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PDL 4636

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4636-bis-B-3600-4641-C



 

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DISEGNO DI LEGGE

n. 4636-bis-B

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 21 gennaio 2004 (v. stampato Camera n. 4636)

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

previo stralcio dell'articolo 12,
il 30 giugno 2004 (v. stampato Senato n. 1296-B)

NUOVAMENTE MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
previo stralcio dei commi 9, 10 e 14 dell'articolo 2, il 10 novembre 2004

presentato dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 novembre 2004


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) sul disegno di legge n. 4636-bis-B.
La II Commissione permanente (Giustizia), il 17 novembre 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 4636-bis-B, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo dei progetti di legge si vedano i relativi stampati.
 

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e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3600, d'iniziativa del deputato PERROTTA

Modifiche all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di estensione delle prove psico-attitudinali ai candidati al concorso in magistratura

Presentata il 29 gennaio 2003

n. 4641, d'iniziativa dei deputati

ONNIS, ANEDDA, CARRARA, COLA, CRISTALDI, GARNERO SANTANCHÈ, GIRONDA VERALDI, MACERATINI, PATARINO, PORCU

Introduzione dell'articolo 88-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di intervento dei rappresentanti dell'ordine forense all'inaugurazione dell'anno giudiziario

Presentata il 27 gennaio 2004
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 4636-bis - B, limitatamente alle parti modificate dal Senato e ricordato che il Comitato si era già espresso, in data 12 maggio 2004, sul disegno di legge nel testo trasmesso dalla Commissione competente;

            rilevato, in particolare, che il Senato ha introdotto una norma che detta criteri e principi direttivi specifici per l'attuazione della delega contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera g), in materia di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti a magistrati di ogni ordine e grado;

        alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

        all'articolo 2, comma 8, lett. b), - ove si prevede che «analoga pubblicità (...) sia data relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità di
una simile previsione nell'ambito della delega, contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera g), avente ad oggetto esclusivamente la «pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti a magistrati di ogni ordine e grado»;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

        all'articolo 2, comma 1, lett. h), n. 17) - che è stato modificato dal Senato nel senso di limitare alla sola materia del conferimento delle funzioni direttive la disciplina ivi contenuta, prima relativa invece anche al conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti ed inquirenti di primo e secondo grado - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità del riferimento al requisito della frequenza di un «apposito corso di formazione alla funzioni semidirettive»;

        all'articolo 2, comma 31, lett. a) - ove si novella l'articolo 86 del Regio Decreto n. 12 del 1941, nel senso di prevedere che, in occasione della relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di Corte di appello, «possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e rappresentanti dell'avvocatura» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare quali siano gli organi

 

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istituzionali legittimati, tenendo conto che la norma configura un diritto di intervento.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 4636-bis-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato;

            richiamato quanto contenuto in premessa al parere espresso dal Comitato permanente per i parere in data 12 maggio 2004 con riferimento al disegno di legge 4636-bis e rilevato che le modifiche ad esso apportate dall'altro ramo del Parlamento non sembrano investire aspetti rilevanti con riferimento ai profili di legittimità costituzionale,

            rilevato che tutte le disposizioni da esso recate incidono sull'ordinamento giudiziario, materia riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi delle lettere g) ed l) dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione, che, rispettivamente, concernono la disciplina in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa»

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

        sul testo del provvedimento,

        preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

            la previsione, introdotta al Senato, all'articolo 2, comma 1, lettera c), di una prova psico-attitudinale, in luogo del test previsto nel

 

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testo approvato alla Camera, non determina oneri aggiuntivi, in quanto la prova avverrà nell'ambito dell'esame orale del concorso, senza variazioni nella composizione della commissione;

            le modifiche apportate, all'articolo 2, comma 1, lettera l), alla disciplina sul conferimento ai magistrati di funzioni di secondo grado e di legittimità non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

            la pubblicazione di bollettini semestrali per la pubblicità degli incarichi extragiudiziari di cui all'articolo 2, comma 8, può essere effettuata nell'ambito delle somme ordinariamente stanziate a tal fine;

            esprime

NULLA OSTA.


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