p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; rendere inapplicabile l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;
q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni;
r) fatte salve le specifiche ipotesi in cui la direttiva non è applicabile agli enti creditizi, differire, ove ritenuto necessario per motivi organizzativi e per esigenze
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