|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5422 |
L'attuazione della Convenzione consolare tra l'Italia e l'Ucraina prevede un onere a carico del bilancio dello Stato per la costituzione di una Commissione mista (articolo 74), che si riunirà, su richiesta di ognuna delle Parti contraenti, per assicurare la corretta applicazione delle relative disposizioni.
Nell'ipotesi dell'invio a Kiev di due funzionari, per un periodo di tre giorni, la relativa spesa viene così quantificata:
Spese di missione:
Pernottamento (euro 139 al giorno per 2 persone per 3 giorni) = euro 834
Diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 104, cui si aggiungono euro 31 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 104 viene ridotto di euro 35, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 100 + euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) euro 139 per 2 persone per 3 giorni) = euro 834
Spese di viaggio:
Biglietto aereo A/R Roma-Kiev (euro 2.000 per 2 persone = euro 4.000 + euro 200 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 4.200
Totale onere (articolo 74) = euro 5.868
Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dall'anno 2005, ammonta ad euro 5.868, in cifra tonda euro 5.870.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Analisi del quadro normativo.
Il provvedimento rende esecutive in Italia le disposizioni della Convenzione, riconoscendo uno specifico trattamento ai Consoli ucraini in Italia e attribuendo loro le competenze dalle stesse previste. Esso è conforme alla Costituzione laddove, all'articolo 87, questa prevede che il Presidente della Repubblica ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere, e non incide su altri diritti riconosciuti dalla Costituzione stessa.
La Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina è soggetta all'approvazione del Parlamento, ma non comporta l'adozione di norme speciali di adeguamento, né prevede oneri finanziari particolari a carico dello Stato italiano oltre quelli già previsti per lo svolgimento dell'attività consolare.
Come per tutti i trattati soggetti all'approvazione del Parlamento, il testo è stato negoziato con i rappresentanti del Governo dell'Ucraina. La Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche da parte dei due Stati.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria, che non regola le materie contemplate dalla Convenzione.
C) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Il provvedimento non incide sulle competenze delle regioni e delle autonomie locali, che non si estendono alla materie da esso contemplate, né incide su precedenti interventi di delegificazione, che non riguardano detta materia.
A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.
Lo sviluppo dei rapporti tra Italia e Ucraina determinerà nei prossimi anni un incremento della presenza di operatori economici italiani in Ucraina, nonché un rilevante aumento del movimento delle persone tra i due Stati. Da ciò l'esigenza di predisporre gli strumenti di tutela e protezione delle persone fisiche e giuridiche, quale necessaria premessa per migliori rapporti sul piano sociale ed economico.
Soggetti diretti della Convenzione sono Italia e Ucraina, nonché i loro cittadini persone fisiche e giuridiche.
Non sono previste categorie particolari di soggetti diretti e di soggetti indiretti.
B) Condizioni di operatività.
Spetta agli Uffici consolari attuare la protezione dei propri cittadini.
Il capitolo IV precisa le funzioni riconosciute ai Consoli e le modalità del loro esercizio: esse coinvolgono vari settori, come lo stato civile e la cittadinanza; le funzioni notarili; il rilascio di passaporti, visti ed altri documenti; la notifica di atti giudiziari, la registrazione dei cittadini, la protezione dei minori e degli indigenti, le competenze in materia marittima.
Particolare importanza rivestono le norme relative alla libertà di comunicazione tra cittadini e funzionari consolari del proprio Stato, nonché quelle che sanciscono il diritto del Console di tutelare i propri connazionali detenuti o comunque privati della libertà.
Viene, altresì, sottolineato l'obbligo di collaborazione dei Consoli con le Autorità locali in materia di identificazione dei propri connazionali sprovvisti di documenti, per evitare il fenomeno della clandestinità.
È poi previsto che operazioni elettorali possano svolgersi all'estero, nelle sedi consolari.
La Convenzione stabilisce, infine, che gli Uffici consolari italiani possono esercitare funzioni consolari anche a favore di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano rappresentanze in loco: ciò in conformità alle deliberazioni intervenute in sede di Unione europea.
C) Obiettivi e risultati attesi.
L'obiettivo della Convenzione è la predisposizione dei mezzi per la tutela del cittadino all'estero e la determinazione dello status dell'Ufficio consolare.
D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.
La Convenzione precisa le competenze degli Uffici consolari italiani in Ucraina.
E) Impatto sui destinatari passivi.
I cittadini italiani, persone fisiche e persone giuridiche, in Ucraina potranno avvalersi della assistenza e della tutela accordata ai nostri Consoli in base alla Convenzione.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 76 della Convenzione stessa.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.870 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|