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PDL 5410

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5410



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANINETTI

Disposizioni in materia di trasmissione per via telematica
del certificato medico ai fini dell'indennità di malattia

Presentata il 10 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel quadro normativo attuale (articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni), il lavoratore che intende fruire dell'indennità di malattia deve documentare, su apposito modulo, la malattia mediante certificazione sull'inizio e sulla durata presunta di essa.
      Il certificato deve essere rilasciato dal medico curante, in duplice copia, su apposito modulo a lettura ottica.
      Una copia è costituita dal certificato di diagnosi, l'altra è l'attestazione della malattia. Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, il certificato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'attestazione al datore di lavoro.
      Il datore di lavoro deve conservare e produrre, a richiesta dell'INPS, gli attestati in suo possesso.
      Per i soggetti non aventi diritto all'indennità economica di malattia è rilasciato un attestato destinato al solo datore di lavoro.
      Allo stato attuale i dati per seguire l'andamento della morbilità e dell'assenteismo possono in sostanza essere tratti solo da rilevazioni dell'INPS, con la consapevolezza, peraltro, che comunque si tratta di dati parziali, riferiti a dipendenti da privati datori di lavoro e rilevati con assoluta certezza nei soli casi di pagamento diretto da parte dell'INPS stesso - pagamento limitato a circa il 10 per cento degli aventi diritti all'indennità - ma non nei casi in cui il pagamento avviene attraverso il sistema dell'anticipazione da parte del datore di lavoro con conguaglio sui contributi dovuti all'INPS. Nessuna rilevazione, in quanto non indennizzate dall'INPS, è possibile, poi, per le malattie inferiori a tre giorni, o per categorie di dipendenti privati senza diritto a indennità. Nessun dato statistico globale è inoltre
 

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disponibile per la morbilità e l'assenteismo dei dipendenti da pubblici datori di lavoro.
      Si può stimare che tra certificati inviati all'INPS (circa 12 milioni di certificati annui), le certificazioni/attestazioni inferiori a tre giorni (che, come accennato, non vengono inviate all'INPS in quanto la relativa malattia non è indennizzata), quelle relative ai dipendenti del settore privato non aventi diritto all'indennità, nonché quelle relative ai dipendenti pubblici, si tratti di un complesso di circa 30 milioni di moduli annui.
      Tale quantitativo sarebbe quello gestito dalla banca dati proposta dal presente progetto di legge.
      Agli effetti finanziari deve raccordarsi, quindi, la necessità di una completezza delle informazioni per realizzare un'utilità aggiuntiva in termini di ricostruzione complessiva del percorso della mobilità del lavoratore in relazione al suo periodo lavorativo, ed anche un minore costo sostenuto da parte dell'INPS, con evidenti riflessi di recupero qualificato di risorse umane.
      Per ottenere concreti risultati di economicità di gestione e di qualità in termini di ottimizzazione dell'informazione è necessario realizzare la trasmissione telematica all'INPS di tutta la certificazione di malattia, secondo specifiche tecniche fornite dall'Istituto stesso, che consentirà di:

          1) aggiornare direttamente on-line gli archivi informatici gestionali con la certezza della dovuta riservatezza del dato pervenuto e dell'assenza di anomalie che ritardano il riconoscimento del diritto;

          2) monitorare una qualsiasi patologia di interesse del sistema economico del Paese codificata secondo un linguaggio internazionale: in tale senso, la banca dati dell'INPS è l'unica a poter fornire questo dato con sufficiente grado di certezza, poiché ogni lavoratore può liberamente decidere di sottrarsi a qualsiasi contatto con la sanità - per esempio non curandosi o auto curandosi - mentre nessuno decide di non ricevere l'indennità, che in situazione di debolezza gli sostiene il reddito;

          3) consentire all'INPS e al sistema Paese un recupero qualificato di risorse umane;

          4) fornire al lavoratore la compiutezza del suo percorso sanitario;

          5) consentire la repressione del fenomeno dell'assenteismo a livello dell'intero Paese, per tutte le conseguenti azioni correttive che dovessero rendersi necessarie.

      Il costo medio degli stati di malattia comune, sopportato soltanto per una parte dall'INPS, ammonta, per costo effettivo dell'indennità corrisposta, a circa 1.600.000.000 euro annui, cui devono aggiungersi i contributi figurativi per i periodi indennizzati.
      Sotto il profilo strettamente organizzativo si osserva che l'acquisizione in via telematica dei certificati medici determinerebbe, già solo per l'INPS, consistenti risparmi derivanti da minori oneri per costi di gestione e per il personale, con un recupero qualificato di risorse umane per l'abbandono dell'acquisizione manuale delle certificazioni.
      Si osserva, inoltre, che attualmente, per i soli certificati che pervengono per assenze superiori a tre giorni e per i soli assicurati dall'INPS, il costo medio di gestione di un certificato ammonta a circa 4,5 euro, per cui i costi sostenuti dall'INPS ammontano a 54.000.000 di euro l'anno (12.000.000 x 4,5).
      A tale risparmio devono aggiungersi non solo gli evidenti riflessi positivi sulla politica economica del Paese, in particolare per risvolti di contenuto economico sulla spesa sanitaria, di grande impatto sul budget finanziario delle regioni, ma anche la possibilità di realizzare un orientamento alla prevenzione secondo rischi valutati «effettivi» per intensità, nonché di costituire osservatori epidemiologici integrati, secondo i princìpi della medicina basata sull'evidenza.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o giugno 2005 i medici di medicina generale nonché i medici aventi rapporto convenzionale o di impiego con strutture pubbliche abilitati, per la propria funzione, al rilascio ai lavoratori di certificati medici di incapacità al lavoro, trasmettono per via telematica il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia a una apposita banca dati istituita e gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
      2. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi nella stessa giornata del rilascio in caso di prestazioni ambulatoriali ovvero nella prima giornata utile di ambulatorio per le prestazioni mediche eseguite al domicilio del lavoratore.
      3. Per l'attuazione del presente articolo il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. A tale fine l'Istituto nazionale della previdenza sociale fornisce entro tre mesi al Ministero della salute le specifiche tecniche e procedurali da seguire per consentire la trasmissione per via telematica dei certificati e realizzare la banca dati, ai sensi del comma 1.
      4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili alle amministrazioni pubbliche interessate i dati di rispettiva utilità e competenza, in conformità a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      5. Fino alla realizzazione di un sistema che consenta l'immediata individuazione telematica del datore di lavoro e il diretto invio telematico allo stesso, le attestazioni di incapacità al lavoro di cui al primo

 

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comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono rilasciate, a cura del medico certificante, secondo le specifiche tecniche e procedurali indicate ai sensi del comma 3 del presente articolo, al lavoratore, su carta comune, in copia conforme a quella trasmessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale on-line, per la consegna o la spedizione da parte del medesimo lavoratore al proprio datore di lavoro con le modalità e nei termini di cui al secondo comma del citato articolo 2 del decreto-legge n. 663 del 1979, come sostituito dall'articolo 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
      6. Per il servizio di trasmissione di cui al presente articolo è corrisposto ai medici certificanti un apposito compenso, determinato in 0,60 euro per ogni certificato trasmesso e regolarmente ricevuto. Agli effetti del presente comma, trimestralmente l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita, sul conto corrente bancario o postale indicato dal medico interessato, l'ammontare dei compensi da corrispondere allo stesso. Il 30 per cento dell'onere erogato globalmente ai medici ai sensi del presente comma è posto a carico del bilancio dello Stato e rimborsato annualmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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