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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5321 |
1. Dopo il titolo XIV del libro I del codice civile, è inserito il seguente:
«Titolo XIV-bis DELL'UNIONE CIVILE
Art. 455-bis. - (Unione civile). - Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, di seguito denominate "parti dell'unione civile", che intendono legarsi o sono legate da comunione di vita materiale e spirituale, possono contrarre un'unione civile per organizzare la loro vita comune.
Art. 455-ter. - (Istituzione del registro delle unioni civili). - Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili.
Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni e alle variazioni delle unioni nel registro di cui al primo comma ai sensi del presente titolo.
Art. 455-quater. - (Procedura). - Due persone che intendono contrarre una unione civile devono presentare una dichiarazione congiunta presso l'ufficio dello stato civile del comune nel quale le parti dell'unione civile fissano la propria residenza comune.
L'unione civile è certificata dall'ufficiale dello stato civile, il quale è tenuto a tale accertamento previo mero controllo formale della validità della dichiarazione congiunta, dell'assenza delle cause impeditive di cui agli articoli 86, 87 e 88, dei requisiti di cui agli articoli 455-bis e 455-ter, nonché del rispetto delle norme di legge riguardanti i cittadini stranieri.
L'ufficiale dello stato civile deve altresì provvedere, contestualmente agli adempimenti
Art. 455-quinquies. - (Certificazione dello stato di unione civile). - L'unione civile è certificata dal relativo documento attestante lo stato di unione civile. Detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti dell'unione civile, l'indicazione del loro regime patrimoniale legale e della residenza. Deve contenere altresì i dati anagrafici degli eventuali figli minori, sempre appartenenti all'unione civile, indipendentemente dalla durata della stessa.
Art. 455-sexies. - (Equiparazione allo stato di membro di una famiglia). - Lo stato di parte di un'unione civile è titolo equiparato a quello di membro di una famiglia ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni.
Art. 455-septies. - (Cessazione dell'unione civile). - Lo stato di unione civile cessa con la morte di una delle parti o mediante conversione dell'unione civile in matrimonio o in unione registrata ai sensi degli articoli 93 e seguenti.
Lo stato di unione civile può inoltre cessare tutti i suoi effetti mediante una dichiarazione consensuale di separazione che le parti rendono all'ufficiale dello stato civile.
L'unione civile può infine cessare nel caso di richiesta di separazione presentata solo da una delle parti all'ufficiale dello stato civile e notificata all'altra parte entro cinque giorni. In tale ipotesi tutti gli effetti dell'unione civile sono protratti per un anno dalla data di presentazione della domanda di separazione. Nel corso di tale anno la richiesta unilaterale può essere
Art. 455-octies. - (Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione civile). - All'unione civile sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare nei casi previsti dalla legge, e tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze quali le condizioni economiche, di salute e l'esistenza di figli.
Art. 455-nonies. - (Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero). - Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale che è parte di un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile acquista la residenza in Italia.
Art. 455-decies. - (Diritti dei figli e concorso all'adozione o all'affidamento). - I figli delle parti dell'unione civile, nati in costanza di essa o da presumere concepiti in costanza di essa secondo i criteri dell'articolo
Art. 455-undecies. - (Regime patrimoniale dell'unione civile). - Con convenzione stipulata per atto pubblico le parti dell'unione civile devono scegliere all'atto di costituzione della stessa il regime patrimoniale. Tale regime può essere modificato in qualunque momento nel corso dell'unione civile con atto stipulato nella medesima forma.
Nel caso che, per qualsiasi ragione, si ometta di stipulare l'atto pubblico di cui al primo comma, si presume scelto il regime di comunione legale».
1. Alle parti dell'unione civile, disciplinata dal titolo XIV-bis del libro I del codice civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge relativi all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte le seguenti parole: «e della parte di un'unione civile».
2. Ciascuna delle parti dell'unione civile può, ove sussistano le condizioni richieste dalla legge, assumere la tutela o la curatela dell'altra parte dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti.
1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte di un'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di volere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.
1. All'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ciascuna delle parti di un'unione civile che ha prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui è titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi del primo, secondo e terzo comma».
1. La condizione di parte dell'unione civile è in tutto equiparata a quella di coniuge per quanto riguarda i diritti e i doveri dei legittimari e quelli derivanti dalla successione legittima.
2. Al libro II del codice civile, recante norme in materia di successioni, ogni riferimento al coniuge o ai coniugi si considera esteso anche alla parte di un'unione civile o alle parti di un'unione civile.
1. Le conseguenze fiscali che derivano dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, per quanto riguarda sia le agevolazioni che gli oneri.
1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la concessione di pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, che derivano dall'appartenenza a un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, per quanto riguarda sia le agevolazioni che gli oneri.
2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione e lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento.
1. In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli
1. Nelle more della definitiva abolizione del servizio militare obbligatorio, gli esoneri, le dispense e le agevolazioni relativi allo stesso servizio, connessi con l'appartenenza ad un nucleo familiare, sono estesi, senza limite alcuno, alle parti dell'unione civile.
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dai seguenti:
«In caso di morte del conduttore, gli succede nel contratto la parte superstite convivente al momento del decesso.
Nell'eventualità che il conduttore abbia contratto un matrimonio, un'unione registrata o un'unione civile ovvero abbia dichiarato una convivenza di fatto in seguito all'instaurarsi del rapporto locativo, gli è fatto onere di darne comunicazione al locatore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento».
1. Nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, a parità di condizioni, di tale causa di preferenza o titolo possono godere anche le parti dell'unione civile.
1. Nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o per l'inserimento in categorie privilegiate di disoccupati, a parità di condizioni tali diritti sono estesi anche alle parti dell'unione civile.
1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefìci previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, dalle disposizioni legislative vigenti di ogni ordine e grado, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici.
1. Il terzo comma dell'articolo 307 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o della parte dell'unione civile».
2. Il primo comma dell'articolo 384 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o la parte dell'unione civile da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore».
1. All'articolo 199 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «I prossimi congiunti o la parte di un'unione civile dell'imputato o di uno dei coimputati del medesimo reato, possono astenersi dal deporre»;
b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle parti dell'unione civile».
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