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PDL 3414

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3414



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GERMANÀ

Istituzione di una rete museale dell'emigrazione

Presentata il 22 novembre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - La rete museale che si propone di istituire in alcune regioni italiane, con sedi coordinate, concorrerebbe ad accrescere gli strumenti di conoscenza delle presenze italiane nel mondo e ad arricchire le vie economiche, turistiche e culturali, attraverso cui si svolge il «pendolarismo» di milioni di italiani emigrati o dei loro discendenti fra i Paesi di residenza e il Paese di origine.
      Lontano da ogni finalità celebrativa, retorica o folkloristica, la rete museale sull'emigrazione rientra nell'obiettivo di valorizzare la cultura e la storia del nostro Paese e, in particolare, quella dei nostri emigranti, attraverso l'analisi, ad esempio, della condizione della donna in contesti storici, sociali e culturali differenti, dell'emarginazione del diverso, del pregiudizio di classe e della discriminazione etnica e razziale. È perciò struttura di documentazione, di elaborazione di studi e ricerche, di promozione di incontri internazionali in Italia e all'estero, di interscambio culturale fra la comunità italiana in Italia e le comunità italiane all'estero, sia ai fini del reciproco interesse culturale ed economico, sia ai fini di una migliore conoscenza dell'Italia da parte degli stessi italiani nel mondo che troppo spesso soffrono di un senso di abbandono e di distacco forzato dalla madre patria, che considerano soltanto un'incantevole luogo da ricordare o, nel migliore dei casi, dove andare in vacanza. Al centro del tema dell'emigrazione italiana all'estero c'è oggi la questione di una «nuova soggettività sociale, economica e politica» dei nostri emigranti, abbiano essi conservato o meno la cittadinanza italiana, e la necessità di ristabilire un contatto tra loro e l'Italia, anche attraverso le risorse acquisite nel Paese adottivo, per consentire loro di partecipare alla costruzione dell'Italia con
 

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temporanea. La rete museale dell'emigrazione può essere uno strumento utile per rafforzare il legame fra gli emigrati e l'Italia e fra l'Italia e i suoi emigranti, un contenuto di conoscenze e quindi di cultura e di conseguente capacità di integrazione. Nella fenomenologia dei movimenti migratori mondiali, la creazione in Italia di una rete museale dell'emigrazione coinciderebbe con una fase in cui, pressoché ferme da noi le migrazioni interne dal sud al nord, il nostro Paese è soprattutto coinvolto nelle immigrazioni di altri popoli. L'immigrato viene spesso guardato con diffidenza, vediamo nascere prime conflittualità religiose e possibili conflitti etnici, l'asilo politico troppo spesso viene confuso con l'immigrazione clandestina. Queste minacce mettono a rischio l'integrazione, che è, o dovrebbe essere, la conclusione naturale di ogni movimento migratorio.
      Queste difficoltà, che oggi viviamo come Paese d'immigrazione, i nostri emigranti le hanno vissute, a loro volta, nei Paesi in cui trovarono accoglienza. Sicché lo studio della loro integrazione, in quei nuovi mondi, ci aiuterebbe a meglio affrontare i problemi delle immigrazioni di altre razze e culture nel nostro mondo e a capire le tendenze di lungo periodo del processo d'integrazione. Questa osservazione e questo studio dovrebbero essere precipui degli istituendi musei, tenendo anche conto delle modifiche indotte, nei fenomeni migratori, dalla globalizzazione dell'economia e dell' informazione.
      Nell'ambito della quarta sessione della «Conferenza internazionale sull'emigrazione italiana transoceanica tra otto e novecento e la storia delle comunità derivate» svoltasi nell'isola di Salina dal 31 agosto al 2 settembre 2002, gli studiosi e i rappresentanti dei musei dell'emigrazione, istituiti e istituendi, si sono riuniti per discutere i temi di una proposta di legge sul riconoscimento delle strutture museali esistenti e sull'istituzione di nuovi musei.
      Gli studi sul fenomeno migratorio italiano hanno messo in luce che i caratteri dell'emigrazione italiana sono diversi tra le diverse regioni del Paese, sia nelle cause che hanno dato origine all'esodo che nelle vicende che hanno caratterizzato la storia delle diverse comunità nei Paesi di destinazione. Posto che l'istituzione di un solo Museo nazionale, pur non escludendolo come elemento centrale di documentazione e di riferimento, difficilmente potrebbe rappresentare la complessità e la varietà del fenomeno e preso atto che oggi nel Paese esistono già diverse strutture museali operanti con finanziamenti pubblici o privati, e che altre strutture sono in fase di avanzata realizzazione o di progettazione, appare quanto mai opportuno, sia sul piano scientifico che su quello organizzativo, un raccordo istituzionale fra tutti i musei, istituiti e istituendi. Tale raccordo può essere assunto da un commissione scientifica che proficuamente potrebbe operare sotto l'egida del Ministro per gli italiani nel mondo.
      Appare altresì opportuno che i musei dell'emigrazione italiana, proprio per l'alto valore culturale e morale dell'iniziativa, debbano potere usufruire di opportuni finanziamenti da parte dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di una rete
museale dell'emigrazione).

      1. È istituita una rete museale dell'emigrazione, formata dai musei di Salina (Sicilia), di Francavilla Angitola (Calabria), e di Cavasso Nuovo (Veneto), nonché da ogni altro museo, in fase di realizzazione o di progetto, comunque avente le funzioni e le finalità di cui all'articolo 4.

Art. 2.
(Commissione scientifica).

      1. Presso la Direzione generale per gli italiani all'estero e per le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri è costituita una commissione scientifica, nominata dal Ministro per gli italiani nel Mondo e composta dai rappresentanti dei musei di cui all'articolo 1, nonché da studiosi di chiara fama, avente il compito di definire le caratteristiche della rete museale di cui al citato articolo 1 nonché di realizzare gli opportuni raccordi scientifici ed organizzativi tra le diverse strutture della medesima rete.
      2. La commissione scientifica conclude i suoi lavori entro sei mesi dall'insediamento e trasmette una apposita relazione al Ministro per gli italiani nel Mondo.

Art. 3.
(Competenze del Governo).

      1. Il Ministro per gli italiani nel Mondo, con proprio decreto, tenuto conto della relazione della commissione scientifica di cui all'articolo 2, comma 2, e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

 

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tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

          a) adotta gli statuti dei musei di cui all'articolo 1;

          b) nomina gli organi direttivi dei musei;

          c) stabilisce le sedi e le destinazioni funzionali dei musei;

          d) assegna in uso ai musei beni di proprietà dello Stato, al fine della loro valorizzazione;

          e) definisce le finalità, le funzioni generali e i tempi di progressiva realizzazione dei musei.

Art. 4.
(Funzioni e finalità dei musei).

      1. Ai musei di cui all'articolo 1 è attribuita la funzione di concorrere a realizzare, attraverso testimonianze documentaristiche, esposizioni permanenti ed attività di ricerca e di didattica, la maggiore integrazione possibile fra la comunità nazionale e le comunità di italiani nel mondo. Per assolvere a tale funzione, volta a completare il riconoscimento della nuova soggettività sociale, culturale ed elettorale degli italiani all'estero ed a stabilire un maggiore interscambio produttivo fra l'Italia e i suoi cittadini nel mondo, i musei si articolano nei seguenti settori:

          a) un archivio storico dell'emigrazione italiana, in particolare dell'emigrazione avvenuta nel corso degli anni 1870-1970, comprendente statistiche, leggi e norme italiane e straniere, libri, giornali, atti di convegni, rapporti delle compagnie di navigazione ed inchieste parlamentari;

          b) una biblioteca dell'inedito, costituita dalla corrispondenza tra emigrati all'estero e familiari in Italia, diari, autobiografie ed ogni altro documento di impegno intellettuale;

          c) una sezione etnografica, etnologica e antropologica per raccogliere, esporre e

 

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proporre in forma critica e didattica le esperienze degli emigrati, la storia di usi e costumi, i prodotti dell'incrocio fra la cultura materiale e spirituale degli immigrati e quella dei nuovi luoghi, le integrazioni complete, parziali o ancora incompiute, tra emigrati e società di accoglienza;

          d) un archivio visivo costituito da una videoteca; un archivio sonoro costituito da una nastroteca; un archivio statistico costituito da banche dati; un archivio demografico, costituito dalle genealogie più significative;

          e) una sezione destinata alla produzione di software su richiesta dell'Unione europea, di Parlamenti, di Governi, di università degli studi, di ambasciate, di fondazioni, di associazioni imprenditoriali e sindacali o di studiosi;

          f) una sezione didattica per favorire progetti formativi di giovani e di adulti, sulla base di corsi universitari e parauniversitari, predisposti anche di intesa con altre fondazioni culturali italiane e straniere, private e pubbliche;

          g) una sezione operativa per l'organizzazione di eventi speciali, quali conferenze stampa o presentazioni di progetti al cospetto di un forum internazionale di persone specializzate, nonché di potenziali investitori, al fine di ricostituire o rafforzare il legame tra gli emigrati e l'Italia, ampliando la nozione di cittadino italiano oltre i confini geografici e politici;

          h) una sezione dedicata all'interscambio di mostre tra i musei di cui all'articolo 1 e i musei realizzati in altri Paesi per le medesime finalità.

      2. Per l'attuazione delle funzioni e delle finalità di cui al presente articolo, i musei costituiscono altresì siti web tematici, utilizzabili per lo scambio di informazioni e documentazioni sulle problematiche dell'emigrazione. Tale scambio è finalizzato, altresì, alla realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali nei confronti degli emigrati, tenuto conto delle loro diverse realtà ed esigenze.

 

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Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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