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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5407 |
1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo nelle case da gioco, di combattere il gioco non autorizzato e clandestino nonché di garantire al turismo condizioni simili a quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono essere istituite sul territorio nazionale, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, nuove case da gioco.
1. Le case da gioco possono essere aperte in tutte le regioni, escluse quelle in cui sono già presenti, dove la vocazione turistica è comprovata dalla presenza di strutture adeguate all'accoglimento di rilevanti correnti turistiche, o nei comuni turistici o termali ubicati in zone a vocazione turistica che necessitano di incentivazione attraverso la realizzazione di strutture e di servizi in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico e occupazionale del territorio.
1. La competenza ad autorizzare l'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1, spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle regioni.
1. L'istanza da parte del comune interessato avente i requisiti di cui all'articolo
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 può essere rilasciata anche a due comuni purché ubicati nel territorio della stessa regione, previa istanza deliberata da entrambi i consigli comunali, per l'istituzione di due case da gioco operanti alternativamente nel corso dell'anno, secondo la ripartizione temporale di esercizio stabilita nelle medesime deliberazioni.
1. Il regolamento relativo al funzionamento delle case da gioco è adottato dal presidente della giunta regionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il regolamento di cui al comma 1 contiene:
a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori;
b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;
c) giorni di chiusura e gli orari di apertura;
d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa e al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;
e) le disposizioni concernenti le modalità e la durata della concessione per la
1. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, nonché ai fini delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.
2. Il presidente della giunta regionale, in caso di violazioni delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 6, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco, o di alcune attività di essa, a tempo determinato; nei casi ritenuti più gravi e nei casi di recidiva può revocare la concessione, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, del comune interessato.
3. Le case da gioco sono considerate locali pubblici; ad esse si applica la relativa disciplina stabilita dalle disposizioni vigenti di legge e di regolamento.
1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti con le seguenti modalità:
a) il 70 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco, con l'obbligo per l'amministrazione di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche;
b) il 30 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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