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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 5381 |
1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere su richiesta un accompagnatore del servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che sono insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
2. La misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. All'assegno sostitutivo si applica l'adeguamento automatico previsto dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2005. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui all'articolo 21, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002.
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