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PDL 5463

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5463



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

dal ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

e dal ministro delle attività produttive
(MARZANO)

di concerto con il ministro per le politiche comunitarie
(BUTTIGLIONE)

con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

e con il ministro della salute
(SIRCHIA)

Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica

Presentato il 29 novembre 2004

 

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Onorevoli Deputati! - La questione dell'impiego in campo agricolo ed alimentare di organismi geneticamente modificati (OGM) è stata affrontata dall'Unione europea soprattutto in riferimento a due aspetti: i potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana; il diritto di scelta dei consumatori.
      In particolare, tali aspetti sono stati affrontati attraverso la messa a punto di specifici provvedimenti legislativi: la direttiva 2001/18/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 (in vigore dal 17 ottobre 2002 e recepita in Italia con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224) per regolamentare l'immissione deliberata di OGM nell'ambiente; il regolamento sull'etichettatura e la tracciabilità, per assicurare il rispetto del diritto di scelta del consumatore.
      È da rilevare che l'entrata in vigore della direttiva 2001/18/CE ha consentito di attivare numerose procedure autorizzative che, una volta concluse, aumenteranno il numero di sementi transgeniche autorizzate e, quindi, pronte ad essere iscritte nel catalogo comune ai fini della coltivazione.
      La scelta di etichettare gli OGM, e quindi di distinguere tali prodotti da quelli ottenuti dalle forme di agricoltura convenzionale e biologica, comporta la necessità di tenere distinte anche le relative coltivazioni.
      La possibilità di tenere, effettivamente, distinte le coltivazioni convenzionali e biologiche da quelle geneticamente modificate implica l'esigenza di prevedere la messa a punto di norme in grado di regolamentare la coesistenza tra tali, diverse forme di agricoltura.
      Il problema della coesistenza di colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche è stato oggetto di ricerche specifiche e a tale tema, nell'aprile e nel novembre 2003, sono state anche dedicate apposite giornate di studio promosse dalla Commissione UE.
      I dati scientifici emersi fino ad oggi non sono stati tali da fornire indicazioni univoche riguardo alle possibili soluzioni per affrontare e superare il problema della coesistenza, la cui complessità tende, peraltro, a mutare in funzione di numerose variabili ambientali, territoriali e produttive, a loro volta, estremamente differenziate a livello delle singole regioni europee.
      Anche al fine di fare fronte a tali difficoltà, tramite il regolamento sugli alimenti e sui mangimi geneticamente modificati, approvato nel luglio 2003, il testo della direttiva 2001/18/CE è stato integrato con un articolo aggiuntivo che prevede specifiche disposizioni in materia di coesistenza, dando facoltà agli Stati membri di adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti.
      Su questo tema è, poi, intervenuta anche la Commissione UE con la raccomandazione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, con la quale sono fornite indicazioni agli Stati membri riguardo alle misure da attuare ai fini della coesistenza.
      Alcuni Stati europei (quali, ad esempio, la Germania e la Danimarca) hanno adottato provvedimenti nazionali per regolamentare la coesistenza in modo coerente rispetto alle indicazioni della suddetta raccomandazione.
      In Italia, in assenza di un riferimento normativo nazionale, numerose regioni sono intervenute con iniziative, sia legislative, sia politiche, in materia di impiego agricolo degli OGM.
      In particolare, numerose regioni (Basilicata, Piemonte, Puglia, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Emilia-Romagna, Abruzzo, Lazio, Calabria, Sicilia) hanno aderito alla coalizione «liberi da OGM». Alcune di esse (Puglia, Toscana, Umbria, Marche, Lazio) hanno adottato provvedimenti legislativi finalizzati, sostanzialmente, ad impedire le coltivazioni transgeniche; mentre altre risultano essere prossime ad emanare provvedimenti analoghi (Emilia-Romagna) o hanno dichiarato
 

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la volontà di legiferare in materia (Valle d'Aosta, Campania).
      La normativa nazionale vigente in materia di sementi consente, unicamente, la coltivazione di semi iscritti nel registro nazionale, ovvero nel catalogo comune europeo.
      La Commissione UE, con propria decisione dell'8 settembre 2004, ha autorizzato l'inserimento di 17 nuove varietà di mais transgenico dei tipo MON 810 nel registro comunitario delle sementi, rendendone, di fatto, possibile l'impiego da parte degli agricoltori europei fin dalla prossima campagna di semina.
      Considerato che, oltre alle suddette 17 varietà, l'elenco delle varietà transgeniche iscritte al registro comunitario delle sementi è, inevitabilmente, destinato ad allungarsi a seguito dell'ammissione di OGM di nuova autorizzazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE, ne risulta che la possibilità di introduzione delle colture transgeniche nel sistema produttivo agricolo italiano è da considerare, ormai, incombente.
      Alla luce di quanto sopra, si prefigura pertanto la concreta possibilità della coltivazione di varietà transgeniche in assenza delle norme nazionali di riferimento per assicurare il rispetto delle indicazioni comunitarie in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche ed in presenza di un quadro normativa regionale che, sebbene stia delineandosi in modo sostanzialmente chiaro, sta tuttavia maturando in assenza dell'indispensabile azione di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale.
      Si pone, dunque, l'urgente necessità di assicurare la coesistenza tra le coltivazioni transgeniche, convenzionali e biologiche e quindi di creare le condizioni affinché sia garantita la libertà di iniziativa economica degli agricoltori.
      Risulta, pertanto, evidente la necessità e l'urgenza di adottare una norma nazionale di riferimento dalla quale possa discendere l'attuazione di tutte le misure necessarie per consentire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di agricoltura che è, attualmente, possibile praticare.
      A tale fine, il presente decreto, i cui contenuti sono stati definiti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reca le disposizioni di seguito illustrate.
      All'articolo 1, comma 1, sono indicate le finalità del provvedimento che sono individuate nella definizione di un quadro normativo di riferimento per consentire la coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche, nel rispetto delle competenze regionali, della libertà di iniziativa economica degli agricoltori e dei diritto di scelta dei consumatori. Il comma 2 contiene le definizioni, ai fini del presente decreto, di colture transgeniche, biologiche e convenzionali.
      All'articolo 2 sono definiti i principi in riferimento ai quali la coesistenza deve essere realizzata e, in particolare, è previsto che:

          ogni forma di agricoltura possa essere praticata senza che l'esercizio di una di esse comprometta lo svolgimento delle altre, o comporti, per esse, l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento;

          la coesistenza debba essere realizzata in modo tale da tutelare le peculiarità produttive delle diverse forme di agricoltura;

          le coltivazioni transgeniche debbano essere praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

      All'articolo 3, comma 1, sono definite le norme di applicazione delle misure di coesistenza. In particolare, è previsto che il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisca le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base dei riferimenti tecnico-scientifici che saranno forniti da uno specifico Comitato, la cui istituzione è

 

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prevista all'articolo 7, Al comma 2 è previsto che le regioni, nell'ambito di specifici piani di coesistenza, possano individuare una o più aree omogenee nel loro territorio, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003.
      L'articolo 4 prevede che le regioni e le province autonome adottino con proprio provvedimento, entro il 31 dicembre 2005, un piano ove, in coerenza con le disposizioni recate dal decreto di cui all'articolo 3, sono definite le regole tecniche, le condizioni e le modalità per la realizzazione della coesistenza, prevedendo strumenti che assicurino la partecipazione degli enti territoriali locali, delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, Le regioni, con il piano di cui sopra, dovranno anche definire, sulla base di intese, le condizioni e le modalità di realizzazione della coesistenza nelle zone di confine.
      È, inoltre, previsto che, all'interno delle aree omogenee, le regioni e le province autonome promuovano il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, finalizzati ad assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche.
      Ai fini dell'individuazione delle aree omogenee, le regioni saranno, comunque, tenute a riferirsi a linee generali contenute nel decreto di cui all'articolo 3 ed elaborate dal Comitato di cui all'articolo 7 che, a sua volta, terrà conto dei principali elementi caratterizzanti ai fini della coesistenza, quali le caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata; le caratteristiche strutturali delle imprese agricole ed in particolare, del grado di frammentazione aziendale; le condizioni climatiche, orografiche, pedologiche, strutturali ed organizzative e logistiche, rilevanti ai fini della separazione tra filiere convenzionali, biologiche e transgeniche; la presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici.
      All'articolo 5 è definito il quadro delle responsabilità e, in particolare, al comma 1 è stabilito che le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure necessarie ad assicurare la coesistenza gravino su coloro che espongono altri soggetti al rischio di danni diretti ed indiretti. Al comma 2 è disposto l'esonero da tali responsabilità per gli imprenditori agricoli che utilizzano sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente
l'assenza di OGM. Al comma 3 è, inoltre, previsto che chiunque intenda mettere a coltura OGM è tenuto a dare la comunicazione ai fini dell'iscrizione nel pubblico registro prevista dall'articolo 30, comma 2, dei decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza, nonché a conservare appositi registri aziendali contenenti le informazioni relative alle misure di gestione adottate. Al comma 4 è infine previsto che le regioni e le province autonome provvedano a definire modalità e procedure per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), dei dati e degli elementi di cui al comma 3.
      La mancata adozione delle misure recate dai provvedimenti regionali di cui all'articolo 4 ed il mancato rispetto del divieto alla coltivazione disposto in via transitoria dall'articolo 8 comporta l'applicazione di specifiche sanzioni, indicate all'articolo 6.
      All'articolo 7 è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, di un Comitato a composizione paritetica tra rappresentanti dello Stato e delle regioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. A tale Comitato partecipano otto esperti nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, indicati in numero di quattro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e, per quanto riguarda la parte statale, dai Ministri
 

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delle politiche agricole e forestali (due) e dell'ambiente e della tutela del territorio (uno). Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti: predisporre, in coerenza con la raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida per la predisposizione del decreto di cui all'articolo 3; monitorare l'applicazione della coesistenza e comunicare i risultati di tale attività all'Autorità nazionale competente; proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle modalità di controllo e l'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali. Al funzionamento del Comitato provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
      L'articolo 8 contiene le norme transitorie e, in particolare, prevede che le singole regioni non possono praticare le coltivazioni transgeniche fino al momento in cui le stesse non hanno adottato i piani di coesistenza.
      L'articolo 9 contiene la disposizione relativa all'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.
      L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore del decreto.
 

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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        Il provvedimento legislativo in materia di coesistenza non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, essendo prevista l'invarianza della spesa.
        L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, di un Comitato per la valutazione ed il monitoraggio della coesistenza.
        In particolare, si fa presente che anche l'articolo 7 non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Si stima che, per il primo anno di attività, l'attività di monitoraggio comporterà una spesa di 500.000 euro che sarà coperta con le ordinarie disponibilità di bilancio; si precisa altresì che per gli anni successivi la spesa prevista (che farà sempre carico alle ordinarie dotazioni di bilancio) ammonta a 30.000 euro limitatamente alle spese di funzionamento del Comitato.
        Del Comitato fanno parte esperti statali (due nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali e uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio) e quattro esperti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché un esperto designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.
        Le spese di missione ed i gettoni di presenza per gli esperti nella misura massima di 30.000 euro sono a carico del capitolo 1938 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali; non è previsto alcun compenso particolare in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa. La specifica della suddetta spesa può essere distinta nel modo seguente:

            2.000 euro per la corresponsione del gettone di presenza per i membri del Comitato (8 membri) per la partecipazione a circa 6 riunioni mensili;

            28.000 euro per il rimborso delle spese di missione dei membri del Comitato.

        Per le altre attività - limitatamente al primo anno di attività - si prevede di utilizzare le disponibilità di cui al capitolo 7303 nella misura di 470.000 euro per le attività di ricerca e di monitoraggio che, a supporto del Comitato, saranno svolte dagli Istituti di ricerca del comparto agricolo ed agroalimentare.
        Si specifica che nell'importo dei 470.000 euro previsti per le attività di ricerca e di monitoraggio non vi sono spese per il personale e che le spese riguarderanno esclusivamente attività di verifica svolte a supporto dell'attività del Comitato.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004

Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro normativo minimo che consenta l'attuazione delle misure necessarie per garantire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente possono essere praticate, in considerazione dell'imminente approvvigionamento delle sementi per la prossima campagna di semina;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Finalità).

        1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione, nonché quelle convenzionali e biologiche, al fine di garantire la libertà di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei consumatori.
        2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:

            a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

 

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            b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

            c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere a) e b).

Articolo 2.
(Salvaguardia del principio di coesistenza).

        1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno di altre.
        2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di presenza occasionale.
        3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

Articolo 3.
(Applicazione delle misure di coesistenza).

        1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto è notificato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998.
        2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.

Articolo 4.
(Piani di coesistenza).

        1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano di

 

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coesistenza in coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
        2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.
        3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche.

Articolo 5.
(Responsabilità).

        1. L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo. La responsabilità relativa ai danni diretti ed indiretti causati dall'inosservanza delle misure del piano grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che non osservano le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse.
        2. L'imprenditore agricolo è esente dalle responsabilità di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.
        3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi genericamente modificati è tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, dei decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonché a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate.
        4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalità e procedure per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.

Articolo 6.
(Sanzioni).

        1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1,

 

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è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.
        2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

Articolo 7.
(Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza).

        1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il «Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche».
        2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato è composto da esperti qualificati nella materia, di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza.
        3. Il Comitato di cui al comma 1 predispone, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione dei decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorità nazionale competente i risultati di detta attività di monitoraggio.
        4. Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle modalità di controllo ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni. Le relative misure sono adottate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.
        5. Al funzionamento del Comitato ed alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa.

Articolo 8.
(Norme transitorie).

        1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato non sono consentite.

 

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Articolo 9.
(Norma finanziaria).

        1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10.
(Entrata in vigore).

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 22 novembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali.
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie.
La Loggia, Ministro per gli affari regionali.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.
Sirchia, Ministro della salute.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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