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PDL 2980

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2980



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PERROTTA, ANNUNZIATA, BELLOTTI, BERTOLINI, CESARO, D'ALIA, DI LUCA, DI TEODORO, FALANGA, GIACHETTI, LAINATI, LANDI DI CHIAVENNA, MACERATINI, ANTONIO PEPE, RAISI, ROCCHI, TAORMINA

Abolizione del finanziamento pubblico dei patronati sindacali

Presentata l'8 luglio 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende riformare la disciplina dell'attività di patronato e di assistenza sociale, determinandone in maniera precisa compiti e funzioni, modificandone radicalmente il sistema di finanziamento e abolendo il monopolio riservato agli istituti promossi dalle maggiori organizzazioni sindacali.
      La legge 30 marzo 2001, n. 152, che ha dettato la «nuova» regolamentazione della materia, non ha solo confermato ed aggravato gli elementi più discutibili e regressivi della vecchia disciplina (il monopolio sindacale o parasindacale e il finanziamento pubblico degli enti), ma ha accresciuto in maniera abnorme il mercato «protetto» dei patronati. Infatti, accanto alle funzioni tradizionali di tutela e di assistenza in materia previdenziale e socio-assistenziale, sono attualmente conferiti agli istituti di patronato compiti di sostegno, di servizio e di consulenza tecnica che ne fanno, potenzialmente, il più importante «centro di servizi» in materia di prestazioni sociali sia per i soggetti privati, sia, attraverso il regime di convenzione, per le amministrazioni e istituzioni pubbliche.
      Come è già avvenuto per i centri di assistenza fiscale, anche i «nuovi» patronati confermano dunque la tendenza sempre più evidente alla parastatalizzazione delle organizzazioni sindacali, favorendone la trasformazione in veri e propri «giganti» economici. Lo svolgimento dei servizi
 

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di pubblica utilità è divenuto progressivamente una sorta di appannaggio istituzionale dei sindacati nazionali.
      Per correggere le distorsioni dell'attuale disciplina, senza ridurre la garanzia delle prestazioni sociali, la riforma proposta:

          1) circoscrive le funzioni dei patronati all'assistenza, alla tutela e alla rappresentanza dei cittadini per il conseguimento di prestazioni sociali;

          2) riconosce il diritto a promuovere istituti di patronato a ogni ente e organizzazione che persegua finalità assistenziali, e che sia in grado di offrire le adeguate garanzie tecniche, finanziarie e organizzative, senza vincoli di diffusione territoriale;

          3) abolisce il finanziamento pubblico degli enti di patronato, garantendo nel contempo la sostanziale gratuità delle prestazioni, attraverso la detraibilità fiscale degli oneri sostenuti, e prevedendo, inoltre, a tutela dei beneficiari, che il costo massimo delle singole prestazioni sia fissato in base ad un tariffario nazionale approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

      La proposta di legge fa parte del gruppo di venticinque proposte di legge di iniziativa popolare predisposto dai «Radicali italiani», per ciascuna delle quali sono state raccolte le firme di decine di migliaia di cittadini elettori, malgrado sia stato negato agli italiani il diritto di conoscerle, come riconosciuto da 196 parlamentari di ogni schieramento politico che si sono impegnati a depositarle - pur non condividendole tutte nel merito - dopo ventotto giorni di sciopero della fame attuato da Daniele Capezzone, segretario dei «Radicali italiani».

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2: al comma 1, le parole: «le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni, gli enti e le organizzazioni»; le lettere a) e b) sono abrogate; il comma 2 è abrogato;

          b) all'articolo 3: al comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono soppresse; al comma 6, le parole: «le confederazioni e le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «le associazioni, gli enti e le organizzazioni»; il comma 7 è abrogato;

          c) al comma 1 dell'articolo 4, la lettera g) è abrogata;

          d) all'articolo 5, comma 1, le parole: «Le confederazioni e le associazioni di lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni, gli enti e le organizzazioni»;

          e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. (Operatori) - 1. Per lo svolgimento delle proprie attività, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di personale volontario.
      2. Per il personale retribuito si applica la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro stabilita dalle leggi e dalle disposizioni contrattuali»;

          f) all'articolo 8: al comma 2, le parole: «e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività

 

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per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13» sono soppresse; al comma 3, le parole: «indicate al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «indicate al comma 1»;

          g) all'articolo 9, il comma 5 è abrogato;

          h) l'articolo 10 è abrogato;

          i) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

      «Art. 13 (Remunerazione delle prestazioni) - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è stabilita la disciplina delle modalità di remunerazione delle singole prestazioni offerte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali fissa e aggiorna annualmente, con proprio decreto, il tariffario nazionale delle suddette prestazioni.
      2. Le aziende sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, deliberato da parte dei competenti organi.
      3. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:

          a) eredità, donazioni, legati e lasciti;

          b) erogazioni liberali;

          c) sottoscrizioni volontarie;

          d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche»;

          l) all'articolo 15, comma 2, le parole: «, utilizzando le risorse di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 13, con proprio

 

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personale dipendente che abbia particolare competenza in materia» sono soppresse;

          m) all'articolo 17, il comma 1 è abrogato;

          n) all'articolo 18, il comma 1 è abrogato;

          o) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. (Norma finanziaria e disposizioni fiscali) - 1. Dopo il comma 1-quater dell'articolo 13-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

      "1-quinquies. Dall'imposta lorda si detraggono gli oneri sostenuti per le prestazioni ricevute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale, nella misura del 100 per cento per i redditi imponibili inferiori a euro 12.911,42 e del 75 per cento per i redditi superiori.
      2. In sede di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 10.000»;

          p) all'articolo 20: al comma 1, le parole: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7» sono soppresse; al comma 4, le parole: «per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge» e le parole: «Ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato» sono soppresse; il comma 5 è abrogato;

          q) all'articolo 21, i commi 2 e 3 sono abrogati.
    
    


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