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PDL 5416

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5416



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BENVENUTO, LETTIERI, PISTONE, FLUVI

Modifiche all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di progressiva svalutazione delle rimanenze nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero

Presentata l'11 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Un problema sempre più sentito da parte delle imprese operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, è quello concernente la valutazione delle rimanenze di magazzino, tenuto conto delle merci commercializzate.
      Da tempo le associazioni degli esercenti le attività del settore moda hanno sollecitato la risoluzione a questo problema, che è per loro di grandissima rilevanza economica.
      Il prodotto moda ha difatti una «vita economica» normale della durata di pochi mesi, dopo di che il suo valore di mercato tende verso lo zero assoluto e il commerciante è costretto a trascinarsi contabilmente negli anni un magazzino che dal punto di vista economico è solamente virtuale.
      Con l'andare del tempo, infatti, tale valore scende sempre di più e sempre più rapidamente, per cui la vendita delle rimanenze è possibile solo se vengono applicate riduzioni molto sensibili dei prezzi, con punte di svalutazione che possono normalmente raggiungere anche l'80 per cento.
      In altri termini, il consumatore non acquista mai a prezzo pieno un articolo che non sia della corrente stagione, e progressivamente tende a rifiutarlo anche a prescindere dalle più invitanti riduzioni di prezzo.
      Su questo fenomeno, peraltro sempre esistito ma che solo negli ultimi dieci anni ha assunto dimensioni tali da richiedere interventi ormai indifferibili, l'amministrazione finanziaria non è peraltro ancora intervenuta in modo definitivo, limitandosi
 

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in concreto a varare delle circolari di chiarimento che, comunque, ne confermano la sostanza.
      In tale senso il Ministero delle finanze con la circolare n. 110/F del 21 maggio 1993 ha evidenziato che relativamente agli studi di settore sulla vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori, sulla base delle indicazioni fornite da una commissione di esperti, è opportuno tenere presente l'ammontare dei corrispettivi conseguiti con le vendite a stock e della composizione percentuale, secondo l'anno di acquisto, del valore delle rimanenze finali relative alle merci. Con una seconda circolare dell'8 giugno 2000, n. 121/E, il medesimo Ministero ha riconfermato che nel settore del commercio al dettaglio è stato rilevato che «per le attività caratterizzate dal fenomeno moda il valore contabile delle merci che compongono il magazzino spesso non corrisponde a quello commerciale, in quanto i prodotti acquistati diversi anni prima subiscono un sensibile deprezzamento determinato dalla forte influenza di tali fenomeni».
      Occorre inoltre riflettere sulla concorrenza sempre più agguerrita proveniente dalla grande distribuzione organizzata anche nel settore moda e sul cambiamento radicale di usi, costumi e abitudini del consumatore; per effetto di questi, ma anche di altri fattori, il prodotto moda - inteso come «vestire quotidiano» - è sempre più penalizzato, e viene «bruciato» in ancora meno di una stagione.
      È chiaro quindi che una equa gestione delle rimanenze è divenuta oggi una esigenza imprescindibile per le oltre 160.000 piccole imprese commerciali del settore.
      Solo teoricamente le disposizioni fiscali attualmente in vigore permettono agli esercenti attività di commercio nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero di procedere a svalutazioni di magazzino, vale a dire di procedere alla valutazione delle giacenze di magazzino con valori inferiori a quelli di costo, in quanto per la determinazione del valore normale di tali beni occorre un confronto con il loro costo di acquisto.
      La presente proposta di legge si rifà a quanto già esistente per il settore editoriale, fissando prudenti e certi indici di svalutazione, con l'obiettivo di evitare, da un lato, perdite di gettito provocate da svalutazioni arbitrarie ed eccessive, e, dall'altro lato, defatiganti e inutili contenziosi, dando certezze di comportamento sia ai contribuenti che agli uffici fiscali preposti alle verifiche. L'esperienza dimostra infatti che, mentre l'operatore si trova regolarmente a dover vendere (o, meglio, svendere) ampiamente sottocosto quanto può delle rimanenze, assai difficilmente viene creduto in sede di verifica tributaria.
      Proponiamo pertanto di intervenire sull'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze definisca con propria circolare i criteri per la determinazione delle giacenze per anno di acquisto, in relazione a specifici metodi di valutazione adottati dalle imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio, fissando con periodicità annuale la percentuale progressiva di abbattimento ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali, in modo da allinearsi al valore effettivo delle giacenze. Il valore medesimo può comunque venire azzerato dopo il quinto anno, a condizione che sia provata l'avvenuta distruzione della merce ovvero la sua cessione sotto la voce «stracci» o donazione a organizzazioni umanitarie.
      L'onere derivante dall'attuazione della legge è posto a carico dell'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Obiettivo della presente legge è ridurre i fenomeni di elusione e di evasione fiscale nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, nonché contrastare la contraffazione commerciale.

Art. 2.

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «5-bis. Nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere fortemente stagionale o di moda o comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro il periodo di tempo corrispondente alla stagionalità del settore, è effettuata ai sensi del comma 5, applicando i seguenti coefficienti:

          a) 1o anno: 100 per cento del costo;

          b) 2o anno: 70 per cento del costo;

          c) 3o anno: 50 per cento del costo;

          d) 4o anno: 30 per cento del costo;

          e) 5o anno e successivi: 10 per cento del costo.

      5-ter. Al termine del quinto anno, il valore delle rimanenze di cui al comma 5-bis è pari a zero, purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione sotto la voce "stracci" o donazione a organizzazioni umanitarie.
      5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con propria circolare, i criteri per la determinazione delle giacenze per anno di acquisto in relazione a specifici metodi di valutazione adottati

 

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dalle imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio e, con periodicità annuale, la percentuale di abbattimento ai fini della formazione del reddito di esercizio per le attività commerciali in modo da calcolare il valore effettivo delle giacenze».

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini di bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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