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PDL 5377

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5377



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RICCIOTTI

Istituzione dell'apprendistato anticipato alla guida

Presentata il 26 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Con l'introduzione della patente a punti e dell'obbligo del certificato d'idoneità alla guida del ciclomotore la legislazione italiana sembrava aver compiuto un percorso di rilievo verso la salvaguardia della sicurezza nella circolazione stradale.
      Purtroppo, le statistiche degli incidenti, causati dalla guida spericolata e dal «dopo discoteca», che coinvolgono in massima parte la fascia di utenza più giovane, inducono a ritenere che sia necessario intervenire in modo ancora più incisivo sulla formazione dei conducenti.
      I fenomeni delle «stragi del sabato sera» e della guida spericolata, oltre che essere determinati dall'uso di alcool e di droghe, dal clima congestionato delle discoteche, dalla musica assordante e martellante, dalla fretta del ritorno, sono causati dall'imperizia, dall'incoscienza, dalla «maleducazione stradale».
      È negli stati psicologici, dunque, che vanno ricercati i moventi primi di questi fenomeni e l'elemento psichico unitario che determina il comportamento scatenato della guida pericolosa.
      L'elemento fondamentale è la diseducazione alla conduzione corretta di un veicolo, la disabitudine alla pratica del self-control e alla pacatezza nella guida, la portata del veicolo condotto, la possibilità di percorrenza della strada e del traffico che la congestiona.
      Educare significa stimolare la formazione dell'io per il suo sviluppo armonico: mentale, affettivo, pratico. Tale formazione si ottiene attraverso la conoscenza, che diventa modo di sentire l'esistenza, la realtà, le relazioni sia sociali che con gli strumenti in uso, in modo da dare luogo a un comportamento incisivo ma cosciente, equilibrato, rispettoso.
      Per l'educazione assumono un ruolo fondamentale la famiglia e la scuola, ma soprattutto quest'ultima non ha un indirizzo diretto all'educazione per la guida di un automezzo. Da qui, la necessità e la
 

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imprescindibilità delle autoscuole, che collaborano, oggi, con il mondo della scuola nell'educazione stradale e nella preparazione del conseguimento dei certificati d'idoneità alla guida dei ciclomotori, per i quali è necessario rivedere la normativa al fine di prevedere anche la prova pratica di guida.
      La patente per la guida di un autoveicolo si consegue dopo il compimento dei diciotto anni di età, ovvero nel momento in cui la psiche di un individuo è quasi definitivamente strutturata. Infatti, la stabilità psichica si costituisce nel periodo che va dalla pubertà alla gioventù. In pratica, dai sedici ai diciotto anni di età.
      È proprio in questo delicato periodo della vita del giovane che si deve intervenire con un'appropriata educazione alla guida, consentendogli, come peraltro accade in altri Paesi europei ed extraeuropei, di cominciare il suo apprendistato per la conduzione di un autoveicolo.
      È, infatti, del tutto insufficiente il lasso di tempo che intercorre tra le esercitazioni di guida, l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente e l'immissione dello stesso nella circolazione.
      Il patentando, attualmente, appena dopo un mese dal rilascio del cosiddetto «foglio rosa» può sostenere le prove di esame.
      Questi tempi ristretti di preparazione non possono consentire una valida sua formazione quale utente della strada. Non danno garanzia di padronanza del veicolo da parte dell'interessato né di acquisizione di quella coscienza stradale che sono fondamentali per la sicurezza sulle strade.
      La presente proposta di legge, pertanto, intende istituire l'apprendistato anticipato alla guida, a partire dal sedicesimo anno di età, nel rispetto di particolari condizioni.
      Tale tirocinio permetterebbe ai giovani di acquisire due anni di esperienza alla guida prima di mettersi da soli al volante di un'autovettura.
      Il sedicenne aspirante automobilista, per ottenere il cosiddetto «foglio rosa», dovrà frequentare obbligatoriamente presso un'autoscuola un corso teorico per la conoscenza delle norme sulla circolazione viaria.
      Il corso si concluderà con un esame, svolto dagli stessi docenti dell'autoscuola il cui superamento consentirà al soggetto di ottenere il documento provvisorio per esercitarsi alla guida.
      L'aspirante alla patente dovrà effettuare un minimo di venti ore di esercitazione alla guida presso un'autoscuola autorizzata allo svolgimento dell'apprendistato alla guida. Successivamente potrà esercitarsi alla guida solo se accompagnato da un tutor da lui scelto, che abbia la patente da minimo dieci anni e che non abbia superato il sessantesimo anno di età.
      Il nominativo del tutor prescelto verrà annotato sul libretto personale dell'apprendista conducente che gli verrà fornito insieme al permesso provvisorio di guida. Su questo libretto il tutor dovrà annotare tutto il percorso formativo dell'apprendista conducente.
      Con il foglio rosa, sempre accompagnato dal suo tutor, il giovane potrà circolare su strade e su autostrade, non superando il limite di 90 chilometri orari.
      Ad intervalli regolari di sei mesi il giovane, il tutor, l'istruttore dell'autoscuola che ne segue il percorso didattico e, se del caso, uno psicologo si incontrano per informarsi sui processi di apprendimento e sulle eventuali difficoltà incontrate durante la formazione.
      A conclusione dei due anni di preparazione e in assenza di infrazioni gravi che comportano la sospensione dell'autorizzazione alla guida, l'aspirante conducente potrà sostenere gli esami per il conseguimento della patente definitiva presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «DTT».
      La presente proposta di legge introduce, sul modello già ampiamente collaudato in Francia e in Olanda, l'addestramento anticipato alla guida, che nei predetti Paesi ha ottenuto, sin dal 1984, risultati a dir poco lusinghieri, riducendo l'incidentalità di circa il 65/70 per cento
 

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tra chi ha svolto i corsi a sedici anni di età e chi no.
      Ora anche in Svizzera sta per entrare in vigore qualcosa di analogo. La Svizzera, che è all'avanguardia per quanto attiene l'istruzione automobilistica, si incanala in questa direttrice, e noi che ne abbiamo molto più bisogno non possiamo rimanere impassibili.
      Introdurre queste innovazioni normative, in Italia, significa formare automobilisti più responsabili e capaci, in linea con i modelli europei. Una migliore preparazione dei candidati al conseguimento della patente di guida si tradurrà in una sostanziale riduzione dei morti, dei feriti e delle infrazioni alle norme.
      A supporto della proposta di legge ci sono i risultati del progetto europeo «GADGET» - Driver Training, Testing and Licensing towards theory-based management of young drivers' injury risk in Road traffic - (formazione dei conducenti - proposte per un procedimento teoricamente fondato per la riduzione degli incidenti dei conducenti giovani) a cura di (PL 2: Sagberg, Hakkert, Larsen, Leden, Schmotzer & Wouters, 1999; PL 4: Delhomme, Vaa, Meyer, Harland, Goldenbeld, Jarmark, Christie & Rehnova, 1999; PL 5: Mäkinen, Jayet & Zaidel, 1999). (Christ, Delhomme, Kaba, Mäkinen, Sagberg, Schulze & Siegrist, 1999, rapporti all'attenzione Ue DG VII).
      Da questo studio emerge che: il sistema di formazione e di accesso che adempierebbe maggiormente le esigenze poste è quello che tiene conto dei citati contenuti e metodi nel quadro di una patente graduale (graduated licensing system).
      Il progetto di studio ha tratto le seguenti conclusioni-raccomandazioni:

          a) l'accesso graduale alla licenza di condurre definitiva (graduated licensing system) può essere consigliato poiché - in alcuni casi (Paesi con alto numero di incidenti e età minima inferiore ai diciotto anni) - ha aumentato la sicurezza;

          b) da risultati di ricerche effettuate in Germania e in Austria è emerso che una fase di prova comporta un aumento di sicurezza;

          c) è ragionevole che gli allievi conducenti e i neopatentati possono fare molte esperienze di guida in condizioni protette.

      L'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge istituisce l'apprendistato anticipato alla guida di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose.
      I commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, prevedono in capo al DTT la competenza al rilascio anticipato dell'autorizzazione alla guida e del libretto di apprendistato che accompagnerà l'utente nel cammino di apprendista.
      L'articolo 2, ai commi 1, 2 e 3, regolamenta il periodo di formazione anticipata alla guida, prevedendo un corso teorico-pratico da effettuare presso le autoscuole appositamente autorizzate ed un successivo periodo di esercitazione pratica alla conduzione di autoveicoli, su strade e su autostrade, purché accompagnato da un tutor che completi la preparazione e che faccia rispettare le norme stradali.
      I commi 4 e 5 indicano le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni di legge e l'eventuale sottrazione di punti della patente di guida.
      Il comma 6 prevede il rilascio di un attestato di conclusione del periodo di apprendistato a coloro che, al compimento dei diciotto anni di età, vogliono sottoporsi all'esame definitivo con i funzionari del DTT per ottenere il permesso di guida definitivo.
      Con il regolamento previsto dall'articolo 3, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno individuate le formalità relative allo svolgimento del periodo di apprendistato anticipato alla guida.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Apprendistato anticipato alla guida).

      1. È istituito l'apprendistato anticipato alla guida di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose.
      2. L'autorizzazione all'esercizio anticipato alla guida è rilasciata dal Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Dipartimento», su richiesta dell'autoscuola presso la quale il candidato si è iscritto, dopo aver compiuto i sedici anni di età e purché abbia i requisiti fisici e psichici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
      3. Unitamente all'autorizzazione prevista dal comma 2, è rilasciato un libretto di apprendistato, che contiene il calendario di formazione teorico-pratica e gli estremi identificativi delle persone adibite a funzioni di tutor, ai sensi dell'articolo 2, nonché dei veicoli utilizzati per l'apprendistato anticipato alla guida. Il libretto deve essere conservato a bordo del veicolo quando viene utilizzato per le esercitazioni di guida e deve essere esibito ad ogni richiesta di controllo.

Art. 2.
(Svolgimento dell'apprendistato anticipato alla guida).

      1. L'apprendistato anticipato alla guida è costituito da:

          a) un corso iniziale di formazione, obbligatorio e della durata minima di 40 ore su un programma di studio definito dal Dipartimento, e un corso pratico, che comprende almeno 20 ore di guida, da svolgere presso un'autoscuola, alla fine del

 

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quale l'allievo deve superare due prove di esame per ottenere la convalida dell'autorizzazione;

          b) un successivo periodo di addestramento pratico alla guida su strade e autostrade che dura fino al compimento del diciottesimo anno di età, e durante il quale l'aspirante conducente deve esercitarsi sul tipo di autoveicolo per il quale intende conseguire la patente, purché al suo fianco si trovi il tutor nominato, che deve essere persona di età non superiore a sessanta anni, munita di patente di guida valida per la stessa categoria, ovvero valida per una categoria superiore, conseguita da almeno dieci anni. Il tutor non deve avere commesso infrazioni al codice della strada che abbiano determinato quale sanzione accessoria, anche facoltativa, la sospensione o il ritiro della patente di guida.

      2. Il veicolo o i veicoli utilizzati ai fini indicati al comma 1 devono essere muniti di un apposito contrassegno recante le lettere «AA», indicative dell'apprendistato anticipato alla guida.
      3. Durante il periodo di apprendistato anticipato alla guida, devono tenersi, presso l'autoscuola dove si è svolto il periodo di formazione iniziale, almeno due incontri tra l'allievo, il tutor, gli istruttori e l'insegnante dell'autoscuola stessa, e se del caso uno psicologo, al fine di valutare i progressi dell'allievo e il suo grado di conoscenza delle norme sulla sicurezza stradale. Date ed esito degli incontri vanno annotati, a cura dell'insegnante, sul libretto di apprendistato.
      4. Fermi restando i limiti massimi di velocità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il titolare dell'autorizzazione all'apprendistato anticipato alla guida non può, in nessun caso, superare i 90 chilometri orari. Chiunque superi tali limiti è punito con il ritiro immediato dell'autorizzazione e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 500 euro.
      5. Chiunque, disponendo dell'autorizzazione all'apprendistato anticipato alla guida, sia sorpreso da solo alla guida di un

 

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veicolo o senza la presenza a bordo del tutor autorizzato, è punito con il ritiro immediato dell'autorizzazione stessa, con il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 2.000 euro.
      6. A conclusione del periodo pratico di apprendistato anticipato alla guida, l'autoscuola presenta l'allievo, che ha compiuto il diciottesimo anno di età, alle prove teoriche e pratiche per il conseguimento del permesso definitivo alla guida. Se le prove sono superate, il Dipartimento rilascia la patente di guida.
      7. I titolari della patente di guida rilasciata ai sensi della presente legge non sono soggetti alle limitazioni di cui all'articolo 117, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione all'apprendistato anticipato alla guida, le modalità di svolgimento del periodo di apprendistato e le caratteristiche del contrassegno da apporre sull'autoveicolo o sull'autovettura.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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