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PDL 5375

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5375



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BENVENUTO, PISTONE, FLUVI

Disposizioni in materia di statistiche disaggregate per sesso

Presentata il 25 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - L'impegno di adeguare la rilevazione, la produzione e la diffusione delle statistiche di genere in tutti gli ambiti, economici, culturali e sociali, è stato assunto solennemente dal Governo italiano insieme ai Paesi sottoscrittori della piattaforma della Conferenza dell'ONU sulla condizione femminile svoltasi a Pechino nel 1995. Da tale impegno sono scaturiti diverse raccomandazioni dell'Unione europea e alcuni disegni di legge presentati al Parlamento italiano a partire dalla scorsa legislatura, che peraltro non hanno finora trovato realizzazione.
      Inoltre, nel quadro dell'ampia collaborazione istituzionale sui temi economico-sociali che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) offre costantemente al Governo e al Parlamento, lo stesso Governo ha sollecitato nel 1999 il CNEL a promuovere la sessione di verifica del «Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione» dedicata alle pari opportunità. Nel corso di tale iniziativa sono emerse serie carenze strutturali nella rilevazione dei dati e tutte le parti sociali hanno sottolineato l'esigenza di poter disporre in modo sistematico di una lettura «di genere», vale a dire disaggregata fra sesso, delle statistiche ufficiali, anche al fine di poter effettuare una corretta valutazione dell'impatto delle normative previste sulle politiche di pari opportunità.
      Tale esigenza nel corso di questi ultimi anni si è ulteriormente rafforzata, alla luce anche dell'elaborazione dei rapporti periodici sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, che il CNEL svolge annualmente come disposto dall'articolo 10 della propria legge istitutiva.
      La presente proposta di legge, oltre a favorire la conoscenza di dati disarticolati
 

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uomo/donna necessari per impostare in modo corretto le politiche generali e di settore, secondo la metodologia che viene definita «valutazione di impatto di genere», intende migliorare anche la elaborazione dei rapporti periodici sul mercato del lavoro e lo sviluppo dei contenuti delle relative banche dati.
      Il termine «statistiche di genere» è comunemente utilizzato a livello internazionale per indicare l'attitudine della ricerca statistica nel suo complesso ad assumere il «genere» come variabile essenziale alla comprensione dei fenomeni sociali. Con tale espressione si indica dunque un complesso di criteri, tali da integrare la variabile del «genere» nelle metodologie utilizzate per la rilevazione, elaborazione e presentazione delle informazioni statistiche.
      La realizzazione delle statistiche di genere richiede in primo luogo che tutti i dati statistici vengono raccolti, elaborati e analizzati in modo differenziato secondo il genere, e resi pubblici in modo da presentare i dati relativi a entrambi i «generi» con lo stesso grado di visibilità e di leggibilità.
      Tuttavia le statistiche di genere non sono solo statistiche disaggregate secondo il sesso, ma devono rispondere ad una qualità complessiva dell'informazione statistica, basata sulla sensibilità alle «questioni di genere».
      Dunque l'intera organizzazione della ricerca statistica deve tenere conto delle questioni che incidono in modo differenziato sulla situazione di donne e uomini, con particolare riferimento alla divisione dei ruoli, all'accesso alle risorse materiali e/o culturali, all'accesso ai servizi, ai fattori di vulnerabilità sociale.
      L'organizzazione dell'informazione statistica deve quindi affrontare in modo sempre più stringente la necessità di armonizzare la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione delle informazioni statistiche, in coerenza con gli indicatori sensibili al «genere» che sempre più ampiamente vengono utilizzati al livello internazionale.
      Anche alla luce di tale esigenza di armonizzazione, e tenendo conto delle metodologie seguite dagli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, la produzione di statistiche sensibili al «genere» deve seguire le seguenti fasi:

          a) selezione degli argomenti che necessitano di essere indagati;

          b) individuazione dei dati necessari per comprendere i differenziali di genere, i ruoli di donne e di uomini e i rispettivi contributi alle varie sfere della vita;

          c) valutazione dei concetti, delle definizioni e dei metodi comunemente usati, alla luce delle «questioni di genere»;

          d) sviluppo di nuovi concetti, definizioni e metodi che tengano conto del differenziale di genere;

          e) raccolta, elaborazione e presentazione delle statistiche in una forma che renda accessibile e facilmente leggibile la differenza di genere;

          f) sviluppo di progetti di diffusione, allo scopo di rendere più conosciute le informazioni statistiche.

      Gli indicatori, in particolare, devono essere rivisti alla luce dell'esperienza nazionale e internazionale, e rielaborati in modo da coprire un'informazione differenziata secondo il «genere».
      Il presente provvedimento intende assicurare che l'informazione statistica venga fornita in modo da tenere conto delle metodologie sensibili al genere e consentire all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) di svolgere un ruolo pilota nei confronti di tutte le attività di ricerca e di raccolta dati da parte della platea dei soggetti della pubblica amministrazione.
      L'ISTAT ha già realizzato le principali azioni di adeguamento per la produzione di statistiche di genere, e dunque per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati, almeno con riferimento alla disaggregazione dei dati secondo il sesso e per lo svolgimento di indagini specifiche in aree tematiche sensibili. Ciò nonostante, è im

 

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prescindibile compiere un ulteriore passo in avanti coinvolgendo tutti i soggetti nel fornire dati disaggregati uomini/donne, al fine di completare tale processo di armonizzazione dei contenuti e delle metodologie di produzione dell'informazione statistica.
      Poiché, malgrado l'esigenza di un sempre maggiore dettaglio territoriale e di genere dell'informazione statistica ufficiale, trovano priorità e certezza di realizzazione i soli progetti statistici derivanti direttamente o indirettamente da regolamenti o da direttive comunitari (tra cui le rilevazioni statistiche economiche e di contabilità nazionale) e dalla normativa nazionale, constatiamo che sono attualmente a rischio elaborazioni e produzioni nuove, in aree tuttora non coperte e a forte domanda di informazione statistica, ma che collocherebbero l'Italia all'avanguardia nella sperimentazione e si presentano comunque essenziali per la produzione e la definizione delle politiche ai diversi livelli gestionali e di governo.
      La presente proposta di legge mira dunque a realizzare una sorta di «circolo virtuoso» tra statistiche sociali e statistiche di genere, per fare in modo che dal rispettivo rafforzamento derivi un miglioramento complessivo dell'informazione statistica.
      L'articolo 1 evidenzia come, insieme alle modalità di raccolta e alla successiva fase di produzione ed elaborazione dei dati derivanti direttamente da documenti amministrativi o da precedenti rilevazioni, sia possibile migliorare anche il livello di qualità della diffusione e comunicazione delle informazioni statistiche, che riveste importanza centrale e che attualmente avviene solo di rado separatamente per uomini e donne. L'offerta di informazione esistente, infatti, può già essere direttamente prodotta con la differenziazione per genere attraverso la diffusione di metodi e di standard comuni, l'armonizzazione degli archivi amministrativi e la valorizzazione delle fonti organizzate pubbliche e private (archivi, registri cartacei o informatici, basi di dati) ed eventualmente la modifica o la nuova impostazione della modulistica utilizzata. Nella produzione di informazioni statistiche è infatti centrale la raccolta di dati direttamente presso le persone fisiche o attraverso i documenti amministrativi derivanti dall'attività istituzionale delle amministrazioni o mediante fonti organizzate pubbliche e private, ove relativamente alle persone fisiche il sesso e l'età degli individui, quali variabili strutturali delle unità della popolazione, sono nella quasi totalità dei casi già previsti nel questionario o nel documento amministrativo, e consentono perciò un trattamento statistico finalizzato alla produzione di statistiche disaggregate secondo il genere.
      L'articolo 2 contiene una lista delle macro aree tematiche, con esclusione di quelle nelle quali la produzione di statistiche secondo indicatori sensibili ai genere è già obbligatoria in base ai regolamenti europei. Tra queste sono comprese tutte le statistiche riguardanti il lavoro e l'economia, inclusi i dati relativi ai differenziali salariali, all'inoccupazione e alla disoccupazione di lunga durata, agli orari di lavoro.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità - del Comitato consultivo per le statistiche di genere, con il compito di formulare proposte per l'armonizzazione degli indicatori e delle metodologie sensibili ai genere con quelli usati dalle organizzazioni internazionali; di favorire e di promuovere la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere, anche attraverso il censimento di tutte le ricerche e le pubblicazioni d'interesse per l'informazione statistica ufficiale relativa al programma statistico nazionale, realizzate anche da soggetti che non fanno parte del Sistema statistico nazionale; di effettuare ricognizioni della normativa vigente finalizzate alla rilevazione di eventuali ostacoli alla produzione delle statistiche di genere, proponendone le necessarie modifiche; di formulare suggerimenti e proposte finalizzati all'individuazione di nuove esigenze informative, di tematiche emergenti, nonché di analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un'ottica di genere. Il Comitato,
 

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composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, che lo presiede, da due rappresentanti designati dal CNEL, indicati dalle parti sociali, da due rappresentanti dell'ISTAT e da due esperti, predispone ogni anno un rapporto sull'attività svolta e su quella da svolgere nell'anno successivo.
      L'articolo 4 contempla l'integrazione della relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive e delle relative indagini allegate al Documento di programmazione economico-finanziaria, con appendici statistiche illustrative dell'analisi di impatto dei provvedimenti di agevolazione sui soggetti beneficiari disaggregati per uomini e donne e per età.
      L'articolo 5 stabilisce, in sede di prima attuazione della legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della medesima legge e quindi di sostenere la realizzazione delle indagini e l'avvio delle sperimentazioni previste dall'articolo 2, che il fondo previsto dall'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sia integrato di 4,8 milioni di euro in favore dell'ISTAT, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, mentre per gli anni successivi al 2006 si provvederà ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli oneri per il funzionamento del Comitato sono valutati nella misura massima di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2004-2006.
      Considerata l'assoluta rilevanza degli obiettivi socio-economici, nel quadro della armonizzazione sopranazionale delle metodologie di raccolta e diffusione delle rilevazioni statistiche come validamente caldeggiato anche dal CNEL, raccomandiamo al Parlamento la sollecita approvazione del presente provvedimento volto all'incentivazione e all'ampliamento dell'area delle statistiche «di genere», vale a dire disaggregate per sesso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Gli uffici, enti, organismi e soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale inserita nel programma statistico nazionale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma stesso e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e per donne, di seguito denominati «statistiche di genere».
      2. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:

          a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e a uomini;

          b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

      3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

Art. 2.

      1. L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza periodica, di indagini sociali ed economiche secondo un approccio di genere nelle seguenti macro aree tematiche:

          a) formazione continua, uso di nuove tecnologie e fruizione culturale;

          b) conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, tra lavoro e famiglia, reti di aiuto;

          c) partecipazione sociale e politica;

 

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          d) presenza di donne e di uomini nei luoghi decisionali;

          e) salute e stili di vita;

          f) fecondità e natalità;

          g) criminalità;

          h) reddito e povertà;

          i) condizioni di vita delle immigrate e degli immigrati per provenienza.

      2. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione della presente legge.

Art. 3.

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, il Comitato consultivo per le statistiche di genere, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

          a) formula proposte per l'armonizzazione degli indicatori e delle metodologie sensibili al genere con quelli utilizzati dalle organizzazioni internazionali;

          b) favorisce l'avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e di indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati;

          c) favorisce e promuove la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere, anche attraverso il censimento di tutte le ricerche e pubblicazioni di interesse per l'informazione statistica ufficiale inserita nel programma statistico nazionale, realizzate anche da soggetti che non fanno parte del SISTAN;

          d) effettua ricognizioni della normativa vigente, finalizzate alla rilevazione di eventuali ostacoli alla produzione delle

 

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statistiche di genere, proponendone le necessarie modifiche;

          e) formula suggerimenti e proposte finalizzati all'individuazione di nuove esigenze informative, di tematiche emergenti, nonché di analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un'ottica di genere.

      3. Il Comitato individua gli indicatori all'interno delle macro aree tematiche di cui all'articolo 2, comma 1.
      4. Il Comitato è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, che lo presiede; da due rappresentanti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, indicati dalle parti sociali; da due rappresentanti dell'ISTAT; da due esperti individuati sulla base delle specifiche professionalità nel settore legislativo e degli studi di genere.
      5. Il Comitato predispone annualmente per il Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto sull'attività svolta e su quella da svolgere nell'anno successivo, ai fini della sua successiva presentazione al Parlamento.
      6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità definisce, con proprio decreto, la composizione, la durata e le modalità organizzative di funzionamento del Comitato.

Art. 4.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è inserito il seguente;

      «2-bis. Il Ministro delle attività produttive, di intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, integra la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche produttive, nel quadro del Documento di programmazione economico-finanziaria, con appendici statistiche illustrative dell'analisi di impatto dei

 

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provvedimenti di agevolazione sui soggetti beneficiari con dati disaggregati per sesso e per età».

Art. 5.

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della medesima legge e di sostenere la realizzazione delle indagini previste dall'articolo 2, comma 1, il fondo di cui all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è integrato di 4,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 in favore dell'ISTAT. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono valutati nella misura massima di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 e il relativo finanziamento è iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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