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PDL 5407

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5407



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Istituzione di una casa da gioco in tutte le regioni

Presentata il 9 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Dal punto di vista legislativo, il codice penale vieta il gioco d'azzardo e l'apertura di case da gioco, così come disposto dagli articoli 718-722. Ma è da tenere presente che queste prescrizioni nel tempo sono state oggetto di una serie di deroghe che hanno, fortemente, eliso la loro valenza sanzionatoria.
      In materia di case da gioco e di disciplina del gioco d'azzardo, l'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri Paesi europei poiché da una parte ha mantenuto il divieto generale per il gioco d'azzardo, dall'altra ha conservato un regime speciale a favore per quattro specifiche case da gioco: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent. Le prime tre sono istituite in forza di regi decreti-legge, precisamente: 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito dalla legge 27 dicembre 1928, n. 3125, per San Remo, 2 marzo 1933, n. 201, convertito dalla legge 8 marzo 1933, n. 205, per Campione d'Italia, 16 luglio 1936, n. 1404, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 62, per Venezia; il casinò di Saint Vincent è istituito con decreto del Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta 3 aprile 1946, n. 241/3.
      La presente proposta di legge nasce in considerazione del fatto che non si può ignorare che diversi Stati, direttamente confinanti con l'Italia, ospitano numerosi casinò, che, tra l'altro, sono fonte di richiamo per molti giocatori italiani con evidente danno per l'economia nazionale.
      Per cui se da un lato è condivisibile una attenta e puntuale normazione in riferimento al gioco d'azzardo, dall'altro lato è necessario estendere anche al territorio nazionale la possibilità di aprire delle case da gioco, in modo da salvaguardare gli interessi economici nazionali. Peraltro una
 

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rigorosa normativa in riferimento alla summenzionata questione ridurrebbe il fenomeno delle bische clandestine, altro fenomeno da non sottovalutare.
      Si auspica una rapida revisione organica della materia per disincentivare l'afflusso degli italiani nelle case da gioco europee, tenendo presente che in Europa ci sono 728 casinò, un dato che penalizza fortemente il nostro Paese.
      La necessità di regolamentare questa materia è stata sottolineata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 152 del 1985 che recitava: «Si impone in tempi brevi una organica prevenzione normativa per razionalizzare l'intero settore delle case da gioco». Ad oggi, purtroppo, non si è ancora provveduto alla definizione della materia anche se a favore della stessa sono state presentate diverse proposte di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo nelle case da gioco, di combattere il gioco non autorizzato e clandestino nonché di garantire al turismo condizioni simili a quelle degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono essere istituite sul territorio nazionale, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, nuove case da gioco.

Art. 2.

      1. Le case da gioco possono essere aperte in tutte le regioni, escluse quelle in cui sono già presenti, dove la vocazione turistica è comprovata dalla presenza di strutture adeguate all'accoglimento di rilevanti correnti turistiche, o nei comuni turistici o termali ubicati in zone a vocazione turistica che necessitano di incentivazione attraverso la realizzazione di strutture e di servizi in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico e occupazionale del territorio.

Art. 3.

      1. La competenza ad autorizzare l'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 1, spetta al Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle regioni.

Art. 4.

      1. L'istanza da parte del comune interessato avente i requisiti di cui all'articolo

 

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2, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, è approvata a maggioranza assoluta del consiglio comunale ed è inoltrata alla regione, competente a rilasciare il parere sulla localizzazione ai sensi dell'articolo 3, e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

      1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 può essere rilasciata anche a due comuni purché ubicati nel territorio della stessa regione, previa istanza deliberata da entrambi i consigli comunali, per l'istituzione di due case da gioco operanti alternativamente nel corso dell'anno, secondo la ripartizione temporale di esercizio stabilita nelle medesime deliberazioni.

Art. 6.

      1. Il regolamento relativo al funzionamento delle case da gioco è adottato dal presidente della giunta regionale.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il regolamento di cui al comma 1 contiene:

          a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori;

          b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

          c) giorni di chiusura e gli orari di apertura;

          d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa e al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;

          e) le disposizioni concernenti le modalità e la durata della concessione per la

 

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gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; le fideiussioni assicurative e bancarie che il concessionario deve presentare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione.

Art. 7.

      1. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, nonché ai fini delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.
      2. Il presidente della giunta regionale, in caso di violazioni delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 6, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco, o di alcune attività di essa, a tempo determinato; nei casi ritenuti più gravi e nei casi di recidiva può revocare la concessione, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, del comune interessato.
      3. Le case da gioco sono considerate locali pubblici; ad esse si applica la relativa disciplina stabilita dalle disposizioni vigenti di legge e di regolamento.

Art. 8.

      1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti con le seguenti modalità:

          a) il 70 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco, con l'obbligo per l'amministrazione di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche;

 

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          b) il 30 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

Art. 9.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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