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PDL 5131

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5131



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ARNOLDI, DORINA BIANCHI, LOLLI, MANTINI, FRANCESA MARTINI, ACQUARONE, ANNUNZIATA, AZZOLINI, BANTI, BENVENUTO, BERTOLINI, BERTUCCI, GIOVANNI BIANCHI, ENZO BIANCO, BOTTINO, BRUSCO, BUEMI, BURANI PROCACCINI, CAMINITI, CAMO, CAMPA, CARBONELLA, CHIANALE, COLLAVINI, COLLÈ, COLUCCI, COLUCCINI, CRISCI, CUSUMANO, DELBONO, DELL'ANNA, DI GIANDOMENICO, DI TEODORO, FANFANI, FERRO, FIORI, FISTAROL, FONTANA, FRIGERIO, GALVAGNO, GARAGNANI, GERACI, GIACHETTI, IANNUZZI, JACINI, JANNONE, LADU, LAVAGNINI, LECCISI, LENNA, LEZZA, LICASTRO SCARDINO, LION, LISI, LOIERO, LOSURDO, LUCCHESE, MACCANICO, MARIOTTI, MARRAS, MATTARELLA, MAURO, MAZZUCA, MEDURI, MEREU, MILANATO, MILANESE, MILIOTO, MISURACA, MOLINARI, MONACO, MONDELLO, MORETTI, OSVALDO NAPOLI, NICOTRA, OLIVIERI, PANIZ, PAPINI, PAROLI, PATRIA, LUIGI PEPE, PERLINI, PERROTTA, PINTO, POTENZA, REDUZZI, RICCIO, RICCIUTI, RIVOLTA, ROCCHI, ROSSO, ROTUNDO, RUGGERI, SANDI, SANTORI, SANTULLI, SANZA, SAVO, SGARBI, SPINA DIANA, SQUEGLIA, STAGNO D'ALCONTRES, STRADELLA, TARANTINO, TOLOTTI, TUCCI, VITALI

Istituzione dell'Agenzia nazionale per il turismo
e misure per il rilancio del settore turistico

Presentata l'8 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il turismo rappresenta tradizionalmente il settore più stabilmente in attivo dell'economia italiana. Esso evoca una pluralità di interessi e di immagini del nostro Paese nel mondo, le bellezze di arte e quelle naturali, i giacimenti culturali, il patrimonio storico-architettonico, il «museo diffuso», le tradizioni e la cultura enogastronomica, il carattere e l'organizzazione dell'ospitalità.
      Interessi plurimi e differenziati, pubblici e privati, che compongono un vero e
 

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proprio «sistema del turismo» con l'esigenza di una complessa governance basata su politiche pubbliche e sul coordinamento di numerosi attori.
      Su scala internazionale pochi dati sono sufficienti a segnalare realtà e tendenze. L'Europa è la prima destinazione turistica mondiale e la principale area di origine dei flussi turistici internazionali. Nell'Unione europea ci sono circa 2,5 milioni di aziende turistiche, in larga parte piccole e medie, con 8 milioni di occupati. Oltre l'80 per cento del turismo degli europei è generato da individui o da famiglie; il resto è turismo di affari. L'80 per cento delle imprese turistiche europee è di piccole e medie dimensioni. Nel 2002 gli arrivi turistici mondiali sono stati 715 milioni e si prevede che toccheranno 1 miliardo nel 2010. Tutto ciò a beneficio dell'occupazione, che nei prossimi dieci anni dovrebbe crescere del 15 per cento. Il turismo mondiale, nonostante la gravissima crisi del 2001 e del 2002, ha avuto una crescita del 2,7 per cento, mentre in Europa l'incremento è stato del 2 per cento e in Italia si è registrato un calo del 2,2 per cento dei turisti stranieri. Nella prima metà del 2003 la situazione non è migliorata. Tuttavia i numeri complessivi del settore sono eloquenti. Il settore del turismo è pari a circa il 6 per cento del prodotto interno lordo, cifra che cresce al 12 per cento se si considera l'indotto. Sono due milioni gli occupati, pari ad un significativo 9,4 per cento dell'occupazione totale. Sono oltre 29 miliardi di euro le entrate generate dai turisti stranieri.
      Un altro dato interessante, emerso di recente da una ricerca del Touring Club, dimostra che in Italia la messa a regime delle attrattive turistiche del sud creerebbe ulteriori 11 miliardi di euro in valuta all'anno.
      Sotto il profilo istituzionale, il turismo è divenuto, in forza del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, materia di esclusiva competenza regionale.
      Dunque le regioni possono legiferare in modo pieno sulla materia, senza preclusioni o limiti derivanti della legislazione statale (in tale senso si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 197 del 2003).
      Resta tuttavia vigente, finché la potestà legislativa regionale non viene esercitata per extenso, la disciplina statale prevista dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, e in specie attuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, che ha recepito integralmente l'accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 febbraio 2002.
      Il citato accordo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 ha definito «i princìpi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico» stabilendo «al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche» una serie assai dettagliata di standard minimi, di criteri, di requisiti, di modalità di esercizio riguardanti, tra l'altro, le imprese turistiche, le unità abitative delle strutture ricettive, le agenzie di viaggio, le professioni turistiche, i servizi di accoglienza ai turisti, nonché la gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per le attività turistico-ricreative. Il citato accordo inoltre formula princìpi ed obiettivi per quanto concerne lo sviluppo dell'attività economica in campo turistico, la promozione turistica dell'Italia all'estero, lo sviluppo di sistemi turistici locali e di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, nonché di infrastrutture turistiche di valenza nazionale.
      Come ricordato anche dalla Corte costituzionale, attualmente la disciplina statale deve ritenersi vigente in attesa di una più piena estensione della legislazione regionale.
      Giova appena richiamare che la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», stabilisce che la Repubblica:

          a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale

 

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e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;

          b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;

          c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;

          d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;

          e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi e ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;

          f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;

          g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse e autonome espressioni culturali associative, e delle associazioni pro loco;

          h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;

          i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;

          l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.

      È del tutto evidente che, pur nel nuovo contesto del titolo V della parte seconda della Costituzione, i princìpi e gli obiettivi ora richiamati possono essere realizzati solo attraverso un modello di cooperazione tra Stato e regioni, anche perché non può essere certo trascurata la sussistenza di materie, incidenti sul settore del turismo, che sono di esclusiva competenza statale (ecosistema e beni culturali, concorrenza, livelli essenziali dei servizi, promozione internazionale, snellimento dei visti, eccetera).
      Sulla scorta delle esigenze ampiamente avvertite dagli operatori del settore, e delle condivise valutazioni emerse nelle iniziative intraprese dall'Osservatorio parlamentare sul turismo, si ritiene dunque importante procedere all'approvazione della presente proposta di legge che si pone un duplice obiettivo. Da un lato con l'istituzione dell'Agenzia nazionale per il turismo, al servizio delle amministrazioni pubbliche locali, regionali e statali, con funzioni tecnico-operative in diverse e rilevanti funzioni, si intende realizzare un sistema integrato dei servizi turistici sia a vantaggio delle imprese operanti nel settore sia a vantaggio dell'utenza; dall'altro lato le misure di agevolazione fiscale previste dagli articoli 3 e 4 intendono fornire un supporto concreto al rilancio del settore in una fase di ripresa dell'economia che sconta, tuttavia, la stagnazione degli ultimi anni e che ha visto il crollo delle presenze turistiche in Italia.
      Circa la necessità di un'Agenzia nazionale per il turismo si è espresso di recente, in senso favorevole, anche il Governo, mentre molti invocano la reistituzione di un Ministero per il turismo oltre che una riforma dell'Ente nazionale italiano per il turismo, con una maggiore partecipazione delle regioni, al fine di sviluppare con più efficacia la promozione del turismo all'estero, valorizzando in modo adeguato il «marchio» Italia.
      Naturalmente sono molti i temi delle politiche per il turismo sollecitati dagli stessi operatori pubblici e privati: dalla piena regionalizzazione dei canoni demaniali, agli incentivi per il turismo culturale

 

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ed eno-gastronomico, al rilancio dei distretti turistici.
      È comunque indispensabile che, al di là delle specifiche politiche e delle sedi istituzionali di concertazione delle politiche, vi sia un organo in grado di svolgere, sul piano nazionale e non esclusivamente statale, i compiti di monitoraggio, documentazione, promozione, consulenza, informazione e sostegno nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite.
      L'Agenzia istituita, all'articolo 1, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999, cura e promuove, inoltre, la Conferenza annuale per il turismo, presieduta a turno da un presidente di regione o da un suo delegato, con la partecipazione delle regioni e di tutti i principali operatori privati, allo scopo di favorire un'effettiva governance del turismo.
      L'articolo 2 stabilisce che lo statuto dell'Agenzia è emanato con regolamento su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle attività produttive, anche al fine di meglio approfondire i profili organizzativi.
      Con l'articolo 3 si rendono fiscalmente deducibili, in misura pari al 20 per cento dei costi sostenuti, le spese che le imprese turistiche operanti nel settore della recettività investono per ristrutturare gli immobili destinati all'attività di impresa e che sono diretti a eliminare le barriere architettoniche. L'incentivo, valido per un solo anno, è stabilito nel limite massimo di 400 milioni di euro. Le modalità di applicazione e di concessione del beneficio sono determinate attraverso un decreto del Ministro delle attività produttive. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cede a terzi o destina i beni immobili oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il quinto periodo di imposta successivo alla data della ristrutturazione.
      Infine, l'articolo 4 reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per il comparto turistico. Attualmente il settore vede un'aliquota IVA al 10 per cento per i servizi di ristorazione e di recettività offerti dalle strutture turistiche e un'aliquota al 20 per cento per i servizi delle imprese balneari, lacuali e fluviali e delle agenzie di viaggio. Nel primo caso si prevede un ulteriore abbassamento dell'aliquota che viene portata al 4 per cento, mentre nel secondo caso si propone un'aliquota agevolata al 10 per cento. Siamo naturalmente consapevoli che, nel caso delle imprese balneari, lacuali e fluviali e delle agenzie di viaggio, la normativa comunitaria attualmente in vigore, non offrirebbe margini di manovra, ma il dibattito che si sta svolgendo in sede di Consiglio europeo sulla modifica della sesta direttiva in materia di IVA (direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977) potrebbe favorire il percorso da noi delineato per il rilancio di tutto il settore turistico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e compiti dell'Agenzia nazionale per il turismo).

      1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituita l'Agenzia nazionale per il turismo, di seguito denominata «Agenzia», ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
      2. L'Agenzia svolge attività di carattere tecnico-operativo di interesse nazionale al servizio delle amministrazioni statali, regionali e locali, con particolare riferimento alle seguenti funzioni:

          a) promozione della ricerca, dei sistemi informativi, della documentazione e della conoscenza del fenomeno turistico;

          b) organizzazione del monitoraggio e di banche dati dei flussi turistici ai diversi livelli territoriali;

          c) sostegno del ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e consulenza ai progetti di offerta turistica in rete promossi dagli enti locali;

          d) misurazione e monitoraggio degli standard di qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi ed elaborazione delle linee-guida per la classificazione alberghiera;

          e) valorizzazione del ruolo delle comunità locali e dell'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali;

          f) promozione del turismo sostenibile con particolare riferimento alla gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concesse per le attività turistiche ricreative;

          g) promozione delle campagne informative nazionali e internazionali, di intesa

 

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con l'Ente nazionale italiano per il turismo e le regioni;

          h) coordinamento delle azioni utili alla facilitazione del rilascio dei visti turistici.

      3. L'Agenzia cura e promuove la Conferenza annuale per il turismo con la partecipazione delle regioni e dei soggetti pubblici e privati maggiormente rappresentativi del settore. La Conferenza annuale per il turismo, presieduta a turno da un presidente di regione o da un suo delegato, è la sede stabile di coordinamento delle politiche nazionali per il turismo.

Art. 2.
(Statuto).

      1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanato lo statuto dell'Agenzia in conformità ai princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il medesimo regolamento prevede la disciplina della Conferenza annuale per il turismo.

Art. 3.
(Disposizioni per il rilancio
del comparto turistico).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 135, e, in particolare, per favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, attraverso il miglioramento delle strutture e dei servizi, per le imprese turistiche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti nel settore delle attività ricettive, come definite dall'accorto fra lo Stato, le regioni e

 

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le province autonome di Trento e di Bolzano in data 14 febbraio 2002, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito di impresa un importo pari al 20 per cento dei costi sostenuti per le ristrutturazioni nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche degli immobili strumentali all'attività di impresa turistica.
      2. L'incentivo di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cede a terzi o destina i beni immobili oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il quinto periodo di imposta successivo alla data della ristrutturazione.
      4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
      5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 400 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

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Art. 4.
(Disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi da parte delle agenzie di viaggio e delle imprese che gestiscono stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, è pari al 10 per cento.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota IVA sulle forniture di beni e sulle prestazioni di servizi da parte dei servizi di ristorazione e delle attività ricettive, come definite dal citato accordo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, è pari al 4 per cento.
      3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Comitato consultivo dell'IVA di cui all'articolo 29 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di sistema comune di IVA.


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