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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5464 |
1) si riducono entrambi i requisiti riferiti al numero dei dipendenti e all'esposizione debitoria;
2) si stabilisce di considerare non solo l'impresa singola, ma anche il gruppo in cui essa è inserita, tenendo conto della articolazione strutturale delle grandi imprese.
L'articolo 2 dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento.
Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Art. 1. (Requisiti per l'ammissione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270» - purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.
1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2004.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di modificare la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei gruppi di imprese in stato di insolvenza, allo scopo di agevolare i procedimenti preordinati alla ristrutturazione industriale delle aziende che presentano maggiori dimensioni in termini di dipendenti occupati e di esposizione debitoria, tutelando le posizioni dei creditori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia;
1. L'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Requisiti per l'ammissione) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999,
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro».
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 novembre 2004.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Castelli, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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