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PDL

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4901



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALLO, ARRIGHI, CARDIELLO, CIRIELLI, FRAGALÀ, LA GRUA, LO PRESTI, PAOLONE, PATARINO, PEZZELLA, RAMPONI, VILLANI MIGLIETTA

Norme in materia di idoneità e di inquadramento
nella fascia di professore associato

Presentata il 20 aprile 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata a porre rimedio ad una situazione di disparità e di ingiusta penalizzazione a danno di alcune figure professionali che operano nelle nostre università, ovvero gli ex medici interni, gli ex medici contrattisti e gli ex medici borsisti.
      Le figure del medico interno, del medico contrattista e del medico borsista con compiti di ricerca, di didattica e assistenziali, furono istituite negli anni 1972-1973 per designare i giovani neolaureati che, proseguendo la propria preparazione nelle cliniche e negli istituti universitari, coadiuvavano i docenti nelle attività scientifica, didattica e assistenziale.
      In assenza di un dettato normativo specifico, e anche in virtù delle autonomie ad esse concesse, le università avevano così istituito amministrativamente i ruoli di medico interno, di medico contrattista e di medico borsista.
      Tale situazione veniva incontro alle effettive necessità delle cliniche e degli istituti universitari, che in tale modo potevano fronteggiare la carenza di personale attingendo a figure professionalmente qualificate.
      Che tale situazione fosse il presupposto per la evoluzione di queste figure nel ruolo di professore associato, se ne ha conferma leggendo l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, laddove si indicano tra le qualifiche degli aventi diritto all'inquadramento nel ruolo «dei ricercatori universitari quali ricercatori confermati», i destinatari del provvedimento di cui oggi si tratta.
 

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      Ma, contrariamente al dettato del citato decreto, allorquando le università emanarono bandi di concorso per la partecipazione ai giudizi di idoneità riservati, previsti per l'inquadramento nella fascia di professore associato, fu preclusa, ai medici di cui trattasi, la possibilità di avvalersi di detta opportunità.
      A seguito di ciò, alcuni medici proposero ricorso innanzi ai competenti tribunali amministrativi regionali, avverso i bandi di concorso che li escludevano dalla partecipazione ai suddetti giudizi di idoneità riservati.
      Infine, la Corte costituzionale (sentenza n. 89 del 9 aprile 1986; sentenza n. 397 del 5 luglio 1989), intervenendo nel merito del contenzioso, rilevò il difetto di legittimità dei bandi concorsuali contestati, ribadendo che i medici ricorrenti erano da considerare tra i professionisti qualificati da ammettere ai giudizi di idoneità riservati.
      A seguito di tali sentenze le università hanno consentito ai ricorrenti di partecipare ad una sessione straordinaria di giudizio per l'accertamento dell'idoneità, riconoscendo ad essi l'inquadramento nella fascia di professore associato, senza però che agli stessi ancora oggi ne sia stato riconosciuto lo status giuridico.
      Con la presente proposta di legge si intende dare un definitivo riordino alla materia, ponendo rimedio anche ad una situazione di profonda ingiustizia verso quei medici che non proposero ricorso (pur trovandosi nelle stesse condizioni di fatto e di diritto dei ricorrenti), ai quali si può estendere il principio di illegittima esclusione dai bandi, riconosciuto dalle citate sentenze n. 89 del 9 aprile 1986 e n. 397 del 5 luglio 1989 della Corte costituzionale, consentendo, quindi, ai medici che rientrano nelle qualifiche di cui alle lettere a), f) e i) del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'accesso ai giudizi di idoneità riservati per l'inquadramento nella fascia di professore associato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono inquadrati nella fascia di professore associato i ricercatori universitari confermati, di cui alle lettere a), f) e i) del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno maturato una anzianità di ruolo di almeno quindici anni e nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa hanno emesso, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della partecipazione ai giudizi di idoneità riservati per l'inquadramento nella fascia di professore associato, che siano risultati idonei e siano stati di fatto assimilati dalle università alla figura di professore associato.

Art. 2.

      1. Sono ammessi ai giudizi di idoneità riservati per l'inquadramento nella fascia di professore associato, di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari confermati, di cui alle lettere a), f) e i) del primo comma dell'articolo 58 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che, non avendo proposto ricorso innanzi ai competenti organi di giurisdizione amministrativa, sono stati inquadrati e assunti previo giudizio di idoneità, hanno maturato una anzianità di ruolo di almeno quindici anni e hanno di fatto svolto le funzioni relative all'incarico di professore associato.
      2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1, i giudizi di idoneità riservati, da svolgere in due successive

 

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tornate di cui la seconda riservata a chi non ha superato la prima, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'attività di ricerca scientifica e didattica prodotta dai candidati in Italia e all'estero sino alla data di indizione dei giudizi di idoneità riservati, debitamente attestata dai competenti presidi di facoltà o comunque risultante da pubblicazioni e da lavori originali anche se realizzati in collaborazione con altri studiosi.

Art. 3.

      1. L'inquadramento nella fascia di professore associato, conseguito dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, non comporta variazione di bilancio per le università nelle quali gli stessi prestano servizio, essendo tale inquadramento collegato alla durata effettiva del rapporto professionale.

Art. 4.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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