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PDL 5366

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5366



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LETTIERI

Riconoscimento dei corsi di studio post universitari
quali periodi lavorativi ai fini previdenziali

Presentata il 20 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il numero di giovani laureati beneficiari di borse di studio o frequentanti corsi universitari per il conseguimento di specifici master è elevato. Ciò è positivo anche se, purtroppo, non tutti i master sono di alta qualificazione. Il numero dei giovani laureati, che dopo il conseguimento della laurea, quadriennale o quinquennale, proseguono il loro percorso di studi e di specializzazione è elevato.
      Le difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro sono cresciute, per cui i giovani laureati disoccupati non solo per esigenze di migliore qualificazione ma anche per non «impigrire» nell'attesa di una occupazione stabile, scelgono di frequentare corsi per ulteriori specializzazioni (master, borse di studio, eccetera).
      Di fatto il loro impegno si configura come una vera attività di studio-lavoro per cui è opportuno garantire una adeguata copertura previdenziale.
      È necessario riconoscere tale periodo assicurativo anche in considerazione del fatto che, purtroppo, l'entrata nel mondo del lavoro avviene sempre in ritardo e quasi sempre non prima del compimento dei trenta anni di età.
      Sarebbe ingiusto non riconoscere il periodo in questione come attività lavorativa e, quindi, soggetta a ritenute previdenziali che nel caso suddetto sarebbero figurative e a carico dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I periodi di frequenza dei corsi di specializzazione post laurea quadriennale o quinquennale, per il conseguimento di master universitari o per il godimento di una borsa di studio, sono considerati periodi lavorativi i cui oneri previdenziali sono coperti figurativamente e posti a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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