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PDL 5431

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5431



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DI LUCA

Modifica dell'articolo 514 del codice penale, in materia di frodi
e contraffazioni

Presentata il 19 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende intervenire nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale con particolare riferimento alla gravosa problematica della lotta alla contraffazione.
      L'Unione europea ha imposto il rafforzamento delle normative degli Stati membri, finalizzate a fornire dei presìdi nazionali in materia civile e penale.
      In ossequio a tali richieste lo Stato italiano, in ambito civilistico, ha adottato le sezioni specializzate. Per contro, in sede penale, nessun intervento è stato ad oggi effettuato, al fine di rinnovare il sistema normativo, orientato a prevenire la commissione di reati in materia di contraffazione; tale sistema è infatti ancora contraddistinto da disposizioni penali risalenti al periodo di entrata in vigore del «codice Rocco» (1930).
      In particolare, la sola lettura della norma di cui all'articolo 514 del codice penale consente di evidenziare come la previsione in oggetto appaia formulata in termini arcaici e ben poco adattabili all'attuale scenario socio-economico del Paese, tanto da essere di fatto disapplicata; valga in tale senso considerare l'assoluta esiguità di pronunce giurisdizionali in materia.
      Detta norma fornisce infatti un presidio penale all'economia pubblica contro il danno derivante unicamente all'«industria nazionale» nel suo complesso, non prevedendo per converso alcuna tutela in favore della singola impresa danneggiata, italiana o straniera (né tale tutela poteva essere prevista all'epoca).
      Una rivisitazione del testo normativo, con l'ampliamento della nozione di «evento danno» fino a ricomprendere all'interno di tale categoria la singola industria, nazionale o estera, nonché la piccola e media impresa, consentirebbe di attualizzare le previsioni penali in vista della prevenzione di condotte criminose dirette a ledere ovvero a mettere in pericolo il bene giuridico costituzionale della libertà di iniziativa economica imprenditoriale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 514 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 514. - (Frodi e contraffazioni contro le industrie nazionali ed estere). - Chiunque importa, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali contraffatti o comunque abusivamente alterati nei caratteri identificativi o manifestamente imitativi nella composizione o nella confezione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa non inferiore a 2.500 euro.
      Se per i marchi o i segni distintivi dei prodotti o per la abusiva produzione o riproduzione dei relativi contenuti non risultano osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale o in materia di marchio comunitario, la pena è aumentata fino ad un terzo».


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