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PDL 5358

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5358



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
(MATTEOLI)

di concerto con il ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

e con il ministro per i beni e le attività culturali
(URBANI)

Istituzione di una zona di protezione ecologica oltre
il limite esterno del mare territoriale

Presentato il 18 ottobre 2004


      

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Onorevoli Deputati! - Negli ultimi tempi, la condizione giuridica del Mediterraneo si sta trasformando a seguito dell'iniziativa di vari Stati membri di istituire zone sui generis che vanno al di là delle 12 miglia nautiche del mare territoriale (di recente Spagna e Francia).
      Il diritto internazionale del mare (in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 di cui l'Italia è parte) attribuisce agli Stati costieri il diritto di istituire una zona economica esclusiva. Questo implica anche il diritto di creare zone che racchiudono soltanto alcune competenze esercitabili nella stessa zona (in plus stat minus), come la gestione delle risorse biologiche (zona di pesca) o la protezione dell'ambiente marino (zona di protezione ecologica).
      Particolarmente urgente appare, al largo delle coste italiane, la creazione di una zona di protezione ecologica, dato il rischio di scarichi volontari di sostanze inquinanti da parte di navi mercantili o di incidenti di navigazione con effetti anche devastanti per l'ambiente marino. A questo si aggiunge il fatto che alcuni Stati terzi concedono molto facilmente la loro bandiera senza esercitare alcun effettivo
 

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controllo sulle condizioni di sicurezza della navigazione a bordo delle navi che la ricevono (cosiddette «bandiere ombra o di compiacenza»).
      Il disegno di legge in esame fa seguito ad una analoga legge adottata dalla Francia (legge n. 2003-306 del 15 aprile 2003) relativa alla creazione di una zona di protezione ecologica e determinata dalla necessità, avvertita in uguale misura dall'Italia, di assicurare un miglio di protezione ambientale alle acque situate al di là del limite esterno del mare territoriale (miglia nautiche). Vengono al riguardo in considerazione le conseguenze disastrose che, in un mare semi chiuso come il Mediterraneo, lo scarico di sostanze inquinanti da navi o la deliberata immersione di rifiuti pericolosi potrebbero provocare. Evitando, almeno per il momento, di istituire una zona economica esclusiva (come la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare consentirebbe loro di fare) la Francia e, come prevede il disegno di legge, anche l'Italia vengono a stabilire una zona entro la quale si esercitano alcune soltanto delle competenze che spetterebbero entro tale zona, in particolare le competenze attinenti alla protezione e dalla preservazione dell'ambiente marino.
      Il carattere urgente del disegno di legge italiano è dovuto al fatto che la Francia, attenendosi a quanto concordato in un incontro bilaterale del 15 maggio 2003, ha recentemente comunicato ufficialmente al Governo italiano che il decreto che fissa i limiti esterni della zona di protezione ecologica del Mediterraneo è già stato emanato. Tale decreto determina, in attesa dei successivi negoziati, i limiti esterni della zona di protezione ecologica francese. Se l'Italia non procedesse a un'analoga misura, tutte le navi pericolose per l'ambiente, in particolare le navi battenti bandiera di comodo, sceglierebbero di navigare sul versante italiano, dove sarebbero immuni dall'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato costiero, con grave pregiudizio per l'integrità ambientale del nostro Paese.
      Inoltre, i futuri negoziati bilaterali di delimitazione vedrebbero l'Italia in una posizione di debolezza, se alla misura francese non fosse contrapposta una corrispondente misura italiana. Analoghe considerazioni valgono riguardo i negoziati di delimitazione che si prospettano con altri Paesi le cui coste sono adiacenti od opposte a quelle italiane, Paesi che, come è prevedibile, non mancheranno tra breve di istituire la loro zona di protezione ecologica o la loro zona di pesca.
      Il disegno di legge prevede che entro la zona di protezione ecologica si eserciteranno da parte dell'Italia quelle competenze, in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino (compresa quella del patrimonio archeologico sommerso), che la sopra richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare consente allo Stato costiero di esercitare al di là del limite delle 12 miglia nautiche del mare territoriale e, cioè, entro un'ipotetica zona economica esclusiva (confronta, ad esempio in materia di inquinamento da navi, gli articoli 211, paragrafo 5, e 216, paragrafo 1). Questo significa , in particolare, che entro la zona il diritto e la giurisdizione italiana si estendono anche alle navi di bandiera ed alle persone di nazionalità straniera, nei modi e nei limiti di quanto previsto dal diritto dell'Unione europea e dai trattati internazionali in vigore per l'Italia.
      Il disegno di legge specifica, a titolo esemplificativo, i tipi di inquinamento marino che ricadono nell'ambito della giurisdizione italiana. A questo si aggiungono poteri in materia di protezione della biodiversità e, in particolare, dei mammiferi marini (come del resto previsto dall'Accordo del 1999 tra Francia, Italia e Monaco che ha istituito un santuario dei mammiferi marini in acque che in buona misura si sovrappongono alle zone di protezione ecologica francese e italiana).
      Di regola i limiti esterni della zona di protezione ecologica italiana saranno definiti mediante accordi con i Paesi confinanti interessati, come prevede la già richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. A questi accordi, che
 

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possono intervenire in momenti diversi a seconda degli Stati coinvolti, si darà esecuzione con legge. In attesa della conclusione degli accordi in questione, il limite della zona ecologica italiana è fissato nella linea di equidistanza (che potrebbe essere derogata negli accordi in considerazione di circostanze speciali) tra le linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato estero adiacente. Va, infine, rilevato che il presente provvedimento non si applica alle attività di pesca.
      Il presente disegno di legge non reca nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le correlate attività di protezione e preservazione dell'ambiente marino già sono svolte dai soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza; pertanto non è stata predisposta la relazione tecnica.
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1.  Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'intervento normativo trova le sue motivazioni nella necessità di emanare un provvedimento analogo a quello adottato dal Governo francese, il quale ha comunicato ufficialmente al Governo italiano l'imminente adozione di un decreto che fissa i limiti esterni della zona di protezione ecologica del Mediterraneo, la cui istituzione è prevista dalla legge n. 2003-306 del 15 aprile 2003.
        Se il nostro Paese non provvedesse all'adozione del provvedimento in esame, tutte le navi pericolose per l'ambiente sceglierebbero di navigare sul versante italiano, con grave pregiudizio per l'integrità ambientale dell'ecosistema marino.

B) Analisi del quadro normativo.

        La giurisdizione italiana in materia di protezione ecologica e preservazione dell'ambiente marino è esercitata conformemente alle disposizioni rilevanti della parte XII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, resa esecutiva con legge 2 dicembre 1994, n. 689.
        Come prevede la già richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, agli accordi per la definizione dei limiti esterni della zona di protezione ecologica italiana si darà esecuzione con legge. Soltanto a titolo provvisorio il limite della zona ecologica italiana è fissato nella equidistanza.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo.

        Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della zona di protezione ecologica e fissazione dei limiti esterni).

      1. È istituita una zona di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti indicati nei commi 2 e 3.
      2. I limiti esterni della zona di protezione ecologica sono determinati con legge, che dà esecuzione agli accordi con gli Stati esteri il cui territorio è adiacente al territorio italiano o lo fronteggia.
      3. Fino alla stipula degli accordi previsti al comma 2, i limiti esterni della zona di protezione ecologica seguono il tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato estero interessato.

Art. 2.
(Applicazione della normativa all'interno della zona di protezione ecologica).

      1. Entro la zona di protezione ecologica è esercitata la giurisdizione italiana in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, ivi compreso il patrimonio archeologico, conformemente alle disposizioni in materia della parte XII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, resa esecutiva con legge 2 dicembre 1994, n. 689.
      2. Entro la zona di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore

 

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per l'Italia in materia di prevenzione e di repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica.
      3. Entro la zona di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità.
      4. La presente legge non si applica alle attività di pesca.


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