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PDL 5464

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5464



 

Pag. 1

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle attività produttive
(MARZANO)

di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza

Presentato il 29 novembre 2004


      

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Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, contiene misure dirette a fronteggiare alcune situazioni di crisi economica e industriale.
      L'intervento normativo di urgenza prevede l'ampliamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione industriale e finanziaria delle grandi imprese in crisi.
      In particolare, l'articolo 1 ha lo scopo di ampliare i requisiti di ammissione alla speciale procedura di ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, modificando due aspetti della disciplina vigente:

          1) si riducono entrambi i requisiti riferiti al numero dei dipendenti e all'esposizione debitoria;

          2) si stabilisce di considerare non solo l'impresa singola, ma anche il gruppo in cui essa è inserita, tenendo conto della articolazione strutturale delle grandi imprese.

      L'articolo 2 dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento.
      Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

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ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39

      Art. 1. (Requisiti per l'ammissione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270» - purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

          a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

          b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004.

Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di modificare la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei gruppi di imprese in stato di insolvenza, allo scopo di agevolare i procedimenti preordinati alla ristrutturazione industriale delle aziende che presentano maggiori dimensioni in termini di dipendenti occupati e di esposizione debitoria, tutelando le posizioni dei creditori;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria)

        1. L'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è sostituito dal seguente:

        «Art. 1. (Requisiti per l'ammissione) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999,

 

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n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

            a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

            b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro».

Articolo 2.
(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 29 novembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Castelli, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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