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PDL 5390

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5390



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RANIELI, VOLONTÈ

Disciplina organica della magistratura onoraria

Presentata il 29 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge affronta il problema di uniformare la disciplina sulla magistratura onoraria, oggi caratterizzata da una legislazione non omogenea, risultante da interventi normativi succedutisi nel tempo, in circostanze caratterizzate spesso dall'urgenza.
      Volutamente si è ritenuto di operare l'intervento normativo limitandolo alle categorie principali di magistrati onorari, cioè i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, tralasciando i giudici onorari aggregati che per la loro temporaneità e specificità si devono considerare una categoria ormai in via di estinzione.
      Con il presente progetto di legge si è voluto distinguere da un lato i giudici onorari cui sono state attribuite funzioni giurisdizionali - civili e penali - da esercitare in piena autonomia e in posizione paritaria rispetto ai giudici professionali, nei limiti di competenza fissati dalla legge, presso uffici dotati parimenti di completa autonomia (giudici di pace); dall'altro i giudici onorari, cui possono essere attribuite dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito da più sezioni, dal presidente o da altro magistrato che dirige la sezione, funzioni giurisdizionali in caso di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari (professionali), con tassativa esclusione, nella materia civile, dei procedimenti cautelari e possessori ante causam e, nella materia penale, della funzione di giudice per le indagini preliminari, di giudice dell'udienza preliminare, nonché dei procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (giudici onorari di tribunale), nonché i magistrati onorari, cui possono essere attribuite dal procuratore della Repubblica le funzioni del pubblico ministero presso il tribunale e
 

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presso le sedi distaccate dello stesso, ovvero che possono essere nominativamente delegati volta per volta ad esercitare le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale, nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 178 del medesimo codice, nei procedimenti davanti ai giudici di pace, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del citato codice, nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori e nei procedimenti civili.
      Nella scelta se creare un unico ruolo di magistrati onorari ovvero di lasciare distinti coloro che hanno funzioni e competenze proprie, cioè i giudici di pace, e coloro che svolgono funzioni in condizioni di supplenza, cioè i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, si è optato per la seconda ipotesi, sul presupposto che la funzione giurisdizionale esercitata per supplenza è da sempre esistita nel nostro ordinamento - basti pensare ai vice pretori onorari - e che una soluzione che la escludesse non sarebbe realistica nell'attuale situazione, anche in presenza di un significativo aumento della competenza del giudice non professionale.
      Del resto prevedere una categoria di magistrati onorari che svolge esattamente le stesse funzioni dei magistrati professionali, ma non è reclutata con il medesimo concorso, appare contraria alla Costituzione, poiché non si troverebbe ragione del fatto che il cittadino si possa trovare indifferentemente e per caso ad essere giudicato da un giudice non professionale o da un giudice professionale.
      Si è preferito quindi operare un riordino tenendo distinti i requisiti per la nomina, l'incompatibilità, la durata e la possibilità di riconferma, essendo evidente che assai diverse sono le questioni che si pongono, a seconda che si tratti di delineare una disciplina riferita a magistrati non professionali che svolgono le funzioni giurisdizionali con pienezza di competenza, in autonomia e con continuità, ovvero una disciplina riguardante coloro che le svolgono in via di mera supplenza dei magistrati professionali e presso gli uffici diretti da questi ultimi. Si è cercato di uniformare la disciplina eliminando alcune incongruenze che non trovavano ragion d'essere in materia disciplinare, di formazione, di valutazione della professionalità.
      La proposta di legge consta di 15 articoli che disciplinano la figura, le funzioni e il ruolo dei magistrati onorari (articoli 1 e 2), i requisiti per la nomina e le incompatibilità (articoli 3 e 4), l'ammissione e lo svolgimento del tirocinio (articoli 5 e 6), la formazione permanente (articolo 7), la durata (articolo 8), la cessazione e la decadenza dall'ufficio (articolo 9), la revoca e altre sanzioni disciplinari (articolo 10), il trasferimento (articolo 11), la nomina del giudice di pace coordinatore (articolo 12), la sostituzione dei rappresentati designati dai consigli dell'ordine degli avvocati (articolo 13), i doveri del magistrato onorario (articolo 14), l'ubicazione ed i mezzi per il funzionamento degli uffici (articolo 15).
      La «temporaneità», considerata requisito peculiare dei magistrati onorari, è stata disciplinata in modo differente per i giudici onorari con pienezza di funzioni giurisdizionali rispetto ai giudici onorari con funzioni giurisdizionali di supplenza.
      Allo stesso modo è stata prevista l'incompatibilità più stringente, in ambito distrettuale, con l'esercizio della professione forense per i giudici onorari che esercitano la funzione giurisdizionale in modo pieno e autonomo, e quella «relativa» - ossia limitata al circondario - per i giudici onorari che la esercitano in via di supplenza del giudice professionale.
      Quanto al requisito dell'età viene invece richiesta l'età minima di cinquanta anni per i giudici di pace, mentre per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari è previsto un limite massimo di quaranta anni.
 

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      Il recupero del giudice della terza età trova la sua giustificazione sia nella esperienza trascorsa e negli esiti positivi della stessa, sia nella necessità - anzi «doverosità» - di non alimentare le pur comprensibili istanze di stabilizzazione dei giovani laureati, sia infine nella considerazione che a distanza di oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 374 del 1991 è lecito prevedere una più ampia platea di persone di età matura fornite dei requisiti per la nomina a giudici di pace.
      Quanto alla durata nella carica (articolo 8), è fissata per i giudici di pace in cinque anni, e in quattro per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, mentre il giudice di pace può essere confermato per due volte per eguale periodo, il giudice onorario di tribunale e il vice procuratore onorario possono essere confermati soltanto una volta.
      Si è voluto dare particolare importanza alla formazione (articolo 7) - iniziale o permanente che sia - nella consapevolezza che su di essa si gioca, per il futuro, una buona parte della riuscita di qualsiasi disegno riformatore relativo alla magistratura onoraria. Premessa la natura di dovere d'ufficio - sanzionabile anche dal punto di vista disciplinare - che la formazione «permanente» riveste per i magistrati onorari, si è ritenuto che debba essere generalizzata la previsione del tirocinio preventivo come una sorta di fase «paraconcorsuale» di selezione.
      A questo riguardo, pare decisiva la considerazione secondo la quale la preventività del tirocinio debba essere prevista non tanto in rapporto alla nomina quanto all'assunzione delle funzioni: così configurata, la formazione iniziale è caratteristica comune anche ai giudici togati, che sono tenuti al superamento del periodo di uditorato prima dell'assunzione di funzioni.
      In materia di cessazione e di decadenza dall'ufficio, si è convenuto sull'opportunità di procedere all'unificazione delle varie previsioni dettate a proposito dei diversi magistrati onorari introducendo anche per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari le sanzioni disciplinari oggi previste solo per i giudici di pace (articolo 10).
      Si prevede, infine, un nuovo sistema per la nomina dei coordinatori degli uffici dei giudici di pace (articolo 12), non più affidato al criterio oggettivo dell'anzianità di servizio, ma attribuendo la scelta al Consiglio superiore della magistratura che valuta le attitudini e il merito, lasciando l'anzianità come criterio residuale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Magistrati onorari).

      1. Sono magistrati onorari e appartengono all'ordine giudiziario i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari.
      2. Nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, i magistrati onorari sono autonomi e indipendenti da ogni altro potere.
      3. Le funzioni di giudice di pace, di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario sono tra loro distinte. Il giudice di pace esercita la giurisdizione in materia civile e penale nelle materie previste dalla legge. I giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari esercitano, in caso di impedimento o di mancanza dei magistrati professionali, le funzioni ad essi delegate nell'ambito degli uffici di appartenenza.

Art. 2.
(Ruolo organico e pianta organica).

      1. È istituito il ruolo organico dei magistrati onorari. Il ruolo dei giudici di pace è di 3.500 unità, il ruolo dei giudici onorari di tribunale è di 2.000 unità e il ruolo dei vice procuratori onorari è di 1.800 unità.
      2. In sede di prima applicazione della presente legge, la pianta organica dei magistrati onorari addetti agli uffici giudiziari è determinata entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura che acquisisce i pareri dei consigli giudiziari.
      3. In caso di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di impedimento temporaneo del magistrato che ne esercita le

 

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funzioni, il presidente del tribunale può disporre l'applicazione o affidare temporaneamente la reggenza dell'ufficio al giudice di pace di un ufficio contiguo. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi, si provvede ad una nuova nomina.
      4. La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata dal presidente del tribunale territorialmente competente che ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura ogni anomalia del servizio. La sorveglianza sui giudici onorari di tribunale e sui vice procuratori onorari è esercitata rispettivamente dai presidenti di tribunale e dai procuratori della Repubblica.
      5. L'ufficio del giudice di pace, fino alla riforma organica delle circoscrizioni giudiziarie, che deve essere effettuata entro un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, ha sede in tutti i capoluoghi degli ex mandamenti di pretura.

Art. 3.
(Requisiti per la nomina
a magistrato onorario).

      1. Per la nomina a magistrato onorario sono richiesti i seguenti requisiti comuni:

          a) essere cittadino italiano;

          b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

          c) avere idoneità fisica e psichica all'esercizio delle funzioni;

          d) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

          e) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;

          f) avere età non inferiore a cinquanta anni e non superiore a settanta anni per le funzioni di giudice di pace; avere età non inferiore a venticinque anni e non

 

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superiore a quaranta anni per i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari;

          g) avere cessato, o impegnarsi a cessare, prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata.

      2. Per la nomina a giudice di pace è richiesto, inoltre, l'esercizio, anche pregresso, di una delle seguenti attività:

          a) funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie;

          b) professione di avvocato;

          c) insegnamento di materie giuridiche nelle università;

          d) funzioni di notaio;

          e) funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva.

      3. Per la nomina a giudice onorario di tribunale o a vice procuratore onorario sono titoli di preferenza lo svolgimento, anche pregresso, delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, e il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, o l'avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche.
      4. Accertati i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, per equilibrio e prestigio acquisiti e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario.
      5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività, questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi entro trenta giorni dalla data della nomina a giudice di pace.

 

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Art. 4.
(Incompatibilità).

      1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

          a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive, i sindaci, gli assessori ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

          b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

          c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

          d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli sono incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

          e) coloro che svolgono o hanno svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività.

      2. Lo svolgimento delle funzioni di giudice di pace è incompatibile con l'esercizio della professione forense nel distretto di corte d'appello nel quale si trova l'ufficio del giudice di pace.
      3. I giudici onorari o i vice procuratori onorari non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nell'ambito del quale è compreso l'ufficio presso cui svolgono le funzioni ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati o i soci di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti sino al secondo grado e gli affini entro il primo grado; non possono, altresì,

 

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rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svolti dinanzi a tali uffici.
      4. Il magistrato onorario non può assumere l'incarico di consulente, di perito o di interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nell'ambito del quale esercita le proprie funzioni, ed è tenuto ad astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui ha avuto o ha rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Art. 5.
(Ammissione al tirocinio).

      1. Il presidente della corte d'appello, in relazione alle concrete esigenze degli uffici, al verificarsi delle vacanze nella pianta organica dei magistrati onorari, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito INTERNET del Ministero della giustizia, nonché nella Gazzetta Ufficiale. Ne dà altresì comunicazione ai presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati.
      2. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto.
      3. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio, integrato da

 

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tre rappresentanti designati, di intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, da un rappresentante dei giudici di pace, da un rappresentante dei giudici onorari e da un rappresentante dei vice procuratori onorari di tribunale, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio, sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, redigendo distinte graduatorie in relazione alle diverse categorie di magistrati onorari.
      4. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
      5. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare rispettivamente per le diverse categorie di magistrati onorari.

Art. 6.
(Svolgimento del tirocinio e nomina).

      1. I magistrati onorari sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneità, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario.
      2. Gli ammessi al tirocinio, che sono stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non sono stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti per lo svolgimento della medesima funzione per la quale hanno concorso.
      3. Il tirocinio per la nomina a magistrato onorario ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato togato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile e in materia penale, con particolare riguardo alle funzioni onorarie per le quali è stato ammesso al tirocinio, presso gli uffici del tribunale

 

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ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante e, con riferimento agli aspiranti giudici di pace, è volto anche all'acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.
      4. Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, e nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale.
      5. Il magistrato affidatario cura, sotto la propria responsabilità, che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti, e segnalando al presidente della corte d'appello le eventuali ripetute assenze o violazioni dei doveri connessi allo svolgimento della pratica che possono comportare l'interruzione del tirocinio.
      6. Il consiglio giudiziario provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici onorari, mediante l'apporto di magistrati allo scopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.
      7. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.
      8. A conclusione del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a magistrato onorario, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi.
      9. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a 50 euro per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.
      10. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace, di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario assume possesso dell'ufficio
 

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entro quaranta giorni dalla data di nomina.
      11. La graduatoria di idoneità di cui al comma 8 conserva la sua validità per un periodo di due anni. Durante questo periodo, l'indizione di nuove procedure di selezione è subordinata all'assorbimento di tutti gli idonei per ciascuna fascia.

Art. 7.
(Formazione permanente).

      1. La formazione permanente dei magistrati onorari costituisce dovere d'ufficio. Il presidente della corte d'appello esercita la sorveglianza sulla proficua e attiva partecipazione dei magistrati onorari alle attività di cui al presente articolo, e propone, in caso di inosservanza, al consiglio giudiziario competente i provvedimenti disciplinari.
      2. Il consiglio giudiziario organizza, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per magistrati onorari, avvalendosi della collaborazione di magistrati di carriera e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata inferiore a trenta giorni, anche non consecutivi. A conclusione di ciascun corso è prevista una verifica finale scritta e orale.
      3. Ai docenti è corrisposto un compenso orario fissato con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alla qualificazione professionale di ciascuno.
      4. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello predispongono i mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei magistrati onorari, e garantiscono loro l'accesso gratuito alle banche dati informatiche alle medesime condizioni dei magistrati di carriera.

 

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Art. 8.
(Durata e conferma).

      1. Il giudice di pace dura in carica cinque anni, può essere confermato per due volte per un periodo massimo di tre quinquenni. L'esercizio delle funzioni di giudice di pace non può essere protratto oltre il settantaduesimo anno di età.
      2. Il giudice onorario e il vice procuratore onorario durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta per analogo periodo.
      3. Alla scadenza del primo mandato il consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneità del magistrato onorario a essere confermato nell'incarico.
      4. Il giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze, dei verbali di udienza e di ogni altro provvedimento giudiziario redatto dal magistrato onorario, delle relazioni scritte svolte dai capi e dai responsabili degli uffici di appartenenza, dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 7, comma 2, oltre che della quantità statistica del lavoro svolto.
      5. La conferma è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario, acquisito il parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica.
      6. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande di trasferimento e sulle domande di ammissione al tirocinio; le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine.

Art. 9.
(Cessazione e decadenza dall'ufficio).

      1. Il magistrato onorario cessa dall'ufficio:

          a) per compimento del settantaduesimo anno di età per i giudici di pace; del

 

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quarantesimo anno di età per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari;

          b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma;

          c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

      2. Il magistrato onorario decade dall'ufficio:

          a) se non assume le sue funzioni entro il termine di cui all'articolo 6, comma 10;

          b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio, ovvero in caso di infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi;

          c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità.

Art. 10.
(Revoca dall'ufficio e altre sanzioni
disciplinari).

      1. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti l'ammonimento, la censura o, nei casi più gravi, la revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in caso di comportamento negligente o scorretto, ovvero di inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio.
      2. Il presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario la dichiarazione di decadenza di cui all'articolo 9, comma 2, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

 

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      3. Nel corso del procedimento disciplinare, sia dinanzi al consiglio giudiziario che dinanzi al Consiglio superiore della magistratura, il magistrato onorario ha diritto di farsi assistere da un difensore, di prendere visione degli atti e di presentare memorie e osservazioni.
      4. I provvedimenti disciplinari a carico dei magistrati onorari di cui al presente articolo sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
      5. Ai magistrati onorari si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198.

Art. 11.
(Richiesta di trasferimento).

      1. I magistrati onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici che presentano vacanze in organico per lo svolgimento delle medesime funzioni. Il Consiglio superiore della magistratura delibera il trasferimento tenendo conto delle esigenze degli uffici interessati.

Art. 12.
(Coordinatore dell'ufficio
del giudice di pace).

      1. Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, il Consiglio superiore della magistratura provvede a nominare il giudice di pace coordinatore dell'ufficio, tenuto conto delle proposte pervenute dal consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario provvede a redigere una graduatoria tra i giudici di pace che hanno presentato la domanda, che tiene conto della specifica esperienza svolta dall'aspirante e dei titoli in suo possesso, in particolare delle attitudini e del merito; il criterio dell'anzianità ha valore residuale. La funzione di

 

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coordinatore non può essere svolta per un periodo superiore a cinque anni.
      2. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il presidente del tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio, di intesa con il procuratore della Repubblica.
      3. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di 130 euro per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di 207 euro per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di 310 euro per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di 390 euro per tutti gli altri uffici.

Art. 13.
(Sostituzione dei rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati).

      1. I rappresentanti designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di appello, iscritti all'albo professionale relativo al circondario in cui esercita le proprie funzioni il magistrato onorario di pace sottoposto alla valutazione del consiglio giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti iscritti all'albo professionale relativo a un diverso circondario.

Art. 14.
(Doveri del magistrato onorario).

      1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati professionali. Ha inoltre, l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui ha o ha avuto rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

 

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Art. 15.
(Locali, attrezzature e servizi degli uffici
del giudice di pace).

      1. Gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, se le strutture edilizie esistenti lo consentono, ovvero in adeguati locali apprestati dai comuni nel cui territorio hanno sede gli uffici medesimi. Ai predetti comuni è corrisposto un contributo annuo a carico dello Stato per le spese da essi sostenute, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni.
      2. Resta a carico dello Stato la fornitura di attrezzature e di servizi necessari per il funzionamento degli uffici di cui al comma 1.


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