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PDL 5341

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5341



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLLAVINI, ADDUCE, CAMO, CARBONELLA, CRISTALDI, CUSUMANO, FALLICA, LENNA, LUCCHESE, MARINELLO, MILANESE, MILIOTO, MORETTI, OSTILLIO, LUIGI PEPE, PERROTTA, POTENZA, RAMPONI, RICCIUTI, RIVOLTA, RODEGHIERO, ROMOLI, SANDI, SARDELLI, SARO, SCHERINI, SGARBI, TUCCI, ZACCHERA

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernenti misure in favore dei soggetti che svolgono attività di autotrasporto di cose o persone

Presentata l'8 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'introduzione della patente a punti, avviata nell'anno 2003, ha consentito, nel suo primo anno di applicazione, una riduzione di circa il 20 per cento degli incidenti, contribuendo all'aumento della sicurezza stradale e al sostanziale fermo della crescita delle assicurazioni di responsabilità civile auto, registratosi nei primi mesi del 2004, dopo oltre tredici anni di incrementi assai superiori al costo della vita.
      Gli utenti professionali tuttavia (dagli autotrasportatori, ai tassisti, ai rappresentanti, agli autisti) sin dalla sua introduzione, segnalano i problemi che l'introduzione del suddetto meccanismo produce a chi quotidianamente è obbligato a utilizzare un veicolo a motore, percorrendo talvolta anche centinaia di chilometri. Anche solo in base al semplice profilo statistico, per i citati soggetti è assai più probabile esaurire la propria scorta di punti, rispetto a chi utilizza un mezzo per fini privati. Pertanto gli utenti professionali hanno richiesto di intervenire sia nel senso di ridurre per talune tipologie le decurtazioni di punteggio, sia di ampliare il numero dei punti recuperati, mediante i corsi di aggiornamento. Nel disegno di legge atto camera 2851 del Governo di
 

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riforma del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in esame presso la Camera dei deputati, prima dell'intervento d'urgenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi che portò all'adozione del nuovo meccanismo, era prevista la possibilità di ridurre le decurtazioni per gli utenti professionali. La Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati modificò questa impostazione prevedendo invece il recupero di un maggior numero di punti mediante i corsi di aggiornamento. Tale poi fu l'impostazione adottata con le modifiche del 2003: il nuovo articolo 126-bis del citato Nuovo codice della strada prevedeva il recupero di 6 punti per gli utenti privati e di 9 punti per gli utenti professionali.
      Successivamente la circolare protocollo n. MOT 3/4053/M350 del 9 ottobre 2003 del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stabilito che anche le associazioni di categoria degli autotrasportatori potranno organizzare i corsi per fare recuperare a tassisti, camionisti e autisti di bus i punti decurtati dalla patente dopo aver infranto le regole del nuovo codice della strada. I conducenti «professionisti» possono così riacquistare 9 punti, frequentando lezioni di 18 ore in quattro settimane, senza recarsi alle scuole guida ma provvedendo all'interno delle proprie associazioni.
      I presentatori di questa proposta di legge ritengono che sia ancora troppo poco, in considerazione sia del fatto che un utente professionale guida il proprio veicolo per un tempo mediamente quattro o cinque volte superiore di un utente privato, sia per il maggior senso (ma anche obbligo) di responsabilità che grava su di essi.
      Per tali motivi il testo che qui si propone prevede una modifica all'articolo 126-bis del Nuovo codice della strada, nel senso di ridurre di un terzo la decurtazione prevista dalla tabella allegata all'articolo 126-bis medesimo con l'eccezione delle infrazioni «tipiche» delle categorie professionali: le violazioni sui carichi, le sporgenze e, in materia di trasporto di cose o persone, le violazioni relative all'uso del cronotachigrafo e le violazioni sui documenti di viaggio dei trasporti professionali.
      Altri problemi sono stati sottolineati dagli utenti professionali in relazione al regime di sospensione della patente: è evidente l'impatto pesantissimo che tale provvedimento può produrre per coloro che utilizzano un veicolo a motore come strumento di lavoro.
      Una sospensione di mesi potrebbe voler dire «non portare il pane a casa».
      I presentatori di questa proposta di legge ritengono opportuno un adeguato contemperamento che salvaguardi redditi e attività lavorativa degli utenti professionali senza incidere sulla sicurezza stradale. La modifica proposta all'articolo 129 del Nuovo codice della strada introduce un nuovo comma nel quale si prevede, per i soli utenti professionali, l'introduzione della sospensione differita, che si applica nei periodi di minore attività lavorativa (ferie estive, natalizie, eccetera) o a tempo, cioè applicata ad alcuni giorni della settimana e non ad altri (ad esempio gli ultimi tre, utilizzando il fermo di circolazione dei mezzi pesanti), sulla base dei carichi di lavoro. Il contemperamento di tale meccanismo consiste nel fatto che se il beneficio è dovuto alla prima sospensione, il prefetto può non adottarlo in caso di recidiva.
      Consci di rendere un servizio da tempo richiesto dalle categorie interessate, che giornalmente si scontrano con il crescente affollamento della nostra rete viaria e la crescente complessità delle regolazioni, chiediamo al Parlamento la sollecita approvazione della proposta di legge, convinti che questa non inciderà sul livello di sicurezza dei trasporti su strada.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

      «1-bis. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale, e unitamente di patente B, C, C+E, D e D+E, le decurtazioni previste dalla tabella allegata di cui al comma 1 sono ridotte di un terzo con eccezione di quelle relative agli articoli 167, 168, 169, 174, 178 e 179».

Art. 2.

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «3-bis. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale, e unitamente di patente B, C, C+E, D e D+E, la sospensione di cui al comma 1 deve tenere conto dei riflessi che il provvedimento ha sul reddito di lavoro o sull'attività economica del responsabile. Può essere quindi determinata una sospensione differita, nei periodi di minore intensità di lavoro e, congiuntamente o in alternativa, a tempo, relativa solo ad alcuni giorni per settimana. In caso di recidiva, il prefetto può comunque decidere di non applicare i benefìci previsti dal presente comma».


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