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PDL 4964-5017-5108-A

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4964-5017-5108-A



 

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PROPOSTE DI LEGGE

n. 4964, d'iniziativa dei deputati

GARNERO SANTANCHÈ, ROMANI

Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva

Presentata il 5 maggio 2004

n. 5017, d'iniziativa dei deputati

BIANCHI CLERICI, CAPARINI

Modifica all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva

Presentata il 20 maggio 2004


NOTA: Le Commissioni permanenti VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 17 novembre 2004, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 4964, 5017 e 5108. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
 

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n. 5108, d'iniziativa dei deputati

COLASIO, GENTILONI SILVERI,
PASETTO, ROSATO, BIMBI, CARRA

Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva

Presentata il 1o luglio 2004

(Relatori: BIANCHI CLERICI, per la VII Commissione;
ROMANI, per la IX Commissione)
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il testo unificato C. 4964 Garnero Santenchè e abb., recante modifiche all'articolo 10 della legge 112 del 2004, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva,

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono in via prioritaria riconducibili alla materia «ordinamento della comunicazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione rimette alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

            considerato che, in relazione alla finalità complessiva, il provvedimento è altresì riconducibile alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» e «tutela della concorrenza», la cui disciplina è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere m) ed e), della Costituzione,

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il testo unificato in oggetto,

            considerato che all'articolo 1, comma 1, lettera e), nella parte in cui si prevede che in caso di più violazioni della norma a tutela dell'utilizzo dei minori nelle TV non è ammessa «l'oblazione», si intende escludere l'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, che prevede, per gli illeciti amministrativi, il pagamento in misura ridotta,

            ritenuto che, sempre all'articolo 1, comma 1, lettera e), appare necessario eliminare quella parte della disposizione che, in riferimento

 

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alla previsione di inapplicabilità del comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990, fa salvo comunque quanto previsto dal comma 3 per i casi più gravi, trattandosi di una disposizione che, non innovando l'attuale normativa, potrebbe suscitare dubbi interpretativi,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

            all'articolo 1, comma 1, lettera e), siano soppresse le parole: «, fatto salvo quanto previsto relativamente ai casi più gravi dal comma 3 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990»;

e con la seguente osservazione:

            all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire le parole: «non è comunque ammessa oblazione» con le seguenti: «non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta».


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4964 Garnero Santanchè ed abb., recante «Modifiche all'articolo 10 della legge n. 112 del 2004, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva», risultante dagli emendamenti approvati,

            considerato che la lettera b) del comma 1 aggiunge, dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 112 del 2004, una disposizione volta ad introdurre il divieto di ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

            ritenuta del tutto condivisibile la necessità di una adeguata protezione dei minori da tali forme pubblicitarie;

            considerato peraltro che la formulazione della citata disposizione, per l'indeterminatezza del criterio ivi richiamato dei programmi direttamente rivolti ai minori, rischia di introdurre una misura eccessivamente restrittiva in ordine alla pubblicità di bevande alcoliche;

 

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            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio specificare quali debbano intendersi i programmi rivolti ai minori, eventualmente mediante l'indicazione di fasce orarie di programmazione, al fine di non introdurre un divieto di fatto generalizzato della comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande alcoliche, che rischierebbe di penalizzare e compromettere la competitività di uno dei più importanti settori produttivi italiani di qualità come quello della produzione e commercializzazione di vino e alcool.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato il testo unificato C. 4964 ed abbinate «Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 4964, 5017, 5108, recante «Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva»;

            rilevato che il provvedimento affronta il tema degli strumenti di tutela dei minori di fronte al mezzo televisivo;

 

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            apprezzato che tale scopo è perseguito prevedendo in particolare: il divieto di applicare l'istituto dell'oblazione, in caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori; il divieto di ogni forma di pubblicità avente come oggetto bevande alcoliche all'interno dei programmi rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive; il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia per l'adozione del regolamento volto a disciplinare l'impiego dei minori nei programmi radiotelevisivi;

            osservato che tale filosofia di intervento si pone in linea con gli indirizzi comunitari in materia e, in particolare, con le disposizioni contenute nella direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989 (cosiddetta «Télévision sans frontières»), come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997;

            sottolineato, infatti, che l'articolo 22 della citata direttiva sancisce il dovere degli Stati membri di adottare le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni;

            ricordato, inoltre, che la Commissione europea ha presentato una proposta di raccomandazione sulla protezione dei minori e la dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione (COM(2004)341), volta tra l'altro a rendere i contenuti della programmazione televisiva più sicuri per i minori, nonché una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva (COM(2003)784) nella quale, in particolare, si precisa che la politica normativa in materia deve salvaguardare determinati interessi pubblici, quali la protezione dei minori;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
unificato delle Commissioni

Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva.

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 10 della legge
3 maggio 2004, n. 112).

      1. All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare» sono inserite le seguenti: «e promuovere»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione commerciale e pubblicitaria» è inserito il seguente periodo: «È comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive»;

          c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;

          d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

      «3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il regolamento può essere adottato anche in mancanza del parere»;

          e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689» è aggiunto il

 

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seguente periodo: «In caso di violazione delle medesime norme non è comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990».

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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