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PDL 5454

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5454



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 24 novembre 2004 (v. stampato Senato n. 3196)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

di concerto con il ministro per i rapporti con il parlamento
(GIOVANARDI)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 25 novembre 2004

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

        1. Il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2.

      1. All'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.273, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2005»;

          b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi».

Art. 3.

      1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n.53, è prorogato di sei mesi.

Art. 4.

      1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, della legge 5 giugno 2003, n.131, e

 

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successive modificazioni, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e indicando, in ciascun decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi».

Art. 5.

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131, e successive modificazioni, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

Art. 6.

      1. All'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n.229, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

Art. 7.

      1. All'articolo 7, comma 1, alinea, e all'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n.229, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Art. 8.

      1. Il termine di dodici mesi indicato al comma 1 dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n.112, è prorogato di tre mesi.

Art. 9.

      1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n.186, è prorogato al 31 dicembre 2005.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2004, N.266

        All'articolo 5, al comma 1, lettera a), le parole: «dal 2005 al 2009» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2004 al 2009».

        All'articolo 7, al comma 2, lettera a), capoverso, le parole: «ECE/ONU n. 104» sono sostituite dalle seguenti: «ONU/ECE 104».

        Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

        «Art. 7-bis. - (Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard) - 1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n.363, è prorogato al 31 marzo 2005».

        All'articolo 8, al comma 1, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

        All'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n.549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006».

        Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

        «Art. 12-bis. - (Proroga di termini in materia di allevamento di animali). - 1. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.146, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al sesto capoverso, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010";

            b) al settimo capoverso, le parole: "1o gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1o gennaio 2013"».

 

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        All'articolo 13, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n.96 del 1993, in corso alla stessa data».

        Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

        «Art. 15-bis. - (Proroga di termine in materia di riordino degli enti fieristici). - 1. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n.7, e successive modificazioni, le parole: "30 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

        All'articolo 18:

            al comma 1, le parole: «,  il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 1o ottobre 2004»;

            al comma 2, le parole: «del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

        Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

        «Art. 18-bis. - (Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n.210). - 1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto 2004, n.210, le parole: "data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1"».

        Dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:

        «Art. 19-bis. - (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera). - 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della

 

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ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi".

        2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 30 giugno 2005.

        Art. 19-ter. - (Regolamento interno delle società cooperative). - 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

        Art. 19-quater. - (Norme per la sicurezza degli impianti). - 1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

        Art. 19-quinquies. - (Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica). - 1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n.350, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi" e all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

        Art. 19-sexies. - (Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355). - 1. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.47, le parole da: "e, comunque" fino alla fine del comma sono soppresse.

        Art. 19-septies. - (Proroga di termine in materia di gestione del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28). - 1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

 

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DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2004, N. 266

 

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Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004.
  
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  
        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;   

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga o al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

  

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;

  

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

  
emana
il seguente decreto-legge:
  

Articolo 1.
(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri
e dei tecnici di radiologia medica).

Articolo 1.
(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri
e dei tecnici di radiologia medica).

        1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.    355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.    47, è prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

        Identico.


        (*) Si veda anche il successivo avviso di ERRATA CORRIGE pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.
  


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Articolo 2.
(Servizio civile).

Articolo 2.
(Servizio civile).

        1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.    77, le parole: «1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1o gennaio 2005».

        Identico.

Articolo 3.
(Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi).

Articolo 3.
(Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi).

        1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.    37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n.    147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n.    200, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

        Identico.

Articolo 4.
(Ente irriguo umbro-toscano).

Articolo 4.
(Ente irriguo umbro-toscano).

        1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.    381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.    441, e successive modificazioni, le parole: «è prorogato di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di quattro anni».

        Identico.

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.    228.   
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   

Articolo 5.
(Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli).

Articolo 5.
(Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli).

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.    99, sono apportate le seguenti modifiche:

        1. Identico:

            a) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2005

            a) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2004


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al 2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»; al 2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»;

            b) al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.    228».

            b) identica.

Articolo 6.
(Trattamento di dati personali).

Articolo 6.
(Trattamento di dati personali).

        1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.    196, sono apportate le seguenti modifiche:

        Identico.

            a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

  

            b) al comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005».

  

Articolo 7.
(Codice della strada).

Articolo 7.
(Codice della strada).

        1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n.    151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n.    214, è abrogato.

        1. Identico.

        2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.    285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:         2. Identico:

            a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

            a) identico:

        «2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n.    104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1o aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005»;

        «2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonché classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1o aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005»;

            b) il comma 2-ter è sostituto dal seguente:

            b) identica.

        «2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1o gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la

  


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nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».   
  

Articolo 7-bis.
(Proroga del termine relativo all'obbligo di utilizzo del casco protettivo nella pratica dello sci alpino e dello snowboard).
  

        1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è prorogato al 31 marzo 2005.

Articolo 8.
(Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili).

Articolo 8.
(Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili).

        1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.    448, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

        1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.    448, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Articolo 9.
(Fornitura e manutenzione dei locali scolastici).

Articolo 9.
(Fornitura e manutenzione dei locali scolastici).

        1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n.    265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.

        1. Identico.

  

        1-bis. La riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 2006.

Articolo 10.
(Personale docente e non docente universitario).

Articolo 10.
(Personale docente e non docente universitario).

        1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.    97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.    143, relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

        Identico.


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Articolo 11.
(Programma Socrates).

Articolo 11.
(Programma Socrates).

        1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.    258, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.

        Identico.

Articolo 12.
(Consorzi agrari).

Articolo 12.
(Consorzi agrari).

        1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n.    410, le parole: «Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».

        Identico.

  

Articolo 12-bis.
(Proroga di termini in materia di allevamento di animali).
  

        1. Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

  

            a) al sesto capoverso, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010»;

  

            b) al settimo capoverso, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013».

Articolo 13.
(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).

Articolo 13.
(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).

        1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.    96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

        1. Identico.
           1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-bis del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, in corso alla stessa data.

Pag. 18-19
Articolo 14.
(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture
ricettive esistenti).
Articolo 14.
(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture
ricettive esistenti).

        1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n.    411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.    463, è prorogato al 31 dicembre 2005.

        Identico.

Articolo 15.
(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti).

Articolo 15.
(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti).

        1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.    419, è prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.    400.

        Identico.

  

Articolo 15-bis.
(Proroga di termine in materia di riordino degli enti fieristici).
  

        1. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n.7, e successive modificazioni, le parole: «30 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

Articolo 16.
(Canoni demaniali marittimi).

Articolo 16.
(Canoni demaniali marittimi).

        1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.    168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.    191, è differito al 15 dicembre 2004.

        Identico.

Articolo 17.
(Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006).

Articolo 17.
(Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006).

        1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n.    289, le parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2000-2006».

        Identico.


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Articolo 18.
(Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza).

Articolo 18.
(Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza).

        1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n.    276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.

        1. I giudici onorari aggregati, in servizio alla data del 1o ottobre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n.    276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.

        2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.    354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n.    45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n.    12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.         2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.    354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n.    45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.    12, e successive modificazioni, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.
  

Articolo 18-bis.
(Modificazioni alla legge 2 agosto 2004, n.210).
  

        1. All'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 2 agosto 2004, n.210, le parole: «data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1».

Articolo 19.
(Tutela della salute dei non fumatori).

Articolo 19.
(Tutela della salute dei non fumatori).

        1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n.    3, è prorogato fino al 10 gennaio 2005.

        Identico.

  

Articolo 19-bis.
(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera).
  

        1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

  

        «5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della


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   ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi».
  

        2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 30 giugno 2005.

  

Articolo 19-ter.
(Regolamento interno delle società cooperative).
  

        1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

  

Articolo 19-quater.
(Norme per la sicurezza degli impianti).
  

        1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

  

Articolo 19-quinquies.
(Proroga di termini in materia di rilocalizzazione di programmi di intervento e di edilizia residenziale pubblica).
  

        1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n.350, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».


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Articolo 19-sexies.
(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355).
  

        1. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.47, le parole da: «e, comunque» fino alla fine del comma sono soppresse.

  

Articolo 19-septies.
(Proroga di termine in materia di gestione del Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28).
  

        1. All'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Articolo 20.
(Entrata in vigore).
  

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 9 novembre 2004.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze.

        Visto, il Guardasigilli: Castelli.

  

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