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PDL 5389

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5389



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

con il ministro delle comunicazioni
(GASPARRI)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1o giugno 2002

Presentato il 29 ottobre 2004


      

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Onorevoli Deputati! - Scopo, portata e motivi del provvedimento. L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, proposto da parte azera, costituisce l'indispensabile punto di partenza per l'avvio di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale, scientifico e tecnologico con un Paese il cui ultimo accordo in tale senso risale al 1960, anno della ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica.
      Esso sostituisce, perciò, la precedente intesa resasi obsoleta oltre che per gli intervenuti cambiamenti politici anche per
 

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le componenti etniche e culturali che già connotavano diversamente l'Azerbaijan in seno all'Unione Sovietica e che lo pongono ora a inserirsi nel dialogo con l'Europa e di conseguenza con l'Italia, in modo autonomo e autorevole.
      L'Accordo ha difatti come scopo principale una migliore conoscenza e comprensione reciproca tra i due popoli attraverso lo scambio di conoscenze soprattutto a livello scientifico e tecnologico, ma anche una risposta efficace alla richiesta di cultura e di lingua italiane che è ormai una costante di tutti i Paesi dell'ex Unione Sovietica e caucasici.
      Oltre a promuovere e a favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà cooperazioni in campo archeologico e nella conservazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

      Illustrazione dell'articolato. Il testo si compone di un preambolo e di 14 articoli.
      L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:

          1) individuazione dei settori prioritari di collaborazione nell'ambito specifico dell'insegnamento della lingua, della cooperazione interuniversitaria, della partecipazione a eventi culturali e scambi d'artisti, nonché della cooperazione archeologica (articoli 1-6);

          2) modalità e campi di esecuzione delle cooperazioni scientifica, tecnologica, universitaria, culturale (articoli 7-8 e 10-11);

          3) individuazione dei campi da tutelare o proteggere (articoli 9 e 12);

          4) clausole di esecuzione, di entrata in vigore e di durata dell'Accordo (articoli 13 e 14).

      Nel Preambolo sono evidenziate le ragioni motivanti l'Accordo, vale a dire il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e la convinzione che la collaborazione in materia di cultura, istruzione e scienza permettano una migliore conoscenza reciproca e comprensione.
      L'articolo 1 elenca i settori in cui si svilupperanno con maggiore intensità le collaborazioni: istruzione e insegnamento della lingua, cooperazione tra università, partecipazione a manifestazioni culturali e scambi di artisti, cooperazione archeologica.
      L'articolo 2 precisa le attività che, in materia di istruzione e di insegnamento, si intende favorire, e in particolare lo studio delle rispettive lingue e letterature attraverso: corsi, lettorati e cattedre all'università e nelle scuole secondarie; scambi e cooperazione tra individui, istituzioni e organizzazioni collegate all'istruzione; collaborazione sui programmi scolastici e sulla didattica, anche attraverso lo scambio di esperti.
      L'articolo 3 chiarisce quali forme di cooperazione interuniversitaria verranno privilegiate: scambio di insegnanti e ricercatori, avvio di ricerche congiunte, seminari, simposi, assestamento delle intese già esistenti secondo gli obiettivi del presente Accordo.
      L'articolo 4 fa riferimento alle collaborazioni possibili tra enti, istituzioni e associazioni di arte, musica, danza, arti visive, teatro e cinema in vista di realizzazioni comuni, scambi di artisti, partecipazione a festival, fiere, simposi, rassegne e manifestazioni di rilievo oltre a scambio periodico di mostre ad alto livello rappresentative del reciproco patrimonio artistico e culturale.
      L'articolo 5 determina in quali modi si favoriranno le collaborazioni e le missioni archeologiche e in quali campi si sfrutterà la collaborazione fra esperti e enti competenti riguardo alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio archeologico.
      L'articolo 6 specifica che l'offerta di borse di studio riguarderà prioritariamente i settori che le parti hanno giudicato prioritari (articolo 2).

 

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      L'articolo 7 riguarda la cooperazione scientifica e tecnologica tra università ed enti di ricerca, incoraggiata da scambi di documentazione, visite reciproche di esperti e specialisti, organizzazione di conferenze e seminari, realizzazione di ricerche e studi comuni in aree concordate.
      L'articolo 8 designa le istituzioni culturali dell'altro Paese, quali istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche, delle quali si favorirà, previo esame caso per caso da entrambe le parti, l'insediamento.
      L'articolo 9 riguarda la collaborazione al fine di impedire l'illecita importazione ed esportazione dei beni culturali.
      L'articolo 10 elenca i campi (informazione, sport, scambi giovanili, archivi, biblioteche, musei) in cui si favorirà la collaborazione.
      L'articolo 11 impegna le Parti a sostenere e realizzare in materia culturale, scientifica, universitaria e scolastica le iniziative previste dall'ordinamento comunitario.
      L'articolo 12 concerne l'impegno delle Parti a proteggere e a non divulgare i diritti della proprietà intellettuale per i quali si seguiranno le disposizioni di accordi internazionali.
      L'articolo 13 riguarda la costituzione di una Commissione Mista che si riunisce regolarmente per esaminare lo stato e lo sviluppo della collaborazione e per redigere programmi esecutivi pluriennali.
      L'articolo 14 definisce le modalità di notifica reciproca e le questioni procedurali relative all'entrata in vigore (alla data di ricezione della seconda delle due notifiche in cui si comunica ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure), alla durata (cinque anni), al rinnovo (per periodi di cinque anni) e alla denuncia dell'Accordo. La denuncia, per le vie diplomatiche e con effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte, non pregiudicherà l'esecuzione dei progetti concordati mentre l'Accordo era in vigore.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).


        L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli.

Articolo 2.

        Al fine di migliorare le iniziative rivolte allo sviluppo dello studio delle lingue e delle letterature dei rispettivi Paesi, si prevedono le seguenti spese:

Euro

contributo ad istituzioni locali per lo svolgimento di corsi e seminari di formazione per gli insegnanti locali di italiano .... 10.000

forniture librarie, materiale didattico e audiovisivo per le università dell'Azerbaijan
5.000

sostegno per l'istituzione di due cattedre di lingua italiana in Azerbaijan (euro 10.000 \x n. 2 cattedre)
20.000

            Totale onere (articolo 2)
35.000

Articolo 3.

        Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

Euro
n. 2 docenti o ricercatori per 10 giorni. Spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 93 \x 2 persone \x 10 giorni)
1.860

 

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        Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione scientifica e tecnologica (articolo 3), si prevede che l'Italia possa inviare in Azerbaijan n. 2 docenti o ricercatori.
        I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificabili:

Euro
biglietto aereo A/R Roma-Baku (euro 900 \x 2 persone)
1.800

        Inoltre, allo scopo di favorire la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede di stipulare specifici accordi di cooperazione. La relativa spesa viene quantificata in euro 25.800

25.800

            Totale onere (articolo 3)
29.460

        Di detto onere, l'importo di euro 27.600 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 4.

        Al fine di favorire la collaborazione tra le istituzioni, gli enti e le associazioni dei rispettivi Paesi, sono previste le seguenti iniziative, le cui spese vengono così quantificate:

Euro

realizzazione in Azerbaijan di appositi progetti nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale
30.000

organizzazione di fiere del libro e rassegne per il patrimonio artistico e culturale italiano
30.000

            Totale onere (articolo 4)
60.000

        Di detto onere, l'importo di euro 30.000 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 6.

        Allo scopo di consentire la partecipazione di studenti e ricercatori dell'Azerbaijan ai progetti di ricerca nei centri ed organismi di ricerca in Italia, viene prevista la concessione annua di n. 32 borse di studio per un periodo di un mese.

 

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        La relativa spesa è così quantificabile:

Euro
borsellino mensile (euro 620 per 32 persone \x 1 mese)
19.840

spese di assicurazione (euro 26 \x 32 borse)
832

            Totale onere (articolo 6)
20.672

Articolo 7.

        Al fine di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra gli istituti, i centri di ricerca e le università dei rispettivi Paesi, si prevede lo scambio di esperti e ricercatori.
        Sulla base di analoghe iniziative di precedenti accordi, si ritiene che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

Euro

n. 5 docenti o ricercatori un periodo di 10 giorni; spesa per soggiorni di breve durata (euro 93 al giorno \x 5 persone \x 10 giorni)
4.650

n. 5 docenti o ricercatori per un periodo di 1 mese; spesa per soggiorni di lunga durata (euro 1033 \x 5 persone \x 1 mese)
5.165

assicurazione (euro 26 \x 10 persone)
260

        Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Azerbaijan n. 5 ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

n. 5 biglietti aerei A/R Roma/Baku (euro 900 \x 5 persone)
4.500

        Per sostenere le attività di ricerca scientifica e tecnologica, si prevede una spesa quantificata in euro 30.000.

30.000

        Si prevede, inoltre, il finanziamento annuo di n. 5 progetti congiunti di reciproco interesse in materia scientifica.
        La relativa spesa è così quantificabile:

(euro 5.000 \x n. 5 progetti)
25.000

        Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

            Totale onere (articolo 7)
69.575

 

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Articolo 10.

        Allo scopo di favorire lo scambio delle visite giovanili nel settore dello sport, si prevedono i seguenti oneri:

Euro
missione ed ospitalità delle sottocommissioni miste per realizzare il programma degli scambi giovanili
5.165

partecipazione di operatori socio-culturali giovanili ad iniziative multilaterali
5.165

realizzazione di progetti, predisposti da enti e associazioni in base al programma concordato
25.823

            Totale onere (articolo 10)
36.153

Articolo 13.

        Al fine di esaminare i programmi operativi, viene costituita una Commissione Mista, che si riunirà ogni tre anni alternativamente a Baku e a Roma.
        Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari, di cui due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un periodo di quattro giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

        Spese di missione:
Euro

pernottamento (euro 139 al giorno \x 3 persone \x 4 giorni)
1.668

diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 104, cui si aggiungono euro 31, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 104 viene ridotto di euro 35, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 100 + euro 39) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 139 \x 3 persone \x 4 giorni)
1.668

        Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Baku (euro 900 \x 3 persone = euro 2.700 + euro 135 quale maggiorazione del 5 per cento)
2.835

            Totale onere (articolo 13)
6.171

        Di detto onere, l'importo di euro 2.057 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

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        Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere per euro 30.000 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per euro 54.657 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, per la rimanente parte, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri a decorrere dal 2005 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:

Articolo
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007
Articolo 2 euro 35.000 euro 35.000 euro 35.000
Articolo 3 »    29.460 »    29.460 »    29.460
Articolo 4 »    60.000 »    60.000 »    60.000
Articolo 6 »    20.672 »    20.672 »    20.672
Articolo 7
»    69.575 »    69.575 »    69.575
Articolo 10
»    36.153 »    36.153 »    36.153
Articolo 13
»          -- »          -- »    6.171

Totale euro

250.860

250.860

257.031

In cifra tonda 250.860 250.860 257.030

        Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente agli scambi di docenti e ricercatori, alla concessione delle indennità per i corsi di formazione, al contributo per i progetti di ricerca, pubblicazioni, borse di studio, alla realizzazione di eventi culturali iniziative per la diffusione della lingua italiana e dello sport, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        La collaborazione culturale, scientifica e tecnica fra Italia e Azerbaijan era contemplata all'interno dell'Accordo culturale firmato a Roma nel 1960. Il nuovo intervento normativo abroga il vecchio atto normativo e soddisfa l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo culturale, scientifico e tecnologico. Un altro elemento di novità si ravvisa nella protezione dei diritti della proprietà intellettuale per realizzare la quale i due Paesi si affideranno alle disposizioni di Accordi internazionali.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'esecuzione dell'Accordo in oggetto non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione e la regolare convocazione di una Commissione Mista preposta alla sua attuazione consente contemporaneamente di applicare soddisfacentemente l'Accordo e di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario anzi si allineano con quanto già previsto soprattutto in tema di tutela delle importazioni ed esportazioni illecite di opere d'arte e beni culturali.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        L'intervento normativo risulta inoltre compatibile con quanto di competenza delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

 

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Motivazioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo.

        La necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo artistico e scolastico tra i due Paesi desiderosi di rafforzare i loro rapporti d'amicizia attraverso una migliore conoscenza reciproca hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica dell'Azerbaijan ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica a sostituzione dell'Accordo firmato a Roma nel 1960 tra l'Italia e l'Unione Sovietica della quale lo stesso Azerbaijan faceva parte.

B) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

        A beneficiare dell'Accordo saranno ricercatori, studenti, dottorandi, docenti e tecnici; università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni scientifiche, tecnologiche e industriali.
        Le Amministrazioni dei due Paesi contraenti l'Accordo responsabili per la sua esecuzione sono, da parte italiana, il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per i paesi dell'Europa e Direzione generale per la promozione e cooperazione culturale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per i beni e le attività culturali, e, da parte azera, il Ministero degli affari esteri.
        Più specificatamente l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un protocollo esecutivo e sarà disciplinato dalle riunioni periodiche della Commissione Mista che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le amministrazioni competenti e con organismi privati.

C) Analisi costi-benefìci.

        Dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefìci nel settore delle relazioni culturali e nel campo della promozione culturale e linguistica, grazie a una maggiore possibilità di scambi, convegni, ricerche e missioni archeologiche.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Baku il 1o giugno 2002.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 250.860 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 257.030 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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