Frontespizio Relazione Progetto di Legge

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PDL 5395

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5395



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FANFANI, ROSATO, ACQUARONE, ANNUNZIATA, BIONDI, COLASIO, DELBONO, FISTAROL, IANNUZZI, MOLINARI, MORMINO, PITTELLI, RUGGIERI, VITALI

Disposizione concernente la non applicabilità del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, agli avvocati

Presentata il 3 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Come noto, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disciplinato nel nostro ordinamento il diritto alla riservatezza, introducendo tutta una serie di norme cogenti nei confronti di varie categorie di operatori economici e professionali.
      Con tale decreto legislativo si è recepita l'esigenza, propria delle società moderne sempre più complesse nelle relazioni interpersonali e nella dinamica dell'informazione, di contenere quanto più possibile l'uso indiscriminato di dati personali, disciplinando le modalità di accesso e i limiti all'utilizzo di essi, onde realizzare un circuito di legittimità nel quale potesse trovare collocazione la protezione della privacy personale di ogni individuo.
      Ora, se la normativa in linea generale appare confacente ad affrontare il problema nella sua complessità, e ad introdurre nell'ordinamento un nuovo dovere di riservatezza nei confronti di una generalità di soggetti operatori economici e professionali che si trovano a dover utilizzare dati personali, ovvero a conoscere il contenuto di atti o di corrispondenza, non appare compatibile con quelle professioni, prima di tutto quella degli avvocati che, per tradizione storica e per cultura di categoria, hanno sempre fatto del dovere di riservatezza un pilastro della
 

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propria attività come tale codificato anche in varie disposizione del codice deontologico.
      Né la normativa appare correttamente collocabile in un quadro di riferimento sistematico, poiché si troverebbe a sovrapporsi, se non a configgere apertamente, con quelle disposizioni del codice deontologico che, per gli avvocati, già disciplinano il dovere di riservatezza e ne sanzionano le violazioni.
      A ciò si aggiunga la considerazione che la normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introduce nei confronti della categoria degli avvocati obblighi solo formali che non sarebbero mai in grado di supplire a una eventuale mancanza di correttezza sostanziale, mentre per converso la riservatezza del professionista è da sola valido elemento di tutela del diritto alla privacy dei propri clienti.
      Infine non va sottovalutato che, a fronte della inutilità sostanziale della disposizione, l'attuazione del disposto normativo comporterebbe per gli studi professionali costi considerevoli che inevitabilmente si ripercuoterebbero sulla clientela.
      Si ritiene quindi di proporre al Parlamento la necessità di escludere dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 96, gli avvocati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano agli avvocati regolarmente iscritti ai relativi albi professionali.


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