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PDL 5405

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5405



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Disposizioni per la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia

Presentata l'8 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Italia dopo il crollo dell'Impero Romano fu sottoposta a numerose invasioni straniere (Longobardi, Bizantini, Franchi) che lasciarono traccia nell'architettura, ma poco segno nella formazione dei centri abitati. Fu solo nell'Alto Medioevo che si ebbe un recupero delle vecchie città romane e la fondazione di nuclei a pianta ellittica. Si formò così un sistema urbanizzato complesso: città e paesi costruiti ovunque. E poco a poco le città più fiorenti si dotarono di sontuose piazze e di splendidi edifici pubblici. Nacquero i borghi: luoghi incantati la cui bellezza, consolidata nei secoli, merita di essere tutelata e salvaguardata.
      Dietro alla parola «borgo» si nasconde una realtà fatta di tante cose preziose: lo stemma che lo rappresenta dalle sue origini fino all'evolversi della sua storia, quasi sempre millenaria; il genius loci, vale a dire l'essenza più intima del luogo, l'aria che vi si respira, l'atmosfera consolidatasi nel tempo; il racconto di tutti coloro che vi sono passati o che vi hanno vissuto; tutto quello che c'è di «bello e buono», oltre le antiche pietre sulle quali si è edificato, anche i piatti ed i prodotti tipici, i principali eventi, i musei con le loro mostre e, in fine, ma non per questo meno importante, la gente del posto; questi e altri sono tutti motivi di «apprezzamento».
      In questo contesto è bene tenere presente che una simile proposta di legge incontrerà l'appoggio dell'Associazione nazionale dei comuni italiani che, nel marzo del 2001, ha fondato il «Club dei borghi più belli d'Italia» con l'obiettivo di salvaguardare e di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura e ambiente.
      Un rapporto del CENSIS rivela che gli individui sono più propensi a vivere negli insediamenti di piccole dimensioni per
 

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riscoprire valori, modi e tempi che nelle grandi metropoli si stanno perdendo. In base al 37o rapporto del CENSIS è emerso che sono 6.850 i centri storici minori e circa 15.000 i nuclei isolati.
      Queste cifre ben fanno comprendere come sia necessario intervenire al fine di valorizzare quella parte dell'Italia «minore», a volte sconosciuta e nascosta, ma che al meglio rappresenta il dipanarsi della storia millenaria che ha lasciato segni indelebili.
      La presente proposta di legge si prefigge di conservare e di tramandare alle successive generazioni questo immenso patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale. Il valore della bellezza sta nel suo potere di guida: a due passi dalle grandi città ci sono mondi che non conosciamo, luoghi che offrono la possibilità di trascorrere vacanze «alternative» lontano dagli stereotipi del turismo di massa.
      I borghi, con tutte le loro proprietà, devono essere tutelati e valorizzati, mediante interventi finanziari, per evitare che continuino ad essere in una situazione di marginalità rispetto agli interessi economici che gravitano attorno al movimento turistico e commerciale. Deve esserci una promozione anche, ma non solo, turistica.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In attuazione del principio di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, la presente legge è finalizzata al sostegno e alla valorizzazione degli antichi insediamenti urbanistici dei piccoli comuni, attraverso interventi di recupero, di salvaguardia e di promozione cofinanziati dallo Stato.

Art. 2.

      1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono elaborati e presentati dai comuni interessati in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5.

Art. 3.

      1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito il marchio «borghi più belli d'Italia», riservato ad antichi insediamenti urbanistici con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, inseriti nei territori di comuni con popolazione complessiva non superiore a 10 mila abitanti.
      2. Il riconoscimento del marchio «borgo più bello d'Italia» è rilasciato da una apposita commissione, istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la commissione provinciale prevista dall'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
      3. Ai fini del riconoscimento del marchio di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

 

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presente legge, è adottata una apposita carta di qualità in cui sono indicati i parametri qualitativi di natura storica, urbanistica e paesaggistica cui devono rispondere i borghi, tenendo conto in particolare dello stato di conservazione, dell'originalità e della tipicità del complesso degli edifici nonché della struttura urbanistica degli insediamenti.

Art. 4.

      1. I comuni in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 3 possono realizzare, con il contributo dello Stato, progetti di recupero, di salvaguardia, di valorizzazione e di promozione degli insediamenti urbanistici oggetto di tutela ai sensi della presente legge.
      2. In conformità con le finalità di cui alla presente legge, sono prioritariamente favoriti gli interventi volti al recupero, alla salvaguardia, al restauro, alla cablatura e ad ogni altro intervento finalizzato all'eliminazione di elementi architettonici e di arredo urbano in contrasto con le peculiarità dei borghi in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 3.
      3. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque non eccedente il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto.
      4. Ai progetti cofinanziati ai sensi della presente legge possono partecipare soggetti pubblici e privati presenti nel territorio del comune interessato.
      5. Lo Stato contribuisce in misura non superiore al limite del 20 per cento del costo complessivo del progetto di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.

      1. Con legge regionale sono disciplinate, in particolare, le modalità di valutazione dei progetti ammessi ai contributi di cui alla presente legge, di redazione e di

 

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presentazione dei progetti stessi, le eventuali misure di sostegno finanziario regionale, nonché le eventuali deroghe che possono essere concesse, di intesa con le commissioni provinciali previste dall'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i borghi dei comuni con popolazione complessiva superiore al limite di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.
      2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni adottano propri provvedimenti di programmazione degli interventi di salvaguardia e di valorizzazione dei borghi, anche ai fini di un'azione coordinata con le disposizioni di cui alla presente legge.
      3. Le risorse finanziarie statali sono riservate, nella misura minima del 75 per cento, ai comuni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

Art. 6.

      1. Al fine di favorire l'elaborazione e il coordinamento di linee programmatiche per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito l'Osservatorio per la tutela dei borghi d'Italia. Il decreto è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le modalità di azione dell'Osservatorio di cui al comma 1 sono disciplinate con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato comma 1.

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente

 

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riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio.
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