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PDL 5393

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5393



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LOSURDO

Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti
di prima necessità per l'infanzia

Presentata il 3 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La denatalità che colpisce l'Europa, in particolare l'Italia, crea gravi problemi di ordine politico e sociale praticamente irrisolti allorché, fra qualche anno, andranno a maturare drammaticamente i loro effetti.
      Oggi si intravede una consapevole presa di coscienza, nelle società e nel mondo politico, verso tale drammatico problema. È dovere, quindi, della politica e del legislatore predisporre misure idonee per alleviare, specie per le famiglie al di sotto della soglia di povertà e con reddito unico, il costo di omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene e quant'altro necessita alla vita dei bambini. Tali spese, come è noto, incidono in misura rilevante (20 per cento circa) sul bilancio di una famiglia monoreddito.
      Da tali fatti scaturisce la necessità della presente proposta di legge che intende ridurre l'aliquota IVA sui prodotti per l'infanzia fissandola al 4 per cento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «41-quinquies) pannolini, omogeneizzati, latte in polvere, prodotti per l'igiene, creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle, destinati alla infanzia».

Art. 2.

      1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in 8,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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