Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5380

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5380



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Abrogazione dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, concernente la semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo

Presentata il 26 ottobre 2004


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Alla luce della continua recrudescenza delle attività terroristiche da parte di numerose formazioni internazionali, siano esse di matrice politica o di matrice religiosa, e della loro acquisita capacità nel colpire obiettivi strategici dei Paesi vittima, quali uffici governativi, uffici finanziari, porti, aeroporti, installazioni ferroviarie, metropolitane ed altri, anche a mezzo di velivoli civili, come ampiamente dimostrato l'11 settembre 2001 con l'attacco agli Stati Uniti, si impone, ai fini di una maggiore tutela della sicurezza nazionale, una revisione dei criteri che attengono alla obbligatorietà di presentazione dei piani di volo per tutti i velivoli che operano all'interno dello Spazio aereo nazionale (sia che ne abbiano origine, sia che ne abbiano destinazione finale o che ne siano in transito).
      Al riguardo, l'articolo 7-bis del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante «Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo» dispone, al comma 1, che «Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non è richiesta la presentazione di piano di volo purché il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza».
      È evidente che il disposto dell'articolo 7-bis si pone in netto contrasto con le più recenti norme adottate a livello internazionale in materia di controllo del traffico aereo e di sicurezza e prevenzione di atti terroristici a mezzo di velivoli i quali, nel
 

Pag. 2

caso operino all'interno dello Spazio aereo nazionale senza la preventiva presentazione di specifico piano di volo alle autorità aeronautiche, risultano vettori non discriminati dagli organi di gestione del traffico aereo potendo costituire, in tale modo, un potenziale pericolo per la sicurezza nazionale in caso di dirottamento degli stessi per mano di terroristi. Peraltro, in conformità alle disposizioni antiterrorismo implementate dopo l'11 settembre 2001 in tutti i settori del trasporto aereo sia negli Stati Uniti sia nell'Unione europea, gli organi della difesa aerea nazionale (Comando operativo delle Forze aeree dell'Aeronautica militare) devono essere in grado di controllare preventivamente e di gestire, anche in situazione di emergenza, qualsiasi velivolo che opera all'interno dello Spazio aereo nazionale.
      Pertanto, considerato il netto contrasto vigente tra il disposto del citato articolo 7-bis del decreto-legge n. 98 del 1995, e le attuali esigenze di sicurezza nazionale, in riferimento al controllo e alla gestione del traffico aereo operante all'interno dello Spazio aereo nazionale, se ne chiede l'abrogazione e la sostituzione della disciplina con le disposizioni stabilite dall'articolo 2 della presente proposta di legge.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 7-bis del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2.

      1. Ai fini della sicurezza nazionale è stabilita l'obbligatorietà della presentazione del piano di volo alle autorità aeronautiche nazionali per tutti i voli effettuati secondo le regole del volo a vista che traggono origine, hanno destinazione finale o sono in transito all'interno dello Spazio aereo nazionale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su