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PDL 5428

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5428



 

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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato GALLO

Disposizioni in materia di circolazione delle vetture fuoristrada e dei SUV

Presentata il 18 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa proposta intende riordinare il settore della circolazione su strada delle vetture fuoristrada e dei SUV e individuare sul piano nazionale strumenti atti a garantire maggiore sicurezza stradale e una maggiore tutela dell'ambiente e del territorio.
      Nate nel corso della seconda guerra mondiale per usi bellici e poi riconvertite a mezzi di fatica per la popolazione rurale, a partire dagli anni ottanta dei fuoristrada iniziarono ad approdare in città andando incontro a un processo di trasformazione il cui risultato finale è il SUV, che tuttavia per affermarsi sul mercato urbano doveva soddisfare alla crescente richiesta di essere più confortevole ed elegante.
      La trasformazione si realizzò nel corso degli anni novanta, allorquando i progettisti iniziarono a dotare queste grandi utilitarie di ogni comfort proprio delle berline, tanto che nel nostro Paese le nuove immatricolazioni di SUV nel febbraio 2004 sono state del 5,47 per cento a fronte del 2,6 per cento compiutesi nel 1998.
      Prove su strada effettuate da esperti collaudatori hanno dimostrato che in talune situazioni le manovre alla guida di una vettura fuoristrada o di un SUV possono essere molto impegnative, imprevedibili e non sempre controllabili dal conducente, che non sempre può avere la prontezza e il mestiere di un pilota esperto, specie quando si tratta di superare un ostacolo all'improvviso.
      La scarsa tenuta di strada imputabile all'altezza del baricentro e al tipo di pneumatici con fianco alto e cedevole in dotazione a queste grandi utilitarie si traduce in un'alta probabilità di ribaltamento, causato generalmente a seguito di brusche sterzate per evitare ostacoli o, ancora, a seguito di collisione con marciapiedi e con fossati, così come essendo i loro spazi di frenata notevolmente più lunghi rispetto a quelli delle berline, il
 

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rischio di tamponamenti cresce notevolmente.
      Aspetto nei cui riguardi non si può rimanere indifferenti, è quello connesso alla scarsa sicurezza verso terzi, derivante dalla scarsa visibilità rispetto a quello che accade in basso quando si è alla guida di queste grandi utilitarie, tanto che passanti, in particolare modo bambini, rischiano di rimanere fuori dal campo visivo del guidatore.
      Alla luce di quanto esposto, non può essere oltre consentito che l'esclusivo possesso o conseguimento della patente di guida di categoria B sia sufficiente ad autorizzare chiunque a guidare queste grandi utilitarie. Pertanto, si può ipotizzare di istituire un corso di guida teorico-pratico supplementare per il rilascio dell'attestato di guida delle vetture fuoristrada e dei SUV, seguito da una prova finale atta ad accertare che l'aspirante conducente di tali grandi utilitarie sappia e sia in grado di controllare i rischi connessi alle particolari caratteristiche dei veicoli stessi.
      Avuto riguardo alle dimensioni, ai pesi e alle potenze espresse da tali veicoli, nonché alle dimensioni di alcune strade e alla resistenza dei loro fondi, sarebbe altresì opportuno disciplinare l'accesso di queste grandi utilitarie nei centri urbani, con particolare riferimento ai centri storici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per la guida di una vettura fuoristrada o di un SUV, i possessori dell'attestato di idoneità alla guida di categoria B da almeno cinque anni devono conseguire l'attestato di idoneità alla guida per vetture fuoristrada e per SUV rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Dipartimento per i trasporti terrestri», a seguito di specifico corso teorico-pratico e successiva prova finale.
      2. L'iscrizione al corso per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla guida delle vetture fuoristrada e dei SUV è consentita ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo che sono in possesso dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 2, comma 2, accertati dagli organismi previsti dall'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

      3. I soggetti di cui al comma 1 per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti fisici e psichici alla guida delle citate vetture sono ammessi a frequentare un apposito corso organizzato dalle autoscuole per la guida di vetture fuoristrada e di SUV. Il rilascio dell'attestato di idoneità è subordinato ad un esame svolto, al termine dei corsi, da un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri.
      4. Non possono iscriversi al corso per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla guida delle vetture fuoristrada e dei SUV i soggetti di cui al comma 1 che, pur in possesso dei requisiti fisici e psichici, all'atto della iscrizione risultano dall'anagrafe degli abilitati alla guida in possesso di un punteggio inferiore a 15 punti.

 

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      5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai possessori dell'attestato di idoneità alla guida delle categorie C, D ed E.

Art. 2.

      1. L'attestato alla guida delle vetture fuoristrada e dei SUV ha validità per quattro anni; qualora lo stesso sia rilasciato o confermato a chi abbia superato il cinquantesimo anno di età, ha validità per due anni ed è revocato al compimento del sessantesimo anno di età o quando il titolare non risulta più in possesso dei prescritti requisiti fisici e psichici.
      2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici previsti ai fini della presente legge è effettuato ogni due anni. Il primo accertamento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, è effettuato all'atto della richiesta di iscrizione al corso per il conseguimento dell'attestato di idoneità alla guida delle vetture fuoristrada e dei SUV. Gli esami effettuati devono accertare che il candidato o l'idoneo che richiede il rinnovo dell'attestato di idoneità alla guida non abbia un campo visivo ridotto o sia affetto da diplopia o da visione binoculare difettosa e che reagisca a stimoli semplici e complessi con una tempistica rapida e regolare.

Art. 3.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per i trasporti terrestri stabilisce le modalità di svolgimento del corso e degli esami per il conseguimento e il rilascio dell'attestato di idoneità alla guida delle vetture fuoristrada e dei SUV.

Art. 4.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo ai soggetti che dai dati del Pubblico registro automobilistico risultano

 

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possessori di vetture fuoristrada o di SUV, di sottoporsi agli accertamenti fisici e psichici di cui all'articolo 2, comma 2, presso gli organismi previsti dall'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.    285.

Art. 5.

      1. Al conducente di vetture fuoristrada o di SUV che non è in possesso dell'attestato di idoneità alla guida, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 116, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
      2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista al comma 1 si procede al fermo amministrativo del veicolo quando il conducente non in possesso dell'attestato di idoneità alla guida risulta dal Pubblico registro automobilistico essere il proprietario del veicolo stesso. La cessazione del fermo amministrativo è vincolata al conseguimento dell'attestato di idoneità alla guida o alla produzione da parte del medesimo proprietario della documentazione che attesta la cessione del veicolo ad altro soggetto in possesso dell'attestato di idoneità alla guida o a ditte concessionarie rivenditrici di veicoli.

Art. 6.

      1. Per motivate ragioni di prevenzione degli incidenti stradali e di tutela dell'ambiente e del territorio, i comuni impongono il divieto di circolazione delle vetture fuoristrada e dei SUV nei centri storici e ovunque se ne ravvisi la necessità, secondo orari prestabiliti.
      2. I comuni impositori dei divieti alla circolazione ai sensi del comma 1 sono obbligati ad apporre la relativa segnaletica stradale.

Art. 7.

      1. Per le vetture fuoristrada e per i SUV adibiti al trasporto di persone, cose o ad

 

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uso speciale, al fine di accertare che essi possiedano le adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti, le revisioni sono disposte entro due anni dalla data di prima immatricolazione dei veicoli stessi, e, successivamente, ogni anno e sono a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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