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PDL 5381

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5381



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANNUNZIATA

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo
dell'accompagnatore in favore dei grandi invalidi

Presentata il 26 ottobre 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La recente eliminazione del servizio militare obbligatorio di leva ha fatto venire meno un istituto di grande importanza umana e sociale, quale il servizio di accompagnamento, riconosciuto fin dalla fine del secondo conflitto mondiale a coloro che nel servire la Patria, in guerra o in pace, hanno riportato invalidità particolarmente gravi che ne hanno limitato fortemente l'autonomia personale e la vita di relazione.
      In sostituzione di tale lodevole sostegno, si è intervenuti con i benefìci previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, che ha istituito un assegno sostitutivo in alternativa alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o un accompagnatore del servizio civile.
      Purtroppo, la insufficiente copertura finanziaria prevista per tale legge ha inopinatamente condizionato nella sua articolazione lo spirito e gli scopi dello stesso legislatore in quanto è stata limitata fortemente la possibilità per tutti i grandi invalidi di accedere all'assegno sostitutivo.
      Infatti, la legge n. 288 del 2002 prevede che l'assegno sostitutivo debba essere concesso con priorità assoluta a coloro che alla data di entrata in vigore della legge stessa fruivano dell'accompagnatore militare o civile, successivamente a coloro che ne hanno fruito nel precedente triennio e in ultima istanza a tutti gli altri.
      Tali limitazioni appaiono, anche sotto il profilo costituzionale, gravemente inique e intollerabili specie se ad esserne vittime sono sfortunati cittadini che nell'adempimento del proprio dovere hanno pagato un prezzo particolarmente elevato in termini esistenziali e aspettano dallo Stato solo un
 

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giusto ed equo riconoscimento per il loro sacrificio, per i loro diritti.
      La presente iniziativa legislativa intende appunto eliminare le inaccettabili discriminazioni contenute nella legge n. 288 del 2002, prevedendone una opportuna e immediata abrogazione.
      Mai come in questo caso, si rende necessaria una rapida approvazione della presente proposta di legge perché riguarda una esigua categoria di persone molto avanti negli anni, duramente provate dalla vita e ora anche da inaccettabili discriminazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C) ed E), numero 1), della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, possono ottenere su richiesta un accompagnatore del servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, o in alternativa un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che sono insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
      2. La misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 1.000 euro mensili esenti da imposte per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E. All'assegno sostitutivo si applica l'adeguamento automatico previsto dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
      3. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

 

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Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

      1. La legge 27 dicembre 2002, n. 288, è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2005. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui all'articolo 21, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002.


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