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PDL 5406

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5406



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VIGNI

Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 9 marzo 1976, n. 75, in materia di non assoggettabilità all'imposta sul reddito delle contrade storiche e delle associazioni di contrada

Presentata l'8 novembre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Tenuto conto dei fini e del ruolo svolto dalle contrade nella città di Siena, sia per tradizione consolidata da circa otto secoli di storia che in virtù di quando previsto dal regolamento comunale approvato il 18 ottobre 1905, nonché della natura di enti dotati di personalità giuridica per antico possesso di stato confermata più volte dalla giurisprudenza, che rendono le contrade stesse coessenziali al comune di Siena e, al contempo, giuridicamente autonome dallo stesso, si intende chiarire che esse, ai fini fiscali, devono considerarsi equiparate ai soggetti previsti dall'articolo 88, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e ad esse si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 344 del 2003. Ciò, peraltro, consente di meglio realizzare il programma di risanamento civico e di restauro urbanistico previsto dalla legge n. 75 del 1976, che già coinvolge le contrade assieme allo Stato e al comune di Siena. Esigenze di invarianza di gettito impongono, tuttavia, di disporre che, comunque, non si fa luogo al rimborso delle imposte già versate.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 3 della legge 9 marzo 1976, n. 75, è inserito il seguente:

      «Art. 3-bis. - 1. Le contrade storiche e le associazioni di contrada si intendono comprese tra i soggetti indicati all'articolo 88, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle stesse si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
      2. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate».


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