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PDL 5347

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5347



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANNUNZIATA

Disposizioni in favore
della natalità e della maternità responsabile

Presentata il 13 ottobre 2004

      

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Onorevoli Colleghi! - Dal 1o dicembre 2003 sino al 31 dicembre 2004, per ogni figlio secondo o ulteriore in ordine di nascita, oppure adottato, è stato concesso, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, un assegno pari a 1.000 euro.
      Il beneficio anzidetto, introdotto dal Governo con l'articolo 21 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, pur costituendo un segnale di attenzione a un tema vitale per la democrazia come la famiglia, non appare, tuttavia, correttamente modulato, dal momento che non soddisfa integralmente le esigenze equitative che si impongono in ogni decisione di finanza pubblica, né, a ben vedere, centra pienamente l'obiettivo di proteggere la maternità e l'infanzia, incentivando al contempo la natalità.
      Ciò per diversi ordini di ragioni: da un lato l'esclusione dall'agevolazione per i figli primogeniti penalizza arbitrariamente le giovani donne e le giovani famiglie, proprio quelle molecole costitutive del tessuto sociale cui lo Stato dovrebbe offrire un sostegno concreto nei momenti della vita di assunzione di massima responsabilità; sotto altro profilo, il carattere universalistico del bonus implica un uso inefficiente delle esigue risorse stanziate, che mette in dubbio i risultati attesi in termini di reale protezione della maternità.
      La citata misura prevista dal Governo, infatti, così come è stata calibrata, non tiene sufficientemente conto dell'imprescindibile esigenza di tutelare prioritariamente le fasce più deboli della popolazione, e, segnatamente, coloro che non hanno alcuna voce, come le madri extracomunitarie e, in generale, i bambini concepiti.
      È per tali ragioni che si ritiene necessario prorogare, modificandola, la normativa
 

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vigente, nel senso di estendere il beneficio dell'assegno di 1.000 euro, oltre che ai figli primogeniti, anche alle donne extracomunitarie residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno e, in particolare, anche ai casi in cui le puerpere, avvalendosi della facoltà prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, decidano di condurre a termine la gravidanza affidando alla nascita il bambino ad una struttura ospedaliera ai fini dell'adozione o dell'affido, con la garanzia della non menzione della madre nell'atto di nascita.
      Un intervento così modulato, al di là di sterili polemiche pregiudiziali sulla questione dell'aborto e della funzionalità della legge n. 194 del 1978, non intaccherebbe minimamente i diritti della donna sanciti dalla medesima legge, ma, viceversa, costituirebbe un esempio concreto di attuazione dei princìpi di salvaguardia della maternità e di prevenzione dell'aborto in essa affermati, dal momento che le modifiche prospettate intendono affermare «in positivo» il diritto di ogni donna a non abortire, promuovendo la maternità consapevole e disincentivando al contempo il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza nelle fattispecie, purtroppo numerose, nelle quali i motivi economici concorrono, a volte costringono, a scegliere l'interruzione della gravidanza, soprattutto tra le donne extracomunitarie.
      I dati statistici al riguardo depongono per la fondatezza dell'esigenza di modifica della normativa richiamata: secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, infatti, nell'anno 2002 le interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) legali sono risultate pari a circa 130.000; gli aborti clandestini, che comprendono anche il drammatico fenomeno, difficilmente quantificabile, degli abbandoni di neonati nei cassonetti dell'immondizia, sono stimati dal medesimo Istituto in circa 20.000 e concentrati nelle fasce più povere della popolazione. Il trend complessivo delle IVG è decrescente del 2 per cento rispetto all'anno precedente ma, e questo è il dato in controtendenza, le IVG di donne extracomunitarie, pari a circa il 19 per cento del totale, risultano in costante crescita, passando da oltre 9.000 casi nel 1997 a oltre 25.000 nel 2002.
      A fronte di tali allarmanti dati statistici, si ritiene indispensabile modificare, nel senso annunciato, la normativa vigente, nella consapevolezza che anche una sola vita in più può giustificare una misura come quella di seguito descritta, la quale rappresenta solo uno dei possibili interventi a tutela della famiglia, ma racchiude in sé l'essenza stessa di una battaglia per la libertà, libertà dal bisogno per le giovani madri, e libertà di venire al mondo per i bambini da loro concepiti.
      L'iniziativa che si propone è diretta pertanto a prorogare anche per i nati nel 2005 il beneficio di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introducendo, per motivi di equità, una soglia di reddito per la fruizione del beneficio, il quale viene esteso oltre che ai figli primogeniti, anche alle donne extracomunitarie residenti in Italia al 1o gennaio 2004 con regolare permesso di soggiorno - questi due ultimi requisiti si rendono necessari per fugare il rischio di possibili comportamenti fraudolenti, come i fenomeni di immigrazione da altri Paesi per la percezione del contributo -, e, in particolare, anche ai casi in cui le puerpere, avvalendosi della facoltà prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, decidano di condurre a termine la gravidanza affidando alla nascita il bambino ad una struttura ospedaliera ai fini dell'adozione o dell'affido, con la garanzia, prevista dal citato regolamento, della non menzione della madre nell'atto di nascita.
      L'articolo 2 della proposta di legge dispone la clausola di copertura finanziaria a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di partecipazioni (cosiddetto «capital gain»).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il beneficio della concessione dell'assegno di 1.000 euro di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è concesso anche per ogni figlio primogenito o ulteriore al primo nato o adottato dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005.
      2. Possono fruire del beneficio di cui al comma 1 le donne residenti in Italia, cittadine italiane o comunitarie, nonché le donne extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno residenti in Italia alla data del 1o gennaio 2004, con reddito annuo lordo dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'esercizio 2003 non superiore a 35.000 euro.
      3. Al fine di incentivare la natalità, il beneficio di cui al presente articolo spetta altresì, nella medesima misura di cui al comma 1, alle donne residenti in Italia, cittadine italiane o comunitarie, nonché alle donne extracomunitarie con regolare permesso di soggiorno residenti alla data del 1o gennaio 2004, ovvero, in caso di donne minorenni, ai soggetti che esercitano legalmente la potestà genitoriale, nei casi in cui le puerpere si avvalgano della facoltà prevista dall'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, affidando la prole alla nascita ad un istituto sanitario pubblico ai fini dell'adozione o dell'affido.
      4. Con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sono adottate le disposizioni per l'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alle modalità per il rispetto della riservatezza e per la garanzia dell'anonimato delle puerpere nell'ambito delle procedure

 

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ospedaliere e nell'erogazione del beneficio di cui al medesimo articolo.
      5. Per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione della speciale gestione istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementata per l'anno 2005 di un importo pari a 450 milioni di euro.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.
      2. Per l'anno 2005, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c)-bis a c)-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 23 per cento.


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