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PDL 5467

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5467



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 1o dicembre 2004 (v. stampato Senato n. 3211)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

e dal ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

di concerto con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1o dicembre 2004

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N.273

        All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «direttiva 2003/87/CE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003».

        All'articolo 2:

            alla rubrica la parola: «comma» è sostituita dalla seguente: «paragrafo»; al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «dichiarazione resa ai sensi del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al».

      Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

      «Art. 2-bis. - (Sanzioni). - 1. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto».

      All'articolo 3, al comma 2, le parole da: «fatti salvi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso».

      Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

      «Art. 3-bis. - (Accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai livelli delle emissioni). - 1. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, assicura la trasparenza ed il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai livelli delle emissioni, fatti salvi i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. All'onere derivante del presente articolo, valutato in euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2005, le amministrazioni interessate provvedono con apposite tariffe a carico dei soggetti richiedenti».

 

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Decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2004.
 

Testo del decreto-legge

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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, con la quale viene istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

        Vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che per l'Italia comporterà una riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli del 1990, entro il periodo 2008-2012;

        Considerato che l'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE stabilisce che a decorrere dal 1o gennaio 2005 nessun impianto può esercitare le attività elencate nell'allegato I della citata direttiva che comportino emissioni di gas ad effetto serra elencati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore sia munito di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorità nazionale competente;

        Considerato, inoltre, che l'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE impone l'assegnazione ed il rilascio delle quote di emissioni ai gestori degli impianti rientranti nelle attività elencate nell'allegato I della citata direttiva, da effettuare entro il 28 febbraio 2005;

        Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE ed

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in particolare di disciplinare le modalità delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, nonché di prevedere l'obbligo di trasmissione dei dati per l'assegnazione delle quote di emissione;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Autorizzazione ad emettere gas serra).

Articolo 1.
(Autorizzazione ad emettere gas serra).

        1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.

        1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.

        2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.         2. Identico.
        3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione della domanda di autorizzazione, nonché le specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.         3. Identico.
        4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del         4. Identico.

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Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive e contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 2.
(Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE).

Articolo 2.
(Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE).

        1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.

        1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche relative al formato ed alle modalità per la trasmissione delle suddette informazioni, nonché le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive.

 

Articolo 2-bis.
(Sanzioni).
 

        1. I decreti ministeriali di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto.

Articolo 3.
(Disposizioni transitorie e finali).

Articolo 3.
(Disposizioni transitorie e finali).

        1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorità nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.

        1. Identico.

        2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15         2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15

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luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007, fatti salvi gli aggiustamenti previsti a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2, nonché le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso. luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007, fatte salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso.
 

Articolo 3-bis.
(Accesso alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai livelli delle emissioni).
 

        1. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1, assicura la trasparenza ed il pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai livelli delle emissioni, fatti salvi i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. All'onere derivante del presente articolo, valutato in euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2005, le amministrazioni interessate provvedono con apposite tariffe a carico dei soggetti richiedenti.

Articolo 4.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 12 novembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie.
Marzano, Ministro delle attività produttive.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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