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PDL 3950

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3950



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANNUNZIATA

Istituzione del Piano nazionale per l'educazione al consumo

Presentata il 7 maggio 2003


      

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Onorevoli Colleghi! - Nell'era della globalizzazione, sempre più spesso causa di guasti e di squilibri, si avverte l'esigenza di una nuova coscienza nell'approccio ai meccanismi che determinano i consumi. Il mondo dei consumi è sempre più caratterizzato da beni e da servizi che vengono proposti in maniera capziosa con forme particolarmente persuasive e coinvolgenti. È necessario quindi che il cittadino-consumatore possa contare su un'adeguata formazione e informazione che ne favorisca l'orientamento e la capacità di compiere scelte critiche e autonome.
      I bambini e i ragazzi si dimostrano tra i soggetti più vulnerabili di fronte alle suggestioni della pubblicità, ed è in questo contesto che la scuola è chiamata a svolgere un ruolo importante nell'educare i giovani alla conoscenza dei diversi aspetti che stanno dietro alle strategie del mercato.
      Il ruolo fondamentale della scuola ai fini dell'educazione al consumo è riconosciuto dalla stessa normativa comunitaria, che auspica «una formazione specifica del consumatore (...) fin dai primi anni scolastici».
      La stessa legislazione italiana, con la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti» prevede, all'articolo 1, comma 2, che ai consumatori ed agli utenti siano riconosciuti come fondamentali i diritti ad una adeguata informazione e all'educazione al consumo.
      Questa consapevolezza ha portato l'allora Ministero della pubblica istruzione a firmare diversi protocolli d'intesa con associazioni e cooperative di consumatori riconoscendo ad esse la peculiarità di soggetti titolari di conoscenze e di competenze da mettere a disposizione della scuola.

 

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      Purtroppo, da tali iniziative sono scaturite esperienze isolate e disarticolate che hanno vanificato gli intenti e i risultati previsti.
      La finalità principale di questa iniziativa è quindi di promuovere e di sviluppare in modo permanente e uniforme in tutte le scuole del Paese la formazione, l'informazione e l'educazione al consumo dei beni e dei servizi al fine di favorire la crescita culturale della persona e di una comune coscienza di cittadinanza europea.
      L'intento dell'iniziativa è dunque di uniformare, raccordare e integrare l'attività svolta dai diversi soggetti (enti, istituzioni, associazioni, eccetera) che operano in questo ambito.
      Con la presente proposta di legge si prevede, all'articolo 1, l'istituzione del Piano nazionale per l'educazione al consumo come adempimento concreto e attivo dello Stato al riconoscimento dei diritti dei cittadini consumatori ed utenti.
      L'articolo 2 stabilisce le finalità e l'oggetto della legge in conformità ai princìpi contenuti nella normativa comunitaria e nella legislazione vigente in materia di riconoscimento e di garanzie dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo all'obiettivo di promuovere e sviluppare nelle scuole di ogni ordine e grado la formazione, l'informazione e l'educazione al consumo dei beni e dei servizi finalizzate alla crescita della persona e alla diffusione di una comune coscienza europea.
      L'articolo 3 definisce le modalità di attuazione del Piano nazionale per l'educazione al consumo, affidandone la gestione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      L'articolo 4 stabilisce, infine, la copertura finanziaria della legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi).

      1. È istituito il Piano nazionale per l'educazione al consumo, di seguito denominato «Piano», quale strumento operativo per il riconoscimento del diritto dei cittadini consumatori e utenti ad una adeguata informazione e educazione al consumo.

Art. 2.
(Finalità e oggetto della legge).

      1. In conformità ai princìpi contenuti nella normativa comunitaria e nella legislazione vigente in materia di riconoscimento e di garanzie dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, lo Stato promuove e sviluppa nelle scuole di ogni ordine e grado la formazione, l'informazione e l'educazione al consumo dei beni e dei servizi finalizzate alla crescita della persona e alla diffusione di una comune coscienza europea.
      2. Il Piano, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, è rivolto agli insegnanti e agli studenti della scuola elementare, media inferiore e superiore ed è costituito da una serie di interventi formativo-didattici realizzati in conformità a quanto previsto dall'articolo 3.

Art. 3.
(Contenuti del Piano).

      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la realizzazione del Piano, prevedendo in particolare, appositi

 

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interventi finalizzati ad assicurare la conoscenza:

          a) degli organismi e delle associazioni nazionali e internazionali che attuano ricerche, studi, consulenze e servizi in materia di consumo e di tutela dei consumatori;

          b) della legislazione nazionale ed europea sui diritti e sulla tutela dei consumatori;

          c) delle azioni di controllo igienico-sanitario su beni e su servizi collettivi;

          d) delle azioni di controllo sul corretto uso dei mezzi pubblicitari;

          e) degli strumenti di partecipazione e di tutela dei cittadini-utenti nella gestione dei servizi pubblici;

          f) delle condizioni per un consumo sostenibile;

          g) delle problematiche connesse a una corretta educazione alimentare.

      2. Le modalità di attuazione del Piano devono prevedere, nella scuola dell'obbligo e nella scuola media superiore, l'istituzione di unità didattiche permanenti per l'educazione al consumo, formate da un'équipe di esperti e di operatori interni ed esterni alla stessa struttura scolastica aventi il compito di realizzare percorsi per l'educazione al consumo consapevole conformi al Piano medesimo, prevedendo, altresì, lo scambio di materiali, di strumenti formativi e di proposte didattiche con le altre unità.
      3. Il Piano e i percorsi realizzati ai sensi del comma 2 devono, in particolare, prevedere la valorizzazione e il coinvolgimento attivo degli allievi attraverso tecniche e strategie partecipative atte ad accrescere le singole competenze in materia di consumo critico e responsabile.
      4. Il Piano è strutturato nelle seguenti aree tematiche di intervento:

          a) consumi e diritti;

          b) consumi e alimentazione;

          c) consumi e ambiente;

 

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          d) consumi e comunicazione;

          e) consumi e mondialità.

      5. L'attuazione del Piano è diversificata e distribuita nei vari cicli scolastici attraverso l'inserimento interdisciplinare nei programmi curriculari ed extracurriculari dei vari ordini di scuola.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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